Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1951 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8127-2019 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CONSOLINO ARINIELLO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria di repliche del 26/10/2020;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. 75/2014 DI B.P. – DITTA INDIVIDUALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CAMPUS, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto Cron. n. 10824/2018 RG 2734/18 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

L.B., moglie di B.P., in sede di domande tardive di ammissione al passivo del fallimento della ditta individuale del marito, ha proposto istanza di rivendica della proprietà dei beni immobili acquisiti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, esclusi quelli personali, chiedendone l’attribuzione al 50%;

il Giudice delegato con provvedimento del 15/6/2016 ha ritenuto che fossero caduti in comunione alcuni beni acquistati dai coniugi (quelli indicati con numeri 5, 8, 9, 11 e 15), beni questi già oggetto di fondo patrimoniale, e ha escluso che, fatta questa eccezione, alcun diritto reale o personale spettasse al coniuge sugli altri beni del fallito;

ha proposto opposizione allo stato passivo L. Fall. ex art. 98 L.B. e il Tribunale di Velletri con decreto del 14/1/2017 ha accolto parzialmente la domanda di rivendica, applicando l’istituto della comunione de residuo ex art. 178 c.p.c. agli immobili acquistati da B.P., trattandosi di beni acquistati per l’esercizio di una impresa e non di una professione ed esistenti al momento dello scioglimento della comunione;

la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4186 del 21/2/2018 ha accolto il ricorso della Curatela e ha cassato con rinvio la decisione impugnata;

il Fallimento ricorrente aveva sostenuto che l’applicato istituto di cui all’art. 178 c.c. non poteva eludere il criterio di attribuzione divisoria dei beni della comunione, che impone con l’art. 194 c.c. la ripartizione in parti eguali dell’attivo e anche del passivo, circostanza che avrebbe dovuto far negare ogni attribuzione alla opponente, poichè il coniuge imprenditore pochi giorni dopo la separazione dei beni (e dunque il 26/3/2012) aveva depositato domanda di concordato preventivo, con patrimonio netto negativo, procedura poi sfociata in fallimento;

la Cassazione ha affermato: “il ricorso è fondato, posto che è consolidato l’indirio di questa Corte che l’art. 194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui “lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c.” (Cass. 2680/2000, 7060/2004); ed invero anche in altri precedenti l’attribuzione patrimoniale dei “beni” ha avuto riguardo al “patrimonio netto” (così Cass. 6876 / 2013 in caso di società); 2. nella specie, il tribunale si è limitato ad una ricognizione dei cespiti immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente all’instaurazione del regime di separazione, senza contabilivare la massa passiva afferente all’attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata – nello stesso periodo – di perdite aziendali, nella prospettazione del ricorrente e dunque incidenti sulla nozione economica di bene caduto in divisione; quest’ultimo va invero inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto dall’art. 194 c.c. e violato”;

è stato riassunto il giudizio ad opera del Fallimento;

con decreto del 6/12/2018 il Tribunale di Velletri, disattesa la richiesta di sospensione per pregiudizialità proposta dalla L. con riferimento al suo ricorso per revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla L., confermando integralmente il provvedimento del 15/6/2016 del Giudice delegato, con favore di spese per la Curatela e rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla L.;

avverso il predetto decreto, notificato il 7/2/2019, con atto notificato l’8/3/2019 ha proposto ricorso per cassazione L.B., svolgendo unico motivo, al quale ha resistito con controricorso notificato il 12/4/2019 il Fallimento B., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto, nonchè la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le rispettive difese, la ricorrente anche costituendosi con nuovo difensore;

ritenuto che:

con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 384,178 e 184 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione;

secondo la ricorrente, il Tribunale non aveva effettuato nessun accertamento circa la consistenza della massa attiva e di quella passiva, senza disporre la necessaria consulenza tecnica, non potendo al proposito valere l’asettico richiamo al valore espresso nella domanda di concordato preventivo, falsato rispetto allo stato patrimoniale della società prima e dopo lo scioglimento della comunione;

prosegue la ricorrente osservando che bisognava invece tener conto della situazione economica patrimoniale in attivo risultante dallo studio Er. & Young in vista della procedura L. Fall. ex art. 67, di due importanti contratti con il cantiere navale STX-France, del valore dello stato passivo del fallimento di Euro 22.000.000,00, della necessità di depurare tale importo dei crediti derivati dai tassi usurari applicati dalle Banche, anche alla luce del processo penale in corso nei confronti dei vertici di Unicredit;

il motivo appare inammissibile poichè non si confronta in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, a cui imputa la mancata verifica della consistenza della massa di debiti che gravava sui beni in comunione al momento del suo scioglimento, mentre il Tribunale si è espresso al proposito stimando l’esposizione debitoria della ditta B. alla data di scioglimento della comunione (23/3/2012) facendo riferimento all’esposizione debitoria indicata nella domanda di concordato preventivo di Euro 77.860.367,00;

per il resto la ricorrente formula censure puramente di merito in ordine a tale valutazione, assumendo che la predetta valorizzazione fosse “falsata” rispetto al dato reale e facendo riferimento diretto a fonti di prova, asseritamente non adeguatamente valutate dal Tribunale, senza neppur dar conto se e quando fossero state oggetto di deduzione e discussione nel procedimento (studio Er- & Young, contratti con il cantiere navale STX-France, stato passivo del fallimento di Euro 22.000.000,00, iniziale insinuazione di Unicredit);

la ricorrente infine si riferisce allo stato passivo del fallimento di Euro 22.000.000,00 senza introdurre alcuna correlazione al valore delle quote immobiliari rivendicate e così permettere di valutarne la capienza rispetto all’ingente passivo;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;

con l’atto del 26/10/2020, intestato “comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria di repliche”, la ricorrente, assistita dal nuovo difensore avv. Consolino Ariniello, in sostituzione del difensore originario, avv. Rodolfo Girardi, revocato, richiamato il contenuto del ricorso, svolge quattro nuovi motivi;

essi sono volti rispettivamente: il primo a lamentare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4, il secondo a lamentare le omissioni e a contestare la documentazione prodotta in giudizio dal Curatore, il terzo a rilevare la violazione degli artt. 476,483 e 640 c.p. e dell’art. 479 c.c., il quarto volto ad eccepire la nullità dell’atto di introduzione del presente giudizio per violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 4;

tali motivi, veri e propri motivi nuovi e aggiunti, ancor prima di ogni rilievo circa il loro concreto contenuto, sono palesemente inammissibili perchè dedotti con la memoria di replica ben dopo la consumazione della facoltà di impugnazione, in palese violazione delle regole del rito;

nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e quelle di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicchè è irrituale la querela di falso proposta in detta sede (Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440 – 01; Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01);

non ricorrono i presupposti dell’abuso processuale sanzionabile ex art. 96 c.p.c. non essendovi elementi rivelatori sulla cui base ritenere che la ricorrente abbia agito in giudizio, almeno con il ricorso introduttivo di questo grado, con la consapevolezza dell’infondatezza delle sue richieste.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente,, liquidate nella somma di Euro 16.100,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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