LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6169-2020 proposto da:
CONSORZIO CENTRO MONTANO BOCCA DELLA SELVA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DELL’AVERSANA;
– ricorrente –
contro
R.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1141/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Consorzio Centro Montano Bocca della Selva, sito in *****, Cusano Mutri, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 20 giugno 2019, n. 1141/2019 del Tribunale di Benevento.
Non ha svolto attività difensive R.D..
Il Tribunale di Benevento ha rigettato l’appello del Consorzio Centro Montano Bocca della Selva avverso la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Guardia Sanframondi ed ha quindi respinto la pretesa del Consorzio, azionata con domanda monitoria, volta al pagamento delle spese consortili approvate nel rendiconto per l’esercizio settembre 2013-agosto 2014 e nel preventivo per l’esercizio successivo. Per il Tribunale, trattandosi di consorzio volontario, non risultava comunque accertato l’atto di adesione al consorzio da parte di M.R.L., dante causa di R.D., né da parte di quest’ultimo.
L’unico motivo di ricorso del Consorzio Centro Montano Bocca della Selva denuncia l’omessa applicazione del principio di cui all’art. 1118 c.c., traendo dall’atto costitutivo del medesimo consorzio la conclusione che si tratti di consorzio di organizzazione costituito fra privati, con cui gli iniziali contraenti, tutti proprietari di lotti oggetto dei successivi lavori di edificazione, avevano inteso vincolare i proprietari delle singole unità imponendo una servitù inerente alle strade private, alla fornitura d’acqua ed agli ulteriori servizi. Per il ricorrente, R.D. e la sorella R.A., avendo acquistato l’immobile proveniente dalla dante causa M.R.L., sono perciò subentrati nei relativi diritti ed obblighi consortili.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).
In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, volontà che i giudici del merito hanno affermato non dimostrata in causa, nell’ambito di un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, come suppone il ricorrente. Le disposizioni in materia di condominio (come può ora argomentarsi anche dall’art. 1117-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012) possono, invero, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta. Ne consegue, altresì, che solo l’accertamento di tale adesione al consorzio può far sorgere l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell’ente (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641; Cass. Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 2, 30/03/2005, n. 6666). Poiché l’adesione al consorzio è espressione di autonomia di privata, essa va verificata sulla base di un esame della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, non potendo essere oggetto di autonoma percezione deduttiva nel giudizio di cassazione.
Il ricorrente fonda le proprie censure sullo statuto del Consorzio Centro Montano Bocca della Selva, del quale si invoca dalla Corte una diversa interpretazione, senza però indicarne affatto il contenuto pattizio significativo, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non avendo l’intimato svolto attività difensive, non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021