LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12000-2020 proposto da:
V.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente-
avverso il decreto RG 6770/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 19 febbraio 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da V.B., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, lett a) e c) e art. 14, lett a), b) c) e art. 8 e art. 27, comma 1 bis, D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, comma 9. sul rilievo che non è stata valutata adeguatamente la situazione di instabilità e insicurezza della Costa d’Avorio, non essendo state acquisite informazioni precise ed aggiornate su tale paese;
2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la possibile violazione degli artt. 115 e 116 c.p., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett a), b) c) e art. 32, comma 3, sul rilievo che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente nonché valutato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata, escludendo, altresì, l’esistenza di una condizione di vulnerabilità nonostante la situazione complessiva del suo paese d’origine sia caratterizzata da una possibile compromissione dei diritti fondamentali di una persona;
che, infine, non è stata valutata la sua integrazione sociale nel paese di accoglienza;
3. che entrambi i motivi, da valutare unitariamente in relazione alla stratta correlazione delle questioni trattate, sono inammissibili;
4. che, in particolare, quanto alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato ed alla dedotta violazione del citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), la valutazione con cui il ricorrente è stato ritenuto non credibile dal giudice di merito – costui aveva riferito di essere fuggito dalla Costa d’Avorio in quanto ingiustamente accusato di far parte di una banda giovanile (microbes) e di temere, in caso di reimpatrio, di essere arrestato – costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);
– che, nel caso di specie, il ricorrente ha apoditticamente e genericamente lamentato l’assenza di motivazione senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha ritenuto non credibile il suo racconto (eccessiva genericità del narrato; contraddizioni in ordine all’attività lavorativa svolta prima di lasciare la Costa d’Avorio) e comunque poco verosimile il timore di danno grave dallo stesso manifestato (aveva atteso circa un anno dall’episodio all’origine della sua fuga prima di lasciare il paese d’origine);
4. che quanto alla dedotta violazione del citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, nelle fattispecie di cui alla lett c), il richiedente svolge, in ordine alla sussistenza in Costa d’Avorio della Nigeria di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado, il cui accertamento si fonda su una fonte qualificata ed aggiornata (rapporto EASO 2019, Human Right Watch 2018);
5. che quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, tale censura è inammissibile, in quanto il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa altro che svolgere censure di merito in ordine alla valutazione in fatto sulla situazione generale della Costa d’Avorio compiuta, come detto, dal Tribunale alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, disamina che non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
6. che quanto alla dedotta sussistenza di una condizione di vulnerabilità, il ricorrente non ha correlato la asserita violazione dei principi fondamentali inviolabili nel paese d’origine alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018) se non con riferimento alla sua vicenda – sopra descritta al punto 3 – che è stata, tuttavia, come sopra evidenziato, ritenuta non credibile dal Tribunale di Venezia con una motivazione immune da vizi logici;
-che, infine, il ricorrente ha svolto mere censure di merito al cospetto della valutazione in fatto effettuata dal Tribunale di Venezia in ordine al suo non significativo inserimento in Italia;
9. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021