LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23890-2019 proposto da:
SBM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO;
– ricorrente –
contro
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO PAGANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha disposto la reintegra di T.M. presso la Società SBM s.r.l. presso cui prestava la propria attività lavorativa, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato alla stessa in data 2 maggio 2016 per superamento del periodo di comporto;
la Corte territoriale ha affermato che a norma del contratto collettivo integrativo (art. 8, lett. b), valido per le aziende operanti nel messinese, la società avrebbe dovuto comunicare alla lavoratrice, con almeno sette giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto;
ha affermato che la corretta applicazione del contratto integrativo avrebbe dato alla lavoratrice la possibilità di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa, allo scadere del quale soltanto il datore avrebbe legittimamente esercitato il potere di recesso;
la SBM s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; T.M. oppone difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. e del CCNL 30 marzo 2015, art. 175, art. 1362 c.c. e ss. e art. 1372 c.c.”; la censura ribadisce come il giudizio di merito abbia pacificamente accertato la non iscrizione della società alla Confcommercio nazionale” nonchè alla Unione generale dei commercianti della provincia di Messina (oggi Confcommercio di Messina) parte stipulante il contratto integrativo territoriale; rileva inoltre che, in base ai principi consolidati in tema di successione nel tempo dei contratti collettivi, l’accordo territoriale, entrato in vigore il 1 dicembre 2007 e scaduto il 30 dicembre 2012, non avrebbe potuto produrre effetti sine die essendo stati nel frattempo rinnovati i contratti nazionali applicabili al settore Terziario, Distribuzione e Servizi; che il CCNL del 30/3/2015, in vigore all’epoca del recesso della società, non conteneva l’obbligo del datore di comunicare, con sette giorni di anticipo, la data di scadenza del periodo di comporto al lavoratore assente per malattia;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18”;
sostiene l’esistenza agli atti della prova documentale del requisito dimensionale ai dell’applicazione della tutela obbligatoria;
il primo motivo è inammissibile;
in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro è esercitato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., il motivo di ricorso non deve limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma deve prospettare, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione, anche con riferimento alle norme del c.c. di ermeneutica negoziale, inteso quale canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa (da ultimo, per tutte, cfr. Cass. n. 4460 del 2020);
il secondo motivo è inammissibile;
l’assenza di specificità del motivo, dovuta alla mancata allegazione delle visure che attesterebbero l’asserita inesistenza del requisito dimensionale ai fini dell’applicabilità della cd. tutela reale, cede il passo al rilievo della novità della censura, atteso che la Corte d’appello, nel delineare l’oggetto della controversia, ha escluso la contestazione circa l’assenza del requisito dimensionale, avendo accertato che la stessa era stata dedotta dalla società SBM soltanto con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione L. n. 92 del 2012 ex art. 1, comma 51;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021