LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – est. Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2881/2019 proposto da:
SAIMA SPA, elettivamente domiciliata presso la PEC avvmariapaola.petruccioli.cnfpec.it, riferibile all’Avvocato MARIA PAOLA PETRUCCIOLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TECH&TOUCH SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SERGIO FIENGA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO VALFRE’;
– controricorrente –
e contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, C.G.;
– intimati –
nonché sul ricorso incidentale proposto da:
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMILLO TATOZZI, con indicazione delle rispettive PEC;
– ricorrente incidentale –
contro
TECH&TOUCH SRL, rappresentata e difesa come sopra;
– controricorrente –
e nei confronti di:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e SAIMA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1729/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
1. C.G. agì in giudizio nei confronti della B.N.L. s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio subito dal proprio coniuge M.G. (poi deceduto) a causa del malfunzionamento di una porta blindata posta all’ingresso di una filiale della banca; la B.N.L. chiamò in giudizio la C.I.S. s.p.a., cui aveva affidato la manutenzione dei propri impianti di sicurezza; la C.I.S., a sua volta, chiamò in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile Winterthur S.p.A. (poi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nonché la Saima Sicurezza S.p.A. cui aveva subappaltato la manutenzione degli impianti di sicurezza della filiale in cui era avvenuto l’incidente.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza parziale, rigettò la domanda proposta dalla B.N.L. nei confronti della C.I.S., accogliendo l’eccezione da questa avanzata – di decadenza dalla garanzia per i vizi dell’appalto e di prescrizione del relativo diritto, e dispose la prosecuzione del giudizio tra le sole parti originarie.
2. La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenne infondate le suddette eccezioni e rimise le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
3. Pronunciando sui ricorsi proposti dalla UnipolSai Assicurazioni e dalla Saima Sicurezza, questa Corte emise sentenza n. 3798/2017 con cui ritenne che erroneamente la causa era stata rimessa al giudice di primo grado in applicazione dell’art. 354 c.p.c. e dispose il rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila perché si pronunciasse nel merito delle domande proposte.
4. Riassunto il giudizio da parte della BNL, la Corte aquilana ha accolto l’appello della banca, escludendo la “ritenuta decadenza e la dichiarata prescrizione del diritto alla garanzia da essa fatto valere nei confronti della CIS spa oggi Tech&Touch srl”, e ha condannato quest’ultima “a tenere indenne la BNL da quanto essa è tenuta a versare all’attrice C.”; ha inoltre condannato “a loro volta Saima spa e UnipolSai spa, in solido tra loro, a tenere indenne Tech&Touch srl da quanto sarà tenuta a pagare in favore della BNL”; infine, ha condannato la Tech&Touch, la Saima e la UnipolSai al pagamento delle spese di lite in favore della BNL e le ultime due alla refusione delle spese processuali in favore della Tech&Touch.
5. Ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 gennaio 2019, la SAIMA s.p.a. (già Saima Sicurezza), affidandosi a due motivi; la UnipolSai, dando atto della notifica del detto ricorso, ha proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo; ad entrambi ha resistito, con unico controricorso, la Tech&Touch.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; la UnipolSai ha depositato memoria.
7. Si dà atto che il Presidente ha sostituito se stesso al relatore ai sensi dell’art. 276 c.p.c., u.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso incidentale va esaminato unitamente al principale, in seno al quale è stato proposto.
2. Col primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 389,394 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
Premesso che, in primo grado, la CIS aveva chiesto di essere rilevata indenne dalla propria compagnia assicuratrice e dalla Saima Sicurezza s.p.a (subappaltatrice del servizio di manutenzione), mentre nel giudizio di secondo grado aveva concluso per il rigetto dell’appello della BNL e, in via di appello incidentale, per la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, richiedendo la condanna della BNL all’integrale refusione, la SAIMA rileva che nell’anzidetto giudizio di appello non era stata riproposta la domanda di manleva nei suoi confronti, di talché la Corte di Appello non avrebbe potuto pronunciare sulla detta manleva in sede di rinvio, in base alla domanda che la CIS aveva inammissibilmente riproposto in tale fase.
Assume che la Corte aquilana, dopo aver correttamente qualificato il rinvio come “improprio” o restitutorio”, aveva erroneamente ritenuto ammissibili le “differenti conclusioni rassegnate in questa fase” dalla CIS, e ciò in forza dell’art. 389 c.p.c. e art. 394 c.p.c., comma 3, in quanto la necessità di conclusioni diverse sarebbe sorta dalla decisione della Corte di Cassazione; sostiene che la Corte di rinvio avrebbe potuto pronunciarsi soltanto sulle domande già proposte dalle parti nel giudizio di appello (ossia su quelle stesse che avrebbe dovuto esaminare se non avesse erroneamente rimesso gli atti al giudice di primo grado) e che pertanto la sentenza impugnata è “palesemente errata, nel punto in cui ritiene di essere stata investita della decisione dell’intero procedimento di cognizione e non solo del thema decidendum circoscritto dalle parti nei propri atti difensivi del giudizio di secondo grado instaurato nel 2006”.
Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,346 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla SAIMA in relazione alla domanda di manleva proposta dalla CIS nella comparsa depositata nel giudizio di rinvio e per non aver considerato che nel giudizio di appello “CIS avrebbe dovuto riproporre e non lo ha fatto (…), anche solo in via subordinata, la domanda di garanzia nei confronti di Saima, se avesse voluto che il giudice di appello la esaminasse”; aggiunge che la Corte di rinvio avrebbe pertanto dovuto rilevare “la rinuncia da pare di CIS alla domanda di garanzia nei confronti di Saima, ex art. 346 c.p.c., a norma del quale tutte le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”;
2.1. Entrambi i motivi del ricorso principale vanno rigettati.
Queste le ragioni.
Se è vero che l’allora CIS s.p.a. costituendosi in appello era incorsa nella violazione dell’art. 346 c.p.c., avendo omesso di riproporre le proprie domande di garanzia, rimaste assorbite dalla decisione di primo grado (in termini vedi Cass., Sez. Un., n. 7077 del 2016 e 11799 del 2017), è pur vero che la sentenza di appello, nel disporre la rimessione al primo giudice, come emerge dalla sua lettura, omise di rilevarlo e dispose quella rimessione su tutto il cumulo di cause, mentre avrebbe dovuto prendere atto dell’inosservanza dell’art. 346 c.p.c., accertare la rinuncia alla domanda di garanzia contro l’attuale ricorrente e l’altra assicurazione e dire che sulle relative domande non doveva disporsi e, dunque, non operava la rimessione.
Se avesse deciso non applicando l’art. 354 c.p.c. avrebbe dovuto analogamente decidere sulla rivalsa della B.N.L. contro la CIS e dichiarare rinunciate le domande di garanzia da essa proposte contro l’attuale ricorrente e la Unipol.
Ebbene, di fronte alla decisione di rimessione di tutto il cumulo di cause la Saima avrebbe dovuto fare espresso ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 346, sotto il profilo della mancata dichiarazione di rinuncia per mancata osservanza dell’art. 346. Invece, non lo fece e, dunque, la permanenza del cumulo si consolidò ai sensi dell’art. 329 c.p.c..
Anzi la Saima, come emerge dalla sentenza di questa Corte dispositiva del rinvio, propose come primo motivo di ricorso la censura della rimessione ai sensi dell’art. 354 c.p.c., necessariamente riferita anche alla domanda di garanzia nei suoi confronti, e come secondo motivo una doglianza di violazione dell’art. 346 contro la BNL (che non rileva ai fini dell’esame che si sta conducendo in questa sede).
Ne segue che il rinvio disposto da questa Corte lasciò la situazione del cumulo nei termini in cui l’aveva, sebbene erroneamente, determinata la prima sentenza di appello.
La sentenza impugnata va corretta quanto alla motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., ed i due motivi non possono portare alla cassazione della sentenza.
Comunque, il secondo motivo sarebbe privo di fondamento, perché la corte ha pronunciato sull’eccezione proposta dalla ricorrente.
2.2. L’esegesi della vicenda non trova contraddizione nel tenore del primo ricorso per cassazione: ivi, con il secondo motivo, si era dedotta la violazione dell’art. 346 c.p.c., ma lo si era fatto sostenendo – in maniera del tutto generica ed oscura – che la BNL “a sua volta, avrebbe dovuto (e non l’ha fatto) devolvere tutta la domanda di manleva all’esame della Corte” (di appello) e, quindi, argomentando a pag. 9 in modo piuttosto confuso ed inidoneo a consentire di ravvisare nel motivo la deduzione che ai sensi dell’art. 346 la CIS non aveva riproposto le domande.
In ogni caso il motivo venne dichiarato inammissibile e se anche vi fosse potuto scorgere – come non è – quella deduzione, la statuizione impugnata si sarebbe consolidata.
Si ribadisce, comunque, che con il primo ricorso per cassazione si doveva lamentare che la rimessione in ogni caso era erronea anche perché non avrebbe dovuto riguardare la domanda di garanzia della Cis.
Mentre non lo si fece, sicché per tale ragione nel giudizio di rinvio il cumulo processuale della domanda di garanzia di cui si discute rimase conservato e, dunque, è stato oggetto di decisione.
3. Venendo all’esame del ricorso incidentale della Unipol Assicurazioni s.p.a., si rileva che esso, con l’unico motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 346 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: premesso che, “in ragione della struttura c.d. chiusa del giudizio di rinvio, non erano ammesse davanti alla Corte aquilana nuove domande, eccezioni e conclusioni, salvo che la necessità fosse sorta in conseguenza della pronuncia rescindente”, il ricorrente assume che “le parti, per effetto della sentenza di cassazione, erano state (…) restituite nella posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la pronuncia rescissa” e evidenzia che “il rigetto della domanda di B.N.L. contro l’allora CIS (…) da parte del Tribunale di Chieti aveva comportato l’assorbimento della domanda di garanzia proposta contro l’assicuratore della responsabilità civile”, di talché “l’appello di B.N.L. imponeva a Cis l’onere di riproporre tempestivamente in quel grado di giudizio la domanda nei confronti di UnipolSai: onere non assolto, con conseguente operatività della presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.”; conclude che l’atto di impulso compiuto da BNL, che ha tempestivamente riassunto il giudizio di rinvio, “non ha eliso la decadenza dalla domanda di garanzia contro UnipolSai nella quale Tech&Touch era incorsa nel giudizio di appello e che, pertanto, il capo della sentenza che ha accolto la domanda di garanzia della Tech&Touch nonostante le preclusioni rilevabili d’ufficio va cassato senza rinvio, con consequenziale caducazione del capo accessorio e dipendente relativo alle spese di tutti i gradi di giudizio.
3.1. Va rilevato che il ricorso principale, con riferimento ad entrambi i motivi, non risultava diretto contro la ricorrente incidentale.
L’impugnazione da essa proposta non proviene dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione e ha natura di ricorso successivo, svolto da una parte avente un interesse, rispetto a quello dell’impugnante principale, che non è riconducibile alla situazione indicata dall’art. 334 c.p.c., comma 2 e ciò, del resto, nemmeno quanto all’ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c., posto che ci si duole di una condanna solidale.
Ne segue che il ricorso “incidentale” non poteva giovarsi del termine previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. e avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 23903/2020 e Cass. n. 17614/2020), decorrente dalla data della notificazione della sentenza (effettuata dalla BNL, nei confronti di tutte le altre parti, in data 23.11.2018); termine abbondantemente scaduto alla data dell’11.2.2019 in cui la UnipolSai ha provveduto alla notifica.
Il ricorso incidentale e’, dunque, inammissibile.
Peraltro, se ne sarebbe dovuta anche rilevare l’assoluta inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3, giacché la lettura della parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto non fornisce una sufficiente conoscenza dello svolgimento processuale pregresso, particolarmente quanto ai contenuti delle varie decisioni succedutesi.
4. Conclusivamente il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare sia riguardo al ricorso principale che all’incidentale, dato che per il principale si è operata una correzione della motivazione della sentenza impugnata e per l’incidentale la decisione delle Sezioni Unite del 2020 poco sopra evocata è successiva alla proposizione del ricorso ed ha risolto un contrasto sull’esegesi dell’art. 334 c.p.c..
6. Stante il tenore della pronuncia su entrambi i ricorsi (rispettivamente rigetto e declaratoria della inammissibilità), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione riguardo a tutti i rapporti processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021
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