Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21803 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32186/19 proposto da:

-) W.K., elettivamente domiciliato a ***** (c/o avv. Caci), difeso dall’avvocato Marilena Marino in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 18.4.2019 n. 689;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. W.K. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Brescia rigettato il gravame da lui proposto avverso la decisione del tribunale della medesima città, la quale aveva rigettato tutte le sue domande di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare all’esame del merito del ricorso è il vaglio della istanza di rimessione in termini proposta, ex art. 153 c.p.c., dall’odierno ricorrente.

E’, infatti, pacifico che il ricorso è stato depositato oltre il 20 giorno dalla notifica, come ammette lo stesso ricorrente.

A sostegno della suddetta istanza di rimessione in termini ricorrente ha dedotto che la tardività del deposito è stata incolpevole. Ha riferito, a tal riguardo, che il ricorso venne spedito a mezzo posta dal difensore del ricorrente non alla cancelleria della Corte, ma ad un domiciliatario nella città di Roma; tuttavia il plico non fu mai consegnato, e fu ritrovato solo sette giorni dopo la data prevista per la consegna.

1.1. L’istanza di rimessione in termini deve essere rigettata, e di conseguenza il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “l’avvocato, il quale ometta di depositare il ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., è responsabile nei confronti del cliente del danno da questi patito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia ascrivibile a sua colpa esclusiva o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di coloro (collaboratori o terzi) di cui il professionista si sia avvalso per l’espletamento dell’incarico ricevuto. (Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009, Rv. 608953 01; nello stesso senso, in fattispecie pressoché analoga alla presente, poi, si veda anche Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010, Rv. 612014 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 8513 del 06/05/2020, Rv. 657809 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1465 del 13/02/1991, Rv. 470887 – 01).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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