LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34720-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EPIMETAL 2 DI P.E. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.E., in qualità di titolare della ditta individuale “Epimetal” – cessata – e di socio della Epimetal 2 di P.E. Srl, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LINGUITI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
P.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3274/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2010 avente ad oggetto delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che, in merito al presunto inserimento della società Epimetal nel meccanismo fraudolento eventualmente messo in essere dalla ditta individuale B.F. la parte contribuente ha provato l’effettività delle operazioni contestate, in particolare esibendo i pagamenti, i documenti di trasporto, le trascrizioni delle offerte presentate alla società acquirente ed ogni altro documento riferito alla vendita della merce indicata in fattura. A differenza di quanto asserito dall’Ufficio, la società contribuente non risulta essere una società cartiera, avendo delle strutture e i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c., perché la sentenza impugnata ha valorizzato circostanze del tutto neutre ed irrilevanti al fine della determinazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate e per un altro verso ha impostato in maniera completamente errata il tema dell’individuazione della società cartiera.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c..
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021