LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28990-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CA’SAGREDO REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHAEL GRUNER e REINHART VOLGGER;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 2843/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2.843/2016 del 7 ottobre 2015, pubblicata il 13 maggio 2015, ha confermato – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 7684/2014 (impugnata con appello principale dalla Agenzia delle entrate e con appello incidentale dalla contribuente) sul punto dell’accoglimento del ricorso proposto dalla società CàSagred o Real Estate s.r.l., in persona del liquidatore in carica pro tempore, avverso l’avviso di liquidazione della imposta di registro, in ordine alla “non debenza di alcuna imposta di registro, fissa o proporzionale, sulla caparra confirmatoria di Euro 8.1000.000,00” relativa al contratto preliminare di compravendita, stipulato il 14 dicembre 2007 tra la promettente venditrice Soglia Hotel Group s.r.l. e la ridetta società ricorrente, promissoria acquirente.
2. – La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 6 dicembre 2016.
3. – La società intimata ha resistito mediante controricorso del 13 luglio 2017 e mediante memoria dell’8 giugno 2021.
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma in parte de qua della sentenza impugnata, osservando: la prestazione della caparra litigiosa è rappresentata dalla clausola “aggiunta a mano libera in calce all’originale” del preliminare di compravendita, successivamente alla stipula del contratto; la postilla è postdatata; la data apposta del 18 marzo 2008 è certamente inattendibile; può soltanto stabilirsi che ” la postilla in questione ” è stata redatta nell’intervallo di tempo compreso tra il 14 dicembre 2007, data della stipulazione del preliminare, e il 15 febbraio 2008, data della cessione del contratto da parte della promissaria acquirente alla società Valore Reale SGR s.p.a.; infatti nel suddetto atto di cessione, si fa menzione, ai fini del rimborso alla società cedente da parte della cessionaria, soltanto della (prima) caparra di Euro 1.000.000,00 (pacificamente) corrisposta alla stipula del preliminare; sicché la mancanza di alcun accenno alla caparra litigiosa di Euro 8.100.000,00 dimostra che la stessa non era stata corrisposta; sebbene la tempistica dalla attività negoziale risulti “caotica per moti aspetti”, l’Agenzia delle entrate non ha sufficientemente contestato la avversaria documentazione a supporto della tesi che la caparra in questione (non registrata nella contabilità della contribuente) non fu mai versata; in conclusione, poiché non risulta dimostrata la prestazione della caparra, l’imposta di registro non è dovuta, in quanto la caparra confirmatoria costituisce un contratto reale, che si perfeziona colla consegna del denaro o di altro bene fungibile; sicché, in difetto, manca il presupposto della tributo.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 12 preleggi; in relazione all’art. 1385 c.c.; in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 2, 42 e 43; e in relazione agli artt. 6 e 10 (in nota) della relativa Tariffa, parte prima, allegata.
Deduce la ricorrente: ai fini fiscali è irrilevante la mancata dazione della somma di denaro “, pattuita come caparra confirmatoria (ancorché la corresponsione sia la necessaria in relazione gli effetti di cui all’art. 1385 c.c.); l’art. 10 (rectius: la nota dell’art. 10) della Tariffa, parte prima, citato, stabilisce, infatti, che “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria”, la relativa pattuizione comporta la applicazione della imposta proporzionale al tasso dello 0,50%; la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, riconosciuto che ” le parti nell’ambito della loro autonomia negoziale possano differire la dazione della caparra “; e, nella specie, avendo le parti pattuito la caparra litigiosa, era dovuta sul relativo importo la imposta di registro proporzionale.
3. – Il ricorso e’, nei termini che seguono, fondato.
3.1 – E’ assorbente la denunzia della violazione del combinato disposto della Nota al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10 e art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata.
3.1.1 – Il citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, assoggetta alla tariffa fissa i “contratti preliminari di ogni specie”; la Nota relativa – per quanto qui rileva – stabilisce: “Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6”.
La disposizione richiamata sancisce l’applicazione della tariffa proporzionale dello 0,50% per “Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”.
3.1.2 – Premesso che è fuori discussione la natura giuridica di negozio reale della caparra confirmatoria sul piano dei rapporti civilistici tra le parti contraenti, nel senso che, per la produzione degli effetti previsti dall’art. 1385 c.c., è necessaria la materiale corresponsione di una somma di denaro ovvero di una quantità di altre cose fungibili (costituenti appunto la caparra), è altrettanto pacifico, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che “le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione, in tutto od in parte, (della caparra confirmatoria) ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, (senza che), in tal caso, si producano gli effetti che l’art. 1385 c.c., comma 2, ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo” (Sez. 2, Sentenza n. 4661 del 28/02/2018, Rv. 647815 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10056 del 24/04/2013, Rv. 626132 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3071 del 13/02/2006, Rv. 586774 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 15/04/2002, Rv. 553739 – 01).
3.1.3 – Orbene (anche) la pattuizione negoziale della corresponsione ” differita ” della caparra confirmatoria – cioè da versasi materialmente in un momento successivo alla stipulazione, purché, ovviamente, anteriore alla scadenza delle obbligazioni garantite costituisce presupposto impositivo per la applicazione del tributo alla tariffa proporzionale dello 0,50%.
La Nota del citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, infatti, non collega l’insorgenza della obbligazione tributaria esclusivamente alla intervenuta “corresponsione” della caparra confirmatoria (scilicet: al versamento del denaro o alla dazione di altre cose fungibili), ma – come è reso palese dal tenore letterale della norma: “Se il contratto preliminare prevede…” – amplia il presupposto impositivo alla pura previsione negoziale della prestazione della caparra, così comprendendo anche il caso della pattuizione della caparra ad esecuzione differita.
3.1.4 – Deve, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, enunciarsi il seguente principio di diritto:
“Anche la pattuizione, afferente a un contratto preliminare, colla quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria è soggetta alla imposta di registro con la tariffa proporzionale ai sensi della Nota al T. U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10 Tariffa, parte prima, allegata in relazione art. 6 della stessa Tariffa.”
3.2 – Il Giudice a quo, avendo affermato che soltanto la effettiva corresponsione della caparra confirmatoria comportasse l’applicazione della imposta di registro colla tariffa proporzionale dello 0,50%, e’, pertanto, incorso nella denunziata violazione di legge.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
3.3 – Resta da accertare se la postilla postdatata (al 18 marzo 2009) del contratto preliminare di compravendita del 14 dicembre 2007, redatta in data imprecisata, anteriore al 15 febbraio 2008, la quale recita: ” viene versata ulteriore caparra di Euro 8.100.000,00… “, concretizzi, laddove la ridetta caparra non è stata corrisposta, la pattuizione di una caparra confirmatoria a prestazione differita.
La interpretazione della clausola in parola, ” traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito ” (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014, Rv. 630133 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 27/03/2007, Rv. 596068 – 01).
Sicché a tanto dovrà provvedere, nella osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 1362/1371 c.c. e uniformandosi al principio di diritto enunciato nel paragrafo che precede sub 3.1.4, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui la Corte rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021
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