LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti nn. 31328/19 e 33577/19 proposti da:
O.M., elettivamente domiciliato a Roma, v. Comano 95, difeso dall’avvocato Andrea Faraon, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
– resistente a RG 31328/19 –
Ministero dell’Interno;
– intimato RG 33577/19 –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 27.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. O.M. ha impugnato per cassazione la sentenza 27 settembre 2019 n. 3891 della corte d’appello di Venezia con ricorso notificato il 10 ottobre 2019 e depositato il 31 ottobre 2019, e dunque tardivamente.
Il ricorrente, consapevole del ritardo, ha in seguito notificato un secondo ricorso, formalmente intitolato “ricorso per cassazione in materia civile con richiesta di rimessione in termini”.
Nel corpo di tale atto (pagina 5, ultimo capoverso) il ricorrente dichiara che con esso non ha affatto voluto proporre un secondo ricorso per cassazione, ma ha voluto soltanto chiedere di essere “rimesso in termini” per il deposito del primo ricorso già notificato e, come s’e’ detto, tardivamente depositato.
A sostegno di tale richiesta ha dedotto che il ritardo fu dovuto al corriere privato cui si era affidato per far pervenire a Roma il primo ricorso per cassazione, ed aggiunge che la scelta di affidarsi ad un corriere privato era necessitata dalla miglior tutela delle ragioni del cliente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata per prima ex art. 276 c.p.c., comma 2, per evidente anteriorità logica, la richiesta di rimessione in termini contenuta nel secondo ricorso, da qualificare come istanza ex art. 153 c.p.c..
2. La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
L’istituto della rimessione in termini presuppone infatti che la decadenza in cui fosse incorso il richiedente sia stata incolpevole, e tale non può ritenersi la decadenza causata da un ritardo del corriere privato, cui il ricorrente si sia affidato per la trasmissione del ricorso, dal momento che:
a) per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la parte che si affida ad un corriere privato accetta e deve perciò sopportare il rischio delle negligenze di questi (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 9090 del 05/07/2001, Rv. 547917 01);
b) la spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, atto certamente esigibile alla stregua dell’ordinaria diligenza, avrebbe posto il ricorrente al riparo da qualsiasi rischio, giacché in tal caso ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., la data del deposito avrebbe coinciso con quella di spedizione;
c) la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui egli si era rivolto ad un corriere privato “per scelta obbligata”, dal momento che solo tale circostanza gli avrebbe consentito di dimostrare alla competente questura, ai fini della proroga del permesso di soggiorno temporaneo, la pendenza del giudizio di legittimità, non costituisce affatto una causa di esclusione della colpa per essersi affidata a un corriere privato, per due ragioni:
-) sia perché è indimostrata;
-) sia perché, se davvero gli uffici prefettizi tenessero la suddetta condotta illegittima, l’illegittimità di essa dovrebbe essere fatta valere nelle sedi opportune, ma non potrebbe mai giustificare una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., che si tramuterebbe in un avallo di una condotta illegittima della pubblica amministrazione.
3. Una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per tardività del deposito, alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, della L. n. 59 del 1979, art. 3, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna. (Sez. 3 -, Sentenza n. 8513 del 06/05/2020, Rv. 657809 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1465 del 13/02/1991, Rv. 470887-01).
4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.
PQM
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021