Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19774 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15201-2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DEI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE e FRANCESCO FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA CAMMARATA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ANGELO EMO 144, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CAGLIANONE;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3537/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e nella Media Valle del Crati ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha annullato la cartella di pagamento, notificata nell’interesse di esso ricorrente da Equitalia spa – poi divenuta Agenzia delle Entrate Riscossione – alla consorziata Azienda Agricola Cammarata srl, per contributi degli anni 2007 e 2008.

A motivo della decisione, la CTR, dopo aver dichiarato che l’obbligo di pagamento dei contributi consortili presuppone l’esistenza di un vantaggio specifico derivante ai terreni del contribuente dalle opere del consorzio, che “il Consorzio non era dotato del piano di classifica e neppure del perimetro di contribuenza”, che, altro rispetto a questi atti, era la documentazione prodotta in causa dal Consorzio, che, in assenza di tali atti, era onere del Consorzio dimostrare l’esistenza di quel beneficio, ha affermato che il Consorzio non aveva assolto all’onere suddetto con la conseguenza che la pretesa doveva essere ritenuta infondata;

2. il Consorzio invoca la forza del giudicato della sentenza di questa Corte n. 23818/2106 con cui, in causa tra le stesse parti su cartella per i contributi degli anni 2003 e 2004 relativi ai medesimi terreni, è stato affermato che “la mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti indicati dal Consorzio ricorrente, ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR, la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico, comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata”;

3. il Consorzio lamenta poi la violazione degli artt. 2645,2645-ter e 2697 c.c. (primo motivo di ricorso) e la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost. (secondo motivo di ricorso) per “non avere la CTR applicato il principio di inversione dell’onere della prova derivante dalla esistenza di due documenti quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21 ottobre 1969” e la Delib. Regione Calabria n. 309 del 1977, con la quale è stata approvata la Delib. consortile del 13 ottobre 1976, n. 245 “avente ad oggetto “Approvazione criterio di riparto delle spese consortili”, che “contiene gli indici ed i dati in base ai quali i contributi sarebbero stati determinati anno per anno” e che, prodotta in allegato al fascicolo di primo grado, non è stata contestata dalla contribuente;

4. la società contribuente ha depositato controricorso;

5. il Consorzio – che aveva inizialmente notificato il ricorso soltanto alla contribuente – ha proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest’ultima non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente rilevato, a fronte della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente in relazione all’iniziale omissione di notifica del ricorso stesso nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, che qualora il ricorso per Cassazione risulti notificato in termini, ad uno dei resistenti, l’iniziale mancanza di notifica del ricorso ad altra parte, litisconsorte anche solo processuale, non ha alcuna rilevanza se la integrazione del contraddittorio si è poi realizzata o mediante la spontanea costituzione della suddetta parte o mediante la notifica del ricorso effettuata dal ricorrente in osservanza dell’ordine ex art. 331 c.p.c., o anche in modo autonomo prima dell’ordine ex art. 331 c.p.c.;

2. riguardo al tema posto con i due connessi motivi di ricorso, della ripartizione tra consorzio e consorziato il quale, come nel caso di specie, non contesti l’inclusione dei propri terreni nel “comprensorio” di bonifica (coincidente con l’ambito territoriale in cui opera del consorzio) né nel perimetro di contribuenza (coincidente con l’insieme degli immobili destinatari di benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio), va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, qualora vi sia un “piano di classifica” (ai sensi della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 24, definito come atto che individua i “benefici diretti, indiretti e potenziali”, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di contribuenza di ciascun immobile”) legittimamente approvato, inclusivo dell’immobile del contribuente, “spetta a quest’ultimo (che impugni la cartella esattoriale relativa ai contributi consortili affermando l’insussistenza del dovere contributivo), provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica dovendosi ritenere il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica”, mentre, in assenza del piano di classifica, grava sul Consorzio l’onere di provare il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (v. Cass. 13167 del 11/06/2014; Cass. n. 4761 del 23/03/2012).

Come ricordato dal Consorzio, proprio con riferimento a precedente controversia involgente le parti odierne ove le questioni dibattute e la posizione processuale delle parti erano identiche a quelle di oggi, venne da questa Corte affermato il principio per cui “la CTR ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico” (Cass. n. 23813 del 2016).

Questa affermazione di principio – che in quanto tale non è suscettiva di giudicato (art. 2909 c.c.) atteso che il giudicato investe fatti e non affermazioni di principio – è stata fatta dalla Corte anche in occasione di altre cause di cui è stato parte l’odierno ricorrente e in cui ancora si è posto il medesimo tema del riparto dell’onere della prova del beneficio essendo incontestate l’inserzione dell’immobile del contribuente nel perimetro di contribuenza e la deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili (v. tra altre Cass. n. 23817 del 2016; Cass. n. 23816 del 2016; Cass. n. 6707 del 2015).

Il Collegio non ha ragioni per non dare continuità a tali precedenti.

La CTR avrebbe dovuto considerare la delibera regionale approvativa della delibera consortile che fissava la misura degli oneri consortili come avente, in sostanza, la medesima valenza del piano di classifica;

3. il ricorso deve quindi essere accolto;

4. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per il suo nuovo esame alla luce del riportato principio di diritto;

5. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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