LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6814-2019 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 140, presso lo studio dell’avvocato LUCA TROIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO RUSTICO;
– ricorrente –
contro
R.A. e S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO n. 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO BORROMETI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1161/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 21.3.2006 F.G. ed A.L., comproprietari, insieme a S.V. e R.A., di una striscia di terreno sita in territorio del comune di *****, avente la funzione di consentire l’accesso dalla via pubblica alle rispettive abitazioni delle parti, evocavano in giudizio i predetti comproprietari innanzi il Tribunale di Modica, invocando la loro condanna a non occupare detto terreno per parcheggiarvi le loro autovetture.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistevano alla domanda e spiegavano riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori alla rimozione della recinzione di parte dell’area comune da essi realizzata, nonchè al ripristino della quota naturale dell’area predetta, lamentando che a seguito di un intervento di cementificazione di parte di detta zona si era venuta a creare, a carico della loro proprietà esclusiva, una servitù di scolo prima inesistente.
Con sentenza n. 22 del 2014 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale che la riconvenzionale, compensando le spese del grado.
Interponevano appello avverso detta decisione F.G. e A.L., invocando il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli originari convenuti. Questi ultimi si costituivano in secondo grado resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1161/2018, la Corte di Appello di Catania rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti alle spese del secondo grado di giudizio.
Ricorre per la cassazione di detta decisione A.L. affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso S.V. e R.A..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente apprezzato l’entità dell’innalzamento del piano originario della zona pavimentata, ritenendo che esso creasse una difficoltà ai controricorrenti nell’accesso alla loro proprietà. Secondo la ricorrente, l’intervento avrebbe invece causato un innalzamento di soli 3-4 centimetri e non potrebbe dunque comportare alcuna difficoltà per l’accesso alla proprietà dei controricorrenti.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1223 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte isolana avrebbe dovuto rilevare che gli odierni controricorrenti non avevano offerto la prova che i pregiudizi da essi lamentati erano stati causati dai lavori di pavimentazione di parte della stradella oggetto della domanda riconvenzionale da essi spiegata. Le difficoltà di accesso al garage di S.V. e R.A., in particolare, sarebbero state causate dall’eccessiva ripidità della rampa, e non dagli interventi di sistemazione della strada di accesso.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1108 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte catanese avrebbe dovuto considerare che i lavori eseguiti sulla zona in comproprietà tra le parti rappresentavano interventi necessari per consentirne la regolare fruizione ed il miglior godimento e non potevano, dunque, essere inibiti al comproprietario diligente.
Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ordinato l’abbattimento della recinzione realizzata dalla ricorrente medesima, senza considerare che i controricorrenti non avevano dimostrato che esso fosse stato eseguito senza il loro consenso. Secondo la ricorrente, invero, S.V. e R.A. avevano addirittura consentito all’esecuzione di detta opera, e le contrarie risultanze della prova orale non sarebbero decisive, stante l’inattendibilità delle testimonianze de relato acquisite agli atti del giudizio di merito.
Le censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Esse, invero, dissimulano un’istanza di revisione della valutazione condotta del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), nonchè una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che del pari non è consentito in questa sede, ove risultino dalla decisione impugnata le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La Corte catanese, nella sentenza impugnata, ha chiaramente indicato le ragioni del proprio convincimento, richiamando in particolare la C.T.U. e gli elaborati planimetrici ad essa allegati (cfr. pag. 6) e dando atto che da detti atti risulta che l’odierna ricorrente aveva realizzato, insieme al marito, il cancello di ingresso ed il muro che cinge la sua proprietà occupando circa la metà dell’area in proprietà comune. La Corte territoriale prosegue poi evidenziando che l’odierna ricorrente non aveva dimostrato che dette opere erano state eseguite con il consenso degli odierni controricorrenti (cfr. ancora pag. 6). E conclude affermando che, sempre dalla C.T.U. e dai relativi allegati fotografici e planimetrici l’odierna ricorrente ed il marito avevano occupato 45 metri quadrati della zona in comproprietà con S.V. e R.A.. Quanto alla servitù di scolo, poi, la Corte isolana, sempre richiamando C.T.U. ed allegati, evidenzia che le aperture realizzate a seguito dei lavori eseguiti dagli originari attori “… scaricano acqua proveniente dal lato di proprietà degli appellanti sulla particella 925, di proprietà comune e costituiscono servitù di scolo arrecando evidente nocumento al godimento da parte degli appellati. Al riguardo, osserva la Corte, poco importa che detta particella sia comune anche agli appellanti, in quanto anche in questo caso le modalità di utilizzo della cosa comune dovevano essere concordate e comunque non arrecare nocumento al godimento dei comunisti” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tale motivazione evidenzia che la Corte di Appello ha, nell’ordine, ritenuto provata l’occupazione, da parte dell’ A., di circa metà della zona comune; escluso la sussistenza della prova del consenso degli odierni controricorrenti all’esecuzione delle opere realizzate dall’ A. stessa; ravvisato la costituzione, per effetto di dette opere, di una servitù di scolo in danno della proprietà in comune tra le parti; escluso che gli interventi posti in essere dalla ricorrente potessero rientrare nell’ambito dell’uso consentito della cosa comune, in quanto idonei a creare nocumento agli altri comproprietari. Tale motivazione, che si articola in una serie di apprezzamenti di fatto, è stata condotta dal giudice di seconda istanza in modo del tutto coerente con i dati normativi applicabili ed è quindi insindacabile in questa sede.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate coma da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 02 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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