Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24013 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27262/2018 proposto da:

IMMOBILIARE CATANIA PIU’ s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ed i sigg. B.L., G.G., GI.SA., C.S., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli 63, int. 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO STARVAGGI, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Alberto Giovanardi, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;

e RUBIDIO SPV s.r.l., in persona della mandataria CAF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via B. Buozzi 53, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;

– controricorrenti –

contro

ARES FINANCE SRL, CAF SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 777/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10/7/2017 la Corte di appello di Messina ha rigettato sia l’appello principale proposto da Immobiliare Catania Più s.r.l. in liquidazione, cliente correntista, e da B.L., G.G., Gi.Sa. e C.S., fideiussori della società, sia l’appello incidentale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e Ares Finance s.r.l., cessionaria del credito, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina, con l’intervento di CAF s.p.a. a socio unico di R.L., società ulteriore cessionaria del credito, a spese compensate del grado.

Con la decisione di primo grado, così confermata, il Tribunale messinese, previa dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione di interessi riferiti alle condizioni praticate usualmente su piazza e delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto applicate nei contratti bancari intercorsi, aveva condannato l’Immobiliare Catania Più e i suoi predetti fideiussori, nei limiti della quota garantita, a pagare a BNL la somma di Euro 279.651,60, oltre accessori, a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte peloritana, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione Immobiliare Catania Più s.r.l. in liquidazione, nonché i fideiussori B.L., G.G., Gi.Sa. e C.S., svolgendo due motivi, al quale ha resistito BNL con controricorso, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2 e dell’art. 644 c.p., perché la Corte di appello non aveva ritenuto di includere la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso soglia al fine di verificare l’usurarietà del tasso praticato, trattandosi di rapporto bancario esaurito prima del 1 gennaio 2010.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1956, 1957 e 2697 c.c., nonché il travisamento della regola dell’onere probatorio che si era concretizzato per aver la Corte di appello preteso dai fideiussori la prova della dilatazione della linea di credito rispetto al fido accordato e la concessione di credito a rischio in presenza di andamento anomalo del rapporto.

2.3. E’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata, ed entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

2.4. La sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 7776 del 10/4/2020 ha ritenuto che il primo motivo di ricorso proponesse, sotto due diversi profili, questioni di interesse nomofilattico non consone al rito camerale non partecipato e tali da meritare la trattazione in pubblica udienza.

2.5. E’ stata quindi fissata la pubblica udienza del 5/5/2021 celebrata con il metodo di trattazione scritta disciplinato del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis.

2.6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2 e dell’art. 644 c.p., perché la Corte di appello non aveva ritenuto di includere la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso soglia al fine di verificare l’usurarietà del tasso praticato, trattandosi di rapporto bancario esaurito prima del 1 gennaio 2010.

1.1. La Corte messinese si è conformata ad alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 1, n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640110 – 01; Sez. 1 n. 22270 del 03/11/2016, Rv. 642644 – 01).

Secondo questi arresti, la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, introdotto con la Legge di Conversione n. 2 del 2009, è in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31/12/2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1/1/2010); di conseguenza il D.L. n. 185 cit., art. 2 bis, è stato ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 3, ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644 c.p., comma 4), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

1.2. Tale orientamento è stato solo parzialmente avallato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 – 01 e 02) che pur ha confermato la natura innovativa – e non di interpretazione autentica – del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tali disposizioni, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, TEGM, indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996) e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

1.3. L’ordinanza interlocutoria ha proposto l’interrogativo, non esplicitamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte, se ai fini della specificità del motivo di ricorso sia sufficiente la doglianza dell’applicazione da parte del giudice di merito di un criterio non conforme all’opzione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite in tema di incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, ovvero sia necessaria altresì l’ulteriore deduzione che l’applicazione del complesso sistema di computo proposto dalla sentenza n. 16303/2018 avrebbe determinato il superamento della soglia, erodendo il margine di compensazione fra interessi e CMS.

1.4. Il Collegio ritiene che il motivo proposto dai ricorrenti – ancor prima che manifestamente infondato perché i rapporti bancari per cui è causa hanno avuto origine prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 e delle soglie da esse introdotte, in mancanza di deduzione di successive modifiche delle condizioni ai sensi dell’art. 118 T.u.b. (Sez. U., n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 – 01; Sez. 1, 16/4/2021 n. 10124; Sez. 6-1, 4/3/2021 n. 6063; Sez. 1, 29/10/2020 n. 23853) – debba essere dichiarato inammissibile per la genericità delle censure proposte.

Secondo il Collegio, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia.

Infatti la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d’Italia, ritenuto legittimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/2018, determina l’inammissibilità della censura per difetto di difetto di decisività (in tal senso, in motivazione, Sez. 1, n. 15710, dell’11/6/2019, pag. 10-11).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 1956,1957 e 2697 c.c. e il travisamento della regola dell’onere probatorio che si sarebbe concretizzata perché la Corte di appello aveva preteso dai fideiussori la prova della dilatazione della linea di credito rispetto al fido accordato e la concessione di credito a rischio in presenza di andamento anomalo del rapporto.

2.1. La censura così proposta richiede indebitamente a questa Corte un esame diretto delle prove, per giunta richiamate solo genericamente, per ribaltare la valutazione espressa dalla Corte territoriale secondo la quale non vi era alcuna prova, neanche presuntiva, che la banca creditrice avesse concesso ulteriore credito al proprio debitore, in pregiudizio dei fideiussori, dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale ormai versante in difficoltà.

2.2. Il motivo presenta poi una evidente discontinuità logica, allorché pretende di desumere tale prova dalle affermazioni contenute nella comparsa di risposta avversaria circa l’emersione già nel 1997 delle difficoltà della società Immobiliare Catania, poco prima della richiesta di rientro formulata il 31/3/1998, in assenza di prova- e tantomeno di allegazione – di erogazione di ulteriore credito alla società in quel periodo.

2.3. Inoltre l’onere della prova con riferimento all’eccezione grava evidentemente sul fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c.; costui infatti ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Sez. 1, 14/3/2018 n. 6251; Sez. 1, 17/11/2016, n. 23422; Sez. 1, 7/2/2006, n. 2524).

La questione dell’invalidità della preventiva rinuncia all’eccezione ex art. 1956 c.c., resta evidentemente assorbita.

2.4. L’eccezione ex art. 1957 c.c., norma richiamata solo molto genericamente nel motivo, appare del tutto carente nell’indispensabile esposizione dei presupposti di fatto su cui l’eccezione si baserebbe e nell’altrettanto necessaria indicazione di come e quando l’eccezione sia stata proposta nel giudizio e coltivata con l’impugnazione; la predetta eccezione, per giunta, non trova riscontro in uno specifico motivo di appello proposto sul punto, che non risulta formulato secondo la sentenza impugnata e non è stato evidenziato in ricorso.

Giova rammentare che qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01).

3. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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