LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8167-2019 proposto da:
BCC GESTIONE CREDITI SPA, nella qualità di mandataria della ICCREA BANCAIMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARZON FEDERICO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 4796/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.a.s. (aperto in data 23/02/2015), proposta da Bcc Gestione Crediti S.p.a. contro il “rigetto, per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 101 della domanda di “ammissione al passivo del credito di Euro 2.513.642,50 per canoni scaduti alla data di risoluzione contrattuale, ante fallimento, del contratto di locazione finanziaria” nonchè di “restituzione del bene immobile (…) oggetto del contratto di leasing”, in quanto trasmesse solo “il 3 /1 / 2017”, a fronte di un “decreto di esecutività dello stato passivo depositato in data 10/ 6 / 2015”.
1.1. In particolare il tribunale ha dato atto che, “secondo la tesi dell’opponente, la curatela aveva volontariamente perso il possesso dell’immobile, commettendo un illecito per effetto della sua alienazione unitamente all’azienda”, mentre il Fallimento opposto aveva eccepito di non aver “mai avuto il possesso o la detenzione” dell’immobile (mai inventariato), ma solo nel corso del giudizio di opposizione, all’udienza dell’8 maggio 2018, l’opponente aveva “dato atto a verbale che l’immobile era rimasto nella disponibilità dell’opponente medesima ed era stato dalla stessa alienato”, in data 30/06/2015, con conseguente rinuncia alla domanda di rivendicazione e precisazione della “domanda di ammissione al passivo in via chirografaria per la differenza tra il credito complessivo vantato dall’istante… e il prezzo di vendita del cespite per Euro 2.000.000,00 quindi per Euro 513.642,50”.
1.2. Su queste basi il tribunale ha osservato che il credito era “sorto con la riallocazione del bene avvenuta in data 30/ 6 / 2015”, sicchè, “in ipotesi in cui il credito oggetto di insinuazione sia sorto successivamente alla approvazione dello stato passivo”, deve valutarsi “secondo un criterio di ragionevolezza il tempo impiegato dal creditore per la proposizione della domanda, con decorrenza dal momento del sorgere del credito”, nel caso di specie “un anno e mezzo”, da ritenersi perciò ingiustificato rispetto al termine annuale fissato dal legislatore nell’art. 101 L. Fall., in applicazione del principio affermato da Cass. 19679/2015, per cui “ai fini della verifica di ammissibilità dell’insinuazione tardiva ex art. 101, u.c., qualora il diritto di credito sia sorto in epoca posteriore alla data di approvazione dello stato passivo, costituisce criterio razionale quello di valutare il tempo impiegato per la proposizione della domanda, computandolo dal momento di insorgenza del credito”.
1.3. Il tribunale ha altresì condannato l’opponente a corrispondere al Fallimento la somma di Euro 25.792,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, per avere insistito – con grave negligenza – per la restituzione dell’immobile, nell’assunto che la curatela lo avesse illecitamente inventariato, quando invece l’immobile era risultato alienato dalla stessa banca.
2. Bcc Gestione Crediti S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
3.1. Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 101 L. Fall., poichè esso sarebbe applicabile solo ai crediti divenuti esigibili prima del fallimento, mentre a quelli successivi non si applicherebbe alcun termine di decadenza, essendo “esclusivo interesse del creditore insinuarsi al passivo fintantochè sia possibile partecipare ai riparti fallimentari”.
3.2. Il secondo mezzo prospetta, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè la circostanza che il termine decadenziale applicato dal tribunale dovesse semmai decorrere non già dal 30 giugno 2015 (data di riallocazione del bene) bensì dall’8 maggio 2018, data dell’udienza in cui “la Banca aveva richiesto l’ammissione al passivo del suo credito di Euro 513.642,50 su presupposti giuridici (causa petendi) verificatisi successivamente al Fallimento (vendita del bene immobile 30 giugno 2015)”.
3.3. Con il terzo motivo si denunzia infine la violazione dell’art. 96 c.p.c., stante il venir meno dei “presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., allorchè la Banca ha rinunciato alla domanda giudiziale di restituzione dell’immobile”.
4. Il ricorso non merita accoglimento.
5. Quanto al primo mezzo, al di là del difetto di autosufficienza che ne permea alcuni passaggi argomentativi, esso veicola una tesi – che cioè i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento possano essere insinuati al passivo sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza – la quale, pur trovando un addentellato in alcuni precedenti di questa Corte, è stata superata dal più recente e già sedimentato orientamento (Cass. 3872/2020, Cass. 18544/2019), in base al quale: i) “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 L. Fall., comma 1 e 4” (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019); li) “in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 L. Fall.””; iii) “tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di i anno, espressivo dell’attuale sistema in materia” e decorrente “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020), ovvero “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).
6. Anche il secondo mezzo, oltre a non essere rigorosamente formulato secondo i nuovi canoni delle censure motivazionali, è palesemente infondato, laddove pretende (in subordine) di fissare il dies a quo del termine annuale di decadenza, applicato dal tribunale, nella data dell’udienza in cui venne rappresentato il fatto – verificatosi ben tre anni prima – della vendita dell’immobile (verosimilmente ai sensi dell’art. 72-quater L. Fall., comma 3, per cui “il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene”, sebbene tale disposizione non risulti mai richiamata nel provvedimento impugnato e negli atti di causa), risultando invece evidente che il “momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare”, ovvero “la maturazione del credito”, risalgano alla data dell’evento, non già a quella della sua rappresentazione processuale.
7. Infine il terzo motivo va respinto poichè la condanna per lite temeraria, essendo correlata a finalità pubblicistiche, rappresenta sostanzialmente una sanzione per abuso della potestas agendi (Cass. Sez. U, 22405/2018; Cass. 29812/2019) e, nel caso di specie, il giudice di merito ha ravvisato nelle iniziative giudiziali della banca una condotta gravemente carente dell’ordinaria diligenza, senza che tale conclusione possa essere messa in discussione (tantomeno in questa sede) per il semplice fatto che, prima della conclusione del giudizio di opposizione allo stato passivo, la banca abbia rinunziato alla domanda sino ad allora improvvidamente coltivata.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio in favore del Fallimento controricorrente, liquidate in dispositivo.
9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelle previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021