Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24138 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37317-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE L’AQUILA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, ha accolto l’opposizione di M.R., avvocato iscritto all’albo, all’avviso di addebito dell’Inps, conseguente all’iscrizione d’ufficio del professionista alla gestione separata e diretto ad ottenere dallo stesso il versamento dei relativi contributi per i redditi professionali relativi all’anno 2009;

la Corte territoriale ha individuato nella data di esigibilità del credito il dies a quo di decorrenza della prescrizione estintiva, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950 del 2018), ed ha dichiarato l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, avendo accertato che il termine per il versamento dei contributi scadeva il giorno 16 giugno 2010, mentre l’avviso di pagamento era stato notificato dall’Inps al contribuente il 16 luglio 2015;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

M.R. ha depositato tempestivo controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, , conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modific. nella L. n. 326 del 2003, anche in relazione all’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 “; denuncia la mancata applicazione della causa sospensiva di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, per non avere, la Corte territoriale, ritenuto che il Martella, omettendo di compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi, avesse inteso occultare dolosamente il debito contributivo eludendo il controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari;

il motivo è inammissibile;

l’assunto circa l’erroneità della mancata applicazione della causa sospensiva da parte del giudice dell’appello per l’omessa compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi da parte di M.R. non risulta ammissibilmente supportato dall’istituto ricorrente;

questi non ha infatti trascritto né prodotto, nemmeno quanto alle sue parti salienti, la dichiarazione dei redditi, completa del modulo RR, e neppure si è premurato di localizzarne la produzione nel giudizio di merito;

dal canto suo, la sentenza impugnata ha accertato come l’Inps non abbia offerto la prova della quale era onerato, se non limitandosi a fare genericamente riferimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (p.4 sent.), senza, dunque, sollecitare una pronuncia sul punto relativo alla ricorrenza della causa di sospensione del termine per occultamento doloso da parte del professionista;

trova applicazione, nel caso in esame, il consolidato principio di diritto secondo il quale, in ossequio agli oneri di specificazione e di produzione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6 il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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