LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9083-2020 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO MENGUCCI;
– ricorrente –
contro
CREDITO VALTELLINESE SPA, e per essa la società procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI, 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC, rappresentata e difesa dall’avvocato JOHN LORIS BATTISTI;
– controricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO DELLA COSTANZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1797/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 20/12/2019, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Fano s.p.a., ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con il quale T.L. (debitrice a titolo fideiussorio della Cassa di Risparmio attrice) aveva ceduto al figlio, R.F., un proprio bene immobile;
a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova del ricorso di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, per l’accoglimento dell’actio pauliana spiegata dalla banca attrice;
avverso la sentenza d’appello, T.L. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;
il Credito Valtellinese s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Fano s.p.a.) resiste con controricorso;
R.F. ha depositato controricorso, concludendo per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla ricorrente;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., in correlazione con l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c., comma 1 (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenuta dimostrazione della scientia damni e dell’eventus damni quali presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria avanzata dalla controparte, in contrasto con il contenuto degli elementi di prova complessivamente acquisiti agli atti del giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione nei limiti consentiti dalla legge processuale (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta-zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
e’ peraltro appena il caso di sottolineare come, a dispetto di quanto affermato in ricorso, la censura illustrata dalla ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., essendosi la stessa limitata a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);
sulla base delle argomentazioni indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore del Credito Valtellinese s.p.a., delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis,;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in del favore Credito Valtellinese s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis,.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021
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