Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23864 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14772/2016 R.G. proposto da:

TORRE SCISSURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Venturi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cassiodoro n. 5;

– ricorrente –

contro

L.C., E M.T.L., rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Arieta, e Carlo Turchetta, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5;

– controricorrenti-ricorrenti in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6949/2015, depositata il 15.12.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.12.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle domande proposte da M.T.L. e L.C., ha disposto il trasferimento dell’immobile sito in ***** – oggetto del preliminare di vendita concluso da L.B., dante causa delle attrici, e dalla promittente venditrice Torre Scissura s. r.l. – ordinando il pagamento del residuo prezzo, pari a Euro 2.220,46, oltre interessi, e respingendo la riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dalla società convenuta.

La sentenza è stata riformata dalla Corte distrettuale di Roma limitatamente all’importo dovuto a titolo di corrispettivo, quantificato in Euro 4265,90, oltre accessori.

Con sentenza n. 5150/2012, questa Corte ha cassato la decisione d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione riproposta in secondo grado dalla promittente venditrice.

Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha respinto l’eccezione, osservando che il L. aveva effettuato due prestiti in favore di F.C., amministratore della Torre Scissura, e che la società non aveva richiesto l’esecuzione del preliminare per il timore che la controparte potesse far valere il proprio credito nei confronti del F..

La Corte di merito ha poi precisato che anche quando, una volta deceduto il L., le eredi avevano sollecitato Torre Scissura alla stipula dell’atto notarile di compravendita, la società, senza opporre alcun rifiuto, aveva contestato la somma spettante a saldo, il che valeva come “rinuncia ante causam ad avvalersi della prescrizione o come atteggiamento pregresso, renitente alla fissazione convenzionale o d’imperio di un termine per la stipula del definitivo, e incompatibile con la volontà di predisporre le condizioni per una costituzione in mora del promittente acquirente. (…) Si era costituita tra le parti, nell’intervallo temporale tra il preliminare nell’ottobre 78 e la morte di L.B. nel *****, una situazione di stallo non disdegnata da alcuna delle parti, nella quale il promittente acquirente aveva esercitato i diritti e i doveri collegati all’acquisto preliminare dell’immobile, non utile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, e Torre Scissura non si e è curata né di stabilire un termine di adempimento, né di riprendersi il bene”.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Torre Scissura s.r.l. con ricorso in tre motivi.

M.T.L. e L.C. resistono con controricorso e con ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui la Torre Scissura s.r.l. ha replicato con controricorso ai sensi dell’art. 371 c.p.c.. In prossimità dell’adunanza le controricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile, sebbene proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.

Trattasi di impugnazione incidentale tardiva, consentita alle parti contro le quali sia stata proposta impugnazione (o a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), anche quando per esse è decorso il termine di cui agli artt. 326 e 327 c.p.c. o qualora abbiano fatto acquiescenza alla sentenza (art. 334 c.p.c.). Le controricorrenti, avendo inteso riproporre una eccezione di giudicato interno non esaminata dal giudice del rinvio, erano inoltre legittimate ad impugnare la sentenza in via incidentale condizionata, avendo interesse all’esame della questione nel caso in cui il ricorso principale fosse stato accolto (Cass. 4539/2011).

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2934,2935,2943,2944 e 2446 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza respinto l’eccezione di prescrizione, pur rilevando che le parti non avevano esercitato il diritto a chiedere la stipula del definitivo, omettendo di considerare che l’esercizio della detenzione dell’immobile, il pagamento delle rate del prezzo e l’inerzia del promittente venditore nel recupero del possesso o nel richiedere la fissazione giudiziale del termine di adempimento non avevano alcuna valenza interruttiva.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1183,2932,2934,2936 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte di merito di aver ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di adempimento inizialmente fissato dalle parti (31.12.1979), trascurando che i contraenti avevano differito il perfezionamento del definitivo a data da stabilire senza poi fissare un nuovo termine e che solo da tale differimento poteva decorrere nuovamente la prescrizione, essendo la prestazione del consenso divenuta immediatamente esigibile.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di individuare il momento in cui le parti avevano soppresso l’originario termine di adempimento del preliminare, accertamento che era decisivo per stabilire il dies a quo di decorrenza della prescrizione, dato che nessun nuovo termine era stato successivamente concordato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte di merito omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato interno sollevata nel giudizio di rinvio, con riferimento a fatti che ostavano all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ossia l’avvenuto trasferimento degli immobili ai sensi dell’art. 2932 c.c., la condanna delle promissarie acquirenti al pagamento di Euro 4265,90 e il rigetto della domanda di risoluzione del contratto.

3. I tre motivi del ricorso incidentale, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La ricorrente ha inteso sostenere che l’inerzia delle parti nel richiedere l’esecuzione del preliminare o la fissazione di un termine di adempimento, al pari della protratta detenzione dell’immobile da parte del promissario acquirente, non poteva spiegare alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione.

Si sostiene poi che il relativo dies a quo andava individuato nel momento in cui le parti avevano modificato il contratto, sopprimendo l’origine termine di adempimento senza fissarne uno nuovo.

Si è però evidenziato nell’esposizione dei fatti di causar che il giudice del rinvio non ha affatto asserito che il termine di prescrizione non fosse scaduto al momento della proposizione della domanda (1995) né che fosse stato validamente interrotto, ma ha affermato che – da un lato – si era creata una situazione di stasi rispondente agli interessi di entrambe le parti, e che – per altro verso – Torre Scissura s.r.l., sollecitata in tal senso, non aveva opposto alcun rifiuto di addivenire alla stipula, mostrando di rinunciare alla prescrizione, tenendo “un atteggiamento pregresso renitente alla fissazione convenzionale o d’imperio di un termine per la stipula del definitivo, ed incompatibile con la volontà di predisporre le condizioni per una costituzione in mora del promittente acquirente”.

In sostanza, la pronuncia si fonda su una specifica ratio decidendi (l’intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte della ricorrente) che non risulta contestata in alcuno dei tre motivi di ricorso, il che rende l’impugnazione nel suo complesso inammissibile per difetto di pertinenza.

Il ricorso incidentale condizionato è – di conseguenza – assorbito. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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