Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19813 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 381/2015 R.G. proposto da G.A., con gli avv.i Vitobello Emanuele e Vitobello Francesco e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lettieri Marta in Roma, Lungotevere Flaminio n. 44;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania – Napoli, n. 4238/51/14, pronunciata il 6 dicembre 2013 e depositata il 5 maggio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

1. Il contribuente G.A. riceveva la notifica di una cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF, IVA, addizionali regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2004.

2. Adiva pertanto la Commissione tributaria provinciale ivi lamentando, tra le varie censure, l’omessa notifica del presupposto avviso di accertamento: omissione prontamente contestata dall’Ufficio che, di contro, eccepiva la definitività dell’atto impositivo regolarmente notificato, ma non impugnato. Peraltro solo all’udienza, successiva alla costituzione, l’Amministrazione finanziaria chiedeva di depositare la fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento: produzione cui si opponeva il contribuente. Il ricorso promosso veniva così accolto dalla CTP sull’affermazione della mancata prova dell’avvenuta notificazione dell’atto presupposto.

3. Interponeva appello l’Ufficio, all’atto della costituzione in giudizio depositando fotocopia dell’avviso di ricevimento, peraltro di un solo lato. Si costituiva il contribuente contestando l’azione avversaria e, in tesi del contribuente, ivi disconoscendo anche la conformità della fotocopia prodotta all’originale dell’avviso di ricevimento. Il formale disconoscimento della fotocopia acquisita agli atti veniva precisato dalla difesa del contribuente a verbale della successiva udienza.

4. La CTR accoglieva l’appello esperito dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto della tardività del disconoscimento della conformità della fotocopia rispetto all’originale dell’avviso di ricevimento e che il Collegio di secondo grado riteneva formalmente operato solo a verbale di udienza e, quindi, tardivamente rispetto alla “prima risposta” utile, coincidente con il deposito della costituzione in appello.

5. Invoca ora la cassazione della sentenza il contribuente, che svolge quattro motivi di ricorso. Non replica il patrono erariale, costituitosi solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, Rimane intimata Equitalia Sud s.p.a..

CONSIDERATO

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia l’inammissibilità della documentazione prodotta in grado di appello, successivamente ad intervenuta decadenza, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 In particolare lamenta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR ammesso nuove prove in appello, fra cui annovera anche la fotocopia dell’avviso di ricevimento a dimostrazione dell’avvenuta notificazione.

Il motivo non è fondato.

2.E’ invero orientamento di questa Corte quello secondo cui “Nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs.,’art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087 del 2018). E ancora “Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 del consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dal detto decreto, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568 del 2018)” (Cfr. Cass., V, n. 4433 del 2020).

2.1 Nel caso in commento, è indubbio che l’Amministrazione finanziaria abbia rispettato, nel giudizio di riforma, il termine di cui all’art. 32, quale unico limite alla produzione documentale che incontra la parte interessata al deposito del nuovo documento, ammesso anche in appello. Infatti è incontestato tra le parti che il deposito sia avvenuto all’atto di costituzione in giudizio nel secondo grado.

Il motivo deve dunque essere respinto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata valutazione della tempestività dell’operato disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.1 In buona sostanza il contribuente censura la sentenza del Giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che della nuova produzione documentale non fosse stata formalmente disconosciuta la conformità all’originale nelle controdeduzioni scritte e dimesse a seguito della notifica del ricorso in appello. Secondo la CTR, infatti, il disconoscimento doveva essere operato nella “prima risposta” coincidente, per l’appunto, con le controdeduzioni, con le quali invece il contribuente si era limitato ad eccepirne l’inammissibilità, senza però operare alcun formale disconoscimento.

Il motivo è infondato.

4.E’ sufficiente rammentare sul punto “il costante orientamento di questa Corte che, anche recentemente ha riaffermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016" quest’ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione”. (Cass. 23902/17 e Cass. 24323/18). E’ stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (Cass. 27633/18). Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)” (Cfr. Cass., V, n. 311 del 2020).

4.1 Nel caso di specie risulta dalla lettura del ricorso – nel quale il contribuente ha avuto cura di trascrivere tanto le controdeduzioni, nella parte d’interesse, quanto il verbale d’udienza – che nella “prima risposta” il contribuente si sia limitato a contestare l’inammissibilità della nuova produzione documentale per essere l’Ufficio decaduto dal potere di nuova produzione documentale nel giudizio di appello. E’ ben vero che il contribuente ha invocato la necessità della produzione della “copia autentica” della notifica dell’avviso di accertamento, ma non è men vero che quell’inciso sia stato circoscritto dallo stesso ricorrente all’onere che gravava sull’Ufficio nel giudizio di primo grado, senza alcun riferimento esplicito, chiaro e inequivoco, in merito al disconoscimento della fotocopia rispetto all’originale nel giudizio di appello.

Il motivo va dunque rigettato.

5.Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente prospetta l’errata qualificazione giuridica della documentazione su cui è stato accolto l’appello nonché l’inapplicabilità alla documentazione in parola dei principi relativi al “disconoscimento” della scrittura privata e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., artt. 214 e 215 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.1 Segnatamente, il ricorrente denunzia l’illegittimità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile all’avviso di ricevimento la disciplina civilistica dettata in tema di disconoscimento formale delle scritture private, tra le quali non potrebbero essere annoverati i predetti avvisi, trattandosi di documenti formati da un pubblico ufficiale o aventi comunque natura di “pubblica funzione certificativa”.

6.Con il quarto motivo il ricorrente prospetta l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c. richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla valenza da attribuire alla documentazione asseritamente attestante la notificazione dell’avviso di accertamento in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Afferma, in buona sostanza, che sulla scorta delle copie prodotte dall’Amministrazione finanziaria non sarebbe possibile accertare il perfezionamento del procedimento di notificazione, sia per illeggibilità della firma dell’addetto ricevente, sia perché non era possibile ricondurre il numero dell’avviso di ricevimento all’atto impositivo che si assume notificato. Si verterebbe, pertanto, in un’ipotesi notifica inesistente.

I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.

7. La censura deve essere respinta sulla scorta dell’orientamento di questa Corte che, con una articolata ed approfondita pronuncia che questo Collegio condivide, ha così deciso: “Va affrontata, ora, la questione della efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento prodotto solo in copia dalla Agenzia delle entrate in sede di appello. L’art. 2719 c.c. prevede sul punto che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. L’art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L’art. 214 c.p.c., poi, prevede che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. L’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, stabilisce, quindi, che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: … 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”. Sul punto va anzitutto chiarito che, nel processo tributario, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l’esperibilità della procedura di verificazione nonché, in caso positivo, con l’esercizio dei poteri istruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario (Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355). La tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata, quando è il contribuente onerato del disconoscimento (Cass., sez 5, 17 maggio 2019, n. 13333). Per questa Corte l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557, che richiede per il disconoscimento formale una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale). Inoltre, si è affermato che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell’originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all’originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall’art. 2712 c.c., applicabile anche nel processo tributario (Cass., 22 maggio 2003, n. 8108). Si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., sez 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991). Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, prevede, poi, che “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, o i documenti che produce, in originale o fotocopia”. L’art. 221, comma 5, quindi, dispone che “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”. Si è ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., è onere dell’Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all’originale, in presenza della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ai sensi del cit.D.Lgs. n. 546, ex art. 22, comma 5, (Cass., sez. 5, 27 aprile 2015, n. 8446; Cass., sez 5, 23 ottobre 2016, n. 22770; Cass. Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11435). L’art. 2702 c.c. prevede che “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. L’art. 2700 c.c. dispone che “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Pertanto, se la copia dell’atto pubblico non è stata disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., ha la stessa efficacia delle “autentiche”, ai sensi dell’art. 2719 c.c., in quanto quest’ultima norma è applicabile sia alle copie delle scritture private che alle copie degli atti pubblici. Va chiarito, però, che l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, per costante giurisprudenza di questa Corte. In particolare si è affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l’incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l’onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata (Cass., sez 6-2, 21 marzo 2019, n. 8082; Cass., sez 6-2, 3 settembre 2019, n. 22058; Cass., sez 6-5, 5 dicembre 2017, n. 29022, in relazione alla notifica di cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; Cass., sez 5, 5 agosto 2016, n. 16448). Infatti, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962). Infatti, l’art. 2719 c.c. si applica anche alle copie di atti pubblici. Invero, per questa Corte la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., sez. 6-3, 8 settembre 2017, n. 21003; Cass., sez 5, 27 luglio 2012, n. 13439)” (Cfr. Cass., V, n. 2482/2020).

8. Da quanto sopra emergono con piana evidenza tre principi: da un lato il disconoscimento della conformità della fotocopia rispetto all’originale deve essere preciso e puntuale e deve riguardare tutti i profili che si intendono contestare, avendo dunque cura di distinguere il profilo della produzione in fotocopia rispetto all’autenticità e/o alla illeggibilità della firma; dall’altro che un documento prodotto in fotocopia, non disconosciuto con le modalità sopra indicate e nella prima risposta utile, si ha per riconosciuto, sicché solo in tal caso il Giudice ha l’obbligo di ordinare la produzione dell’originale anche ai fini della verifica dell’autenticità ed (effettiva) leggibilità della sottoscrizione; infine che nel processo tributario trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con l’effetto che esso opera anche in relazione all’avviso di ricevimento dell’accertamento, ancorché prodotto in fotocopia.

8.1 Tanto premesso, risulta dalla lettura del ricorso (e segnatamente alle pagine da 12 a 16) che il contribuente non ha operato il disconoscimento secondo i principi dettati da questa Corte, avendovi provveduto tardivamente, ossia solo in udienza e non nella prima difesa utile, e in ogni caso in via parziale, ossia unicamente in relazione al documento prodotto in fotocopia, senza alcun cenno alla leggibilità e autenticità della firma. Correttamente, dunque, la CTR ha ritenuto probante il documento ritualmente acquisito agli atti, tenuto conto “l’area probatoria (n.d.r.: dell’avviso di ricevimento dell’accertamento, quale atto pubblico) è sensibilmente più estesa, comprendendo oltre alla provenienza delle dichiarazioni, anche la data di formazione e il compimento dei fatti, operativi o dichiarativi, che il pubblico ufficiale attesta essersi realizzati in sua presenza per iniziativa propria o delle parti comparenti” (Cfr. Cass., V, n. 24841/2020).

9. In conclusione anche il terzo e il quarto motivo sono infondati e, in definitiva, il ricorso va respinto.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva sostanziale del patrono pubblico.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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