LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11925-2016 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI;
– ricorrente –
contro
L.S., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 283/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. G.S. ha proposto articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 283/2016 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 16 febbraio 2016.
Gli intimati, tutti partecipanti al Condominio *****, nonché L.S., + ALTRI OMESSI, parti dei due giudizi riuniti e decisi in primo grado dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, non hanno svolto attività difensive.
2. La Corte d’appello di Venezia ha respinto i distinti gravami avanzati da G.S., l’uno soltanto nei confronti di L.S., l’altro nei confronti degli eredi di S.E. e di tutti i condomini del *****, contro la sentenza n. 77/2011 del 25 gennaio 2011 resa dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave. La Corte ha perciò confermato la compensazione delle spese processuali disposta in primo grado sia in ordine alla domanda in origine proposta il 5 agosto 2003 da L.S., cui era seguita l’estinzione per mancata integrazione del contraddittorio, sia per la domanda avanzata il 21 aprile 2008 dal medesimo G.S.. E’ stato altresì respinto il motivo di appello che sollecitava il riconoscimento dei presupposti per l’usucapione in favore di G.S. dell’area di 15,83 mq compresa nel cortile del fabbricato condominiale, negandosi dai giudici di secondo grado che vi fosse prova del possesso sin dagli anni Sessanta, in quanto la struttura prefabbricata installata a quell’epoca dal G. insisteva su diversa superficie, mentre, quanto al manufatto eretto nel 1981, il ***** aveva notificato atto di citazione per ottenerne la rimozione in data 17 aprile 1997, con conseguente effetto interruttivo. Inoltre, il medesimo G. nel 1998 aveva agito per denunciare lo spoglio dell’area in contesa, transigendo la lite possessoria ed ottenendo dal resistente, rispetto all’azione di reintegrazione, di poter parcheggiare la propria autovettura altrove.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1, c.p.c..
4. Il primo motivo del ricorso di G.S. censura la violazione degli artt. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 307 c.p.c., comma 3, artt. 310 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanto all’impugnazione proposta avverso L.S.. Il giudice d’appello avrebbe errato nel confermare la statuizione del primo giudice in merito alla compensazione delle spese, a fronte della declaratoria di estinzione per omessa integrazione del contraddittorio, trovando applicazione non l’art. 310 c.p.c., quanto gli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne’ avrebbe senso il rilievo della Corte di Venezia secondo cui la compensazione delle spese processuali “e’ stata pronunciata in relazione ad entrambi i giudizi instaurati”, visto che la riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi anche ai fini della liquidazione delle spese.
Il secondo motivo del ricorso di G.S. allega la violazione degli artt. 112,113 c.p.c. e degli artt. 1158, 1140, 1142, 2697, 2727, 1165, 2943 e 2909 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di secondo grado respinto l’appello avverso gli eredi di S.E.. La Corte d’appello si sarebbe limitata a condividere il ragionamento che ha portato il giudice di primo grado a rigettare la domanda di usucapione senza confrontarsi con le censure mosse. Il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie in atti, affermando che l’area oggetto di causa fosse di proprietà di S.E., che dal 1961 egli aveva preso a possederla maturando il tempo necessario per l’acquisto per usucapione e che era perciò irrilevante la citazione notificata dal ***** peraltro solo nel 1997.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91,332 e 333 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per la immotivata condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado a favore di L.S., + ALTRI OMESSI, nei cui confronti il G. non aveva proposto domanda ed avendo gli stessi partecipato al giudizio in forza di notifica dell’appello eseguita ex art. 332 c.p.c.
5. Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso. Tale motivo è infondato: esso si risolve in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di Cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello. La Corte di Venezia ha spiegato che non c’era prova del possesso ultraventennale di G.S. sull’area di 15,83 mq compresa nel cortile del fabbricato condominiale, in quanto la struttura prefabbricata installata negli anni Sessanta non riguardava tale superficie, mentre il ***** aveva notificato atto di citazione nel 1997 per ottenere la rimozione del manufatto eretto nel 1981. Inoltre, l’azione di spoglio intentata dal G. nel 1998 era culminata in una transazione con cui il G. aveva accettato di parcheggiare la propria autovettura in altra area.
E’ noto, allora, come l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106). A norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità.
Nonostante la rubrica del secondo motivo del ricorso di G.S. denunci un vizio di violazione di legge con riferimento a molteplici norme, il suo contenuto espositivo non prospetta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Peraltro, la stessa doglianza fondata sul parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non tiene conto che questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il ricorrente, viceversa, espone l’erroneo esame di elementi istruttori, il quale non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, visto che i rispettivi fatti storici, rilevanti in causa, sono stati tutti comunque presi in considerazione dalla Corte d’appello. A base della censura, c’e’ la ricostruzione, opposta a quella prescelta dalla Corte di Venezia, secondo cui l’area in questione era di proprietà di S.E., e ciò anche sulla base di una frase della sentenza di primo grado (secondo cui “alcun condomino del ***** è titolare di un diritto di comproprietà sull’area”), che però non conteneva una statuizione minima suscettibile di acquisire efficacia di giudicato interno, sicché a nulla valeva neppure l’atto interruttivo proveniente dal *****. E’ vero, invece, che la Corte d’appello individua l’area contesa come situata nella zona nord est del cortile pertinenziale dallo stabile, sicché evidentemente parte dalla presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio ex art. 1117 c.c., dando per indimostrata l’esistenza di un titolo contrario che fondasse la proprietà esclusiva di tale porzione del cortile.
6. Il primo motivo del ricorso di G.S. è invece fondato nei limiti di seguito specificati. In esso si assume che, a fronte della declaratoria di estinzione del giudizio introdotto su domanda di L.S., per non avere questa integrato il contraddittorio, il Tribunale avrebbe dovuto regolare le relative spese in applicazione del principio di soccombenza, non potendo disporre una compensazione delle stesse tenendo conto del “reciproco” contestuale rigetto della domanda di usucapione del G. avanzata nel distinto giudizio riunito soltanto nei confronti di S.E..
Ora, va detto che, in caso di ordine d’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la cui omissione determina l’estinzione del giudizio, all’incombente è onerato non soltanto l’attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia poi stata pronunziata l’estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (arg. da Cass. Sez. 3, 14/02/1976, n. 478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967).
Il principio fissato dall’art. 310 c.p.c., u.c. (secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova, però, applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (come risulta avvenuto nella specie in ordine alla domanda di L.S.), in quest’ultima ipotesi riprendendo vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. Cass. Sez. 2, 27/06/2005, n. 13736; Cass. Sez. 1, 14/10/1993, n. 10173). La Corte d’appello di Venezia avrebbe dunque dovuto verificare che il giudice di primo grado avesse deciso sulle spese del giudizio estinto applicando il criterio della soccombenza per le spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, né era sostenibile che le stesse potessero compensarsi in virtù della soccombenza del G.S. nella distinta causa in cui questi era attore e S.E. convenuto.
Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. Sez. 1, 10/07/2014, n. 15860; Cass. Sez. 3, 13/07/2006, n. 15954; Cass. Sez. 2, 12/06/2001, n. 7908).
7. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite del giudizio di appello, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
8. La sentenza impugnata deve essere cassata perciò in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021
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