Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21158 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8834-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15 SAN PIETRO, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE RECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso; conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla CTP di Napoli C.R. chiedeva che fosse accertata e dichiarata la inesistenza di n. 18 cartelle di pagamento relative a tributi come individuate e trasfuse da Equitalia Sud s.p.a. in un estratto di ruolo posto a base di un atto di pignoramento presso terzi.

La CTP di Napoli con sentenza del 14.12.2010 accoglieva il ricorso ritenendo che il concessionario non avesse prodotto la documentazione attestante la regolarità delle cartelle di pagamento.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del concessionario, la CTR della Campania con sentenza in data 15.7.2013 accoglieva il gravame, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto un comportamento omissivo del concessionario a fronte della mancanza di un ordine di esibizione degli originali delle cartelle di pagamento.

Quindi la CTR dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 6, 7 in parte, 8, 11, 13, 14, 15 non avendo ad oggetto crediti tributari; rilevava che le cartelle ai nn. 9, 10, 12, 16, 17, 18 erano già state pagate sicché mancava l’interesse ad agire e che quanto alle altre cartelle (da n. 1 a n. 5 ed in parte n. 7) la copia dell’avviso di ricevimento fosse sufficiente a provare l’avvenuta notifica. Riteneva inoltre destituita di fondamento l’eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento ed all’abilitazione dei messi notificatori.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi il contribuente cui resisteva la controparte con controricorso.

Fissato all’udienza pubblica del 4 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale che ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso e dei difensori delle parti non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata sussiste l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo che reca l’indicazione della notifica delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art. 2836 c.c., inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, violazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 e art. 57, comma 2 e D.L. n. 223 del 2007, art. 37, comma 27 e artt. 137 e 148 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “parte ricorrente deduceva la mancanza dei titoli idonei non essendo state prodotte le cartelle in originale. Inoltre deduceva che non vi era prova della regolarità della procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. b bis.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Disconoscimento documentazione prodotta in copia D.P.R. n. 445 del 2000, ex artt. 28 e 20 nonché dell’art. 2719 c.p.c. ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente contestava la documentazione prodotta in copia dalla controparte rilevando che trattasi di semplici fotocopie incomplete di cui si contesta l’autenticità e la conformità ai presunti originali e che non vi è prova della esistenza del titolo che deve essere data con la presentazione delle copie autentiche dei titoli medesimi.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Mancata indicazione del responsabile del procedimento” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è viziata laddove ha ritenuto che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determini la illegittimità dell’atto.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Prescrizione – decadenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo – Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 17 e 25 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che a fondamento dell’iscrizione nei ruoli esattoriali l’agente della riscossione ha posto delle cartelle di pagamento prescritte in quanto i tributi richiesti rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 che prevede una prescrizione quinquennale per le imposte periodiche.

Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata esordisce rilevando che l’atto di pignoramento impugnato è datato 16.2.2010 mentre l’odierno ricorso risulta depositato in data 22.4.2010 cosicché lo stesso deve ritenersi inammissibile per tardività.

Malgrado tale statuizione, di per sé assorbente e preclusiva dell’esame del merito della controversia, la CTR ha invece vagliato le varie questioni oggetto dei motivi di gravame concludendo per l’accoglimento del medesimo.

Dall’esame dei motivi dell’odierno ricorso per cassazione si evince, tuttavia, che mentre le rationes decidendi relative alla validità ed alla notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell’estratto di ruolo risultano essere state investite dall’impugnazione in oggetto, ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la ratio relativa all’inammissibilità del ricorso per tardività. Tale ratio presenta, come già evidenziato, carattere distinto e autonomo, in quanto idonea, di per sé, a giustificare la decisione assunta sotto il profilo logico e giuridico.

Orbene, la mancata formulazione di specifiche doglianze avverso tale ratio decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, conduce, necessariamente, all’inammissibilità del ricorso principale in quanto le censure proposte avverso le altre rationes non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza in parte qua, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata (cfr. Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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