LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27396/2015 R.G. proposto da:
A.G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Manfredi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 113, presso lo studio dell’avv. Dario Gucci per procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Collà Ruvolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Porzio, 4 per procura speciale in calce al controricorso, domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3223/03/15, depositata il 7.4.2015.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 14.4.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
OSSERVA La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3223/03/15, depositata il 7.4.2015, accoglieva l’appello di Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di A.G..
La CTP di Napoli aveva dichiarato, per quanto ancora di interesse, la nullità dell’atto di pignoramento di crediti verso terzi fondato su quattro cartelle di pagamento in quanto per tre di esse mancava qualunque documento attestante l’avvenuta notifica e per la quarta, ritualmente notificata, l’atto di pignoramento non era stato preceduto dall’avviso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.
La CTR della Campania dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sull’atto di pignoramento presso terzi, dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente avverso 33 estratti di ruolo e dichiarava le cartelle di pagamento regolarmente notificate al contribuente.
Avverso la sentenza A.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale offerta dal ricorrente unitamente alle memorie. Ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60 in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in combinato disposto con il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3.
Con entrambi i motivi lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuta perfezionata la notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nonostante non risultasse documentata e dimostrata la comunicazione al destinatario da effettuare con raccomandata AR dell’operazione di deposito del plico alla casa comunale e che il relativo avviso fosse stato affisso all’albo pretorio e la mancata produzione in originale delle cartelle.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili. Con accertamento di fatto incontestabile in questa sede la CTR ha verificato che la concessionaria, oltre a produrre copia degli estratti di ruolo indicanti, tra l’altro, il numero delle cartelle e la data di notifica delle stesse, aveva prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite per la notifica delle cartelle contenenti: il numero di ciascuna cartella, il nome e l’indirizzo del destinatario, la specificazione del deposito della raccomandata nel Comune di Nola (per temporanea assenza del destinatario) mediante affissione all’albo comunale, la data del deposito e la dichiarazione del nesso notificatore secondo cui del deposito e dell’affissione era stata data notizia al contribuente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La CTR, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il procedimento notificatorio si era perfezionato evidenziando che la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è valida quando, nonostante l’omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, l’interessato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto deposito. (Cass. 19522/2016; Cass. 265/2019; Cass. 31724/2019).
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova, infatti, applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore – come accaduto nel caso di specie – di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (v. Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000).
Questa Corte ha soggiunto che in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 15795 del 2016).
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021