LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6293 – 2016 R.G. proposto da:
S.R., – c.f. ***** – elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio dell’avvocato professor Gianfranco Palermo, che la rappresenta e difende in virtù
di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e C.N., – c.f. ***** – C.S., – c.f. *****
– rappresentate e difese in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso incidentale dall’avvocato professor Francesco M. Cervelli, e dall’avvocato Stefania Cervelli, ed elettivamente domiciliate in Roma, al largo della Fontanella di Borghese, n. 84, presso lo studio dell’avvocato Antonia Vitale.
– ricorrenti incidentali –
contro
T.M., – c.f. ***** – Z.S., – c.f. ***** –
Z.G., – c.f. ***** – Z.M., – c.f. ***** –
A.R., – c.f. ***** – rappresentati e difesi in virtù
di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Mario Lauro Pietrosanti, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Oslavia, n. 39, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Carloni;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e B.A., – c.f. ***** – BA.DE., – c.f. *****
– BA.AL., – c.f. ***** – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Buccari, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Russo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e UNICREDIT s.p.a., – c.f. ***** – in persona delle procuratrici dottoressa Be.Lu. e dottoressa M.T.M.
giusta procura per notar G. del 26.11.2010, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell’avvocato Luigi Albisinni, e dell’avvocato Achille Buonafede, che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e C.R., MA.MA., MA.LA.;
– intimati –
e D.G., CO.EL.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 5015/2015 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato in data 7.6.1991 Ba.En. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri S.R. e Tu.Fu., T.M. e Z.M., Z.L. e A.R..
Esponeva che con rogito del 23.1.1968 Co.Br. aveva venduto a C.V. e a Ma.Gi. il terreno in *****); che l’atto di vendita era stato trascritto il 23.1.1968.
Esponeva che il terreno era stato pignorato in danno di Co.Br. su iniziativa della “Cassa di Risparmio di Roma” con atto trascritto il 3.4.1969; che il terreno era stato aggiudicato e poi trasferito, con decreto del 21.1.1977, trascritto il 9.2.1977, a T.M. e a Z.L..
Esponeva che con rogito del 16.7.1990 Ca.An., C.N. e C.S., eredi di C.V., nonché C.R., Ma.Ma. e Ma.La., eredi di Ma.Gi., avevano venduto il fondo a S.R.; che l’atto di vendita era stato trascritto il 19.7.1990.
Esponeva che con rogito del 12.3.1991 i coniugi T.M. e Z.M. ed i coniugi Z.L. e A.R. avevano venduto il fondo ad egli attore.
Chiedeva nei confronti dei coniugi S.R. e Tu.Fu. accertare e dichiarare che il terreno in ***** era di sua proprietà e condannare i convenuti alla restituzione e al risarcimento del danno.
Chiedeva, in ipotesi di rigetto della domanda anzidetta, dichiarare i suoi danti causa, T.M. e Z.M., Z.L. e A.R., solidalmente tenuti alla garanzia per evizione con ogni ulteriore conseguenza.
2. Si costituiva Tu.Fu..
Instava per la declaratoria del suo difetto di legittimazione a resistere.
Si costituiva S.R..
Deduceva che il titolo d’acquisto di C.V. e di Ma.Gi. era stato trascritto antecedentemente.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituivano T.M. e Z.L..
Instavano per il rigetto della domanda nei loro confronti spiegata.
Non si costituivano Z.M. e A.R..
3. Con atto notificato in data 16.10.1991 T.M. e Z.L. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri S.R., Ba.En. ed il “Banco di Santo Spirito”.
Chiedevano accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto da parte loro, per usucapione decennale, della proprietà del terreno e, per l’effetto, dichiarare la validità ed efficacia della vendita da essi siglata con Ba.En..
Chiedevano, in subordine, dichiarare la responsabilità del pignorante, “Banco di Santo Spirito” (conferitario della “Cassa di Risparmio di Roma”), e condannare l’istituto di credito a manlevarli.
4. Si costituiva S.R..
Deduceva che giammai T.M. e di Z.L. avevano posseduto il terreno, sicché non vi era margine che l’avessero usucapito; che viceversa ella convenuta era stata immessa nel possesso del fondo dai suoi danti causa.
Instava per il rigetto delle domande degli attori.
Si costituiva Ba.En..
Reiterava le domande esperite nel giudizio dapprima introdotto.
Si costituivano C.R., Ma.Ma. e Ma.La., eredi di Ma.Gi., chiamati in causa da S.R., perché da costoro fosse garantita per l’evizione.
Chiedevano – i terzi chiamati – il rigetto delle domande attoree.
Non si costituivano, del pari chiamati in causa per l’evizione da S.R., Ca.An., C.N. e C.S., eredi di C.V..
Si costituiva “Capitalia” (già “Banca di Roma” e “Banco di Santo Spirito”).
Deduceva che all’atto e della trascrizione del pignoramento e della trascrizione del decreto di trasferimento non era stata riscontrata la trascrizione dell’atto di vendita del 23.1.1968 in favore di C.V. e di Ma.Gi..
5. Veniva disposta la riunione dei giudizi.
6. Espletata la consulenza tecnica, con sentenza non definitiva dei 5.3/16.4.2007 l’adito tribunale dichiarava Tu.Fu. privo di legittimazione a resistere; accoglieva le domande proposte da Ba.En. nei confronti di S.R. e, per l’effetto, dichiarava Ba.En. proprietario esclusivo del terreno e condannava S.R. al rilascio del fondo; accoglieva la domanda per l’evizione proposta da S.R. nei confronti di Ca.An., C.N. e C.S. (eredi di C.V.) nonché nei confronti di C.R., Ma.Ma. e Ma.La. (eredi di Ma.Gi.) e condannava i terzi chiamati a risarcire i danni sofferti dalla S., da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.
7. Proponeva appello S.R..
Resistevano B.A., Ba.De. ed Ba.Al. (eredi di Ba.En.); esperivano in subordine appello incidentale.
Resistevano T.M. e Z.M., A.R. (in proprio e quale erede di Z.L.) nonché Z.G. e Z.S. (eredi di Z.L.); del pari esperivano in subordine appello incidentale.
Resisteva C.S..
8. Proponevano separato appello C.N. ed Ca.An..
Si costituivano T.M., A.R., G. e Z.S..
Si costituiva S.R..
Si costituiva “Unicredito Italiano” s.p.a. (già “Capitalia”).
9. Disposta la riunione degli appelli, si costituiva Z.M..
10. Riassunti i giudizi, interrotti a seguito della morte di Ca.An., si costituiva Tu.Fu..
Si costituivano D.G. ed Co.El., che dichiaravano di aver rinunciato all’eredità di Co.Br..
11. Con sentenza n. 5015/2015 la Corte d’Appello di Roma – tra l’altro – rigettava gli appelli principali, dichiarava assorbiti gli appelli incidentali, confermava in ogni altra parte la gravata sentenza e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di D.G. e di Co.El..
Evidenziava la corte che la trascrizione dell’atto di vendita in data 23.1.1968 era stata erroneamente eseguita a nome di Co.Br. anziché di Co.Br..
Evidenziava quindi che la trascrizione dell’atto di vendita in data 23.1.1968 non era opponibile a T.M. e a Z.L. (acquirenti in sede di espropriazione forzata) né all’avente causa di costoro, ossia ad Ba.En..
12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.R.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
C.N. e C.S. hanno proposto ricorso incidentale articolato in due motivi; hanno chiesto parimenti la cassazione della sentenza n. 5015/2015 della Corte d’Appello di Roma con ogni susseguente statuizione.
T.M. e Z.M. nonché A.R. (in proprio e quale erede di Z.L.), Z.G. e Z.S. (eredi di Z.L.) hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto da S.R.; in subordine, hanno chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato.
B.A., Ba.De. ed Ba.Al. (eredi di Ba.En.) del pari hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; hanno chiesto rigettarsi il ricorso proposto da S.R.; in subordine, hanno chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato.
“Unicredit” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi sia il ricorso proposto da S.R. sia il ricorso proposto da T.M. e Z.M. nonché da A.R., Z.G. e Z.S..
13. La ricorrente S.R. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale proposto da T.M. e + ALTRI OMESSI.
14. La ricorrente S.R. ha depositato memoria.
Hanno depositato memoria i controricorrenti T.M. e Z.M., + ALTRI OMESSI.
Ha depositato memoria “Unicredit” s.p.a.
15. Non hanno svolto difese C.R., Ma.Ma. e Ma.La.. Non hanno svolto difese D.G. ed Co.El..
16. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 4 preleggi e degli artt. 2658,2659,2664,2676,2678 e 2679 c.c.
Deduce che il meccanismo pubblicitario codicistico, in dipendenza della trascrizione dell’atto di vendita del 23.1.1968, si è senz’altro perfezionato, il che ha reso la medesima vendita senza dubbio opponibile ai terzi – in particolare a T.M. e a Z.L. nonché ai loro aventi causa – che non vantano un titolo trascritto antecedentemente.
Deduce che a fronte di tale riscontro null’altro ha rilievo.
Deduce segnatamente che l’erronea indicazione del cognome di colui che ebbe a vendere con l’atto del 23.1.1968, ha inficiato atti interni all’ufficio della conservatoria, aventi valenza meramente accessoria, aventi mera finalità di agevolare le ricerche.
Deduce che del resto depone in tal senso il disposto dell’art. 2676 c.c.
17. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2644 c.c., comma 2, artt. 2650,2568,2659,2664 e 2678 c.c..
Deduce che nessun rilievo può essere attribuito allo stato psicologico dei soggetti portatori degli interessi in conflitto.
Deduce che d’altronde alcun riferimento alla “buona fede” si rinviene nel testo dell’art. 2644 c.c.
18. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1159 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Premette che la corte d’appello ha rigettato l’eccezione, da ella opposta, di usucapione decennale del terreno, che il tribunale aveva ritenuto assorbita (cfr. ricorso principale, pag. 20).
Indi deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il decreto di trasferimento del 21.1.1977 non ha interrotto il possesso ad usucapionem.
Deduce che, in dipendenza del decreto di trasferimento, non ebbe a verificarsi spossessamento in danno di Co.Br.; che non risulta che sia avvenuto il rilascio del fondo in danno di C.V. e di Ma.Gi., i cui eredi ebbero a trasferire il possesso ad ella ricorrente.
Deduce che, attesa l’anteriorità del titolo d’acquisto di C.V. e Ma.Gi., suoi danti causa, non aveva motivo per prefigurarsi la lesione di diritti altrui, sicché è da reputare senz’altro in buona fede.
Deduce che unicamente con l’atto di citazione Ba.En. ebbe a lamentare il possesso del terreno da parte di ella ricorrente.
19. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Deduce che andava ammessa l’articolata prova testimoniale.
20. Con il primo motivo le ricorrenti incidentali N. e C.S. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che gli eredi C. e gli eredi Ma. avevano già usucapito il terreno de quo, allorché hanno provveduto ad alienarlo a S.R..
Deducono che l’art. 1146 c.c., comma 2 si applica anche ai trasferimenti astrattamente idonei a non domino.
21. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali N. e C.S. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1483 c.c. e ss..
Deducono che ha errato la corte distrettuale, allorché ha confermato il primo dictum, nella parte in cui aveva accolto la garanzia per evizione invocata da S.R. nei confronti, tra gli altri, degli eredi C..
22. Con il ricorso incidentale condizionato T.M., + ALTRI OMESSI sollecitano questa Corte alla disamina delle domande formulate in sede di merito e rimaste assorbite nel rigetto dell’appello di S.R..
23. Con il ricorso incidentale condizionato B.A., Ba.De. e Ba.Al. parimenti sollecitano questa Corte alla disamina delle domande formulate in sede di merito e del pari rimaste assorbite nel rigetto dell’appello di S.R..
24. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso ambedue i motivi sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
25. Ovviamente questa Corte non può che ribadire il proprio insegnamento.
Ossia l’insegnamento, in verità debitamente menzionato dalla corte territoriale, secondo cui la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce; cosicché, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, benché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile, può derivarne – secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (recte, si puntualizza, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – l’invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede, i quali non hanno l’onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d’ordine (cfr. Cass. 2.2.2000, n. 1135, ove si soggiunge che la correzione dell’errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, non può avere effetti “ex tunc” e sanare l’irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori).
26. Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti postulati.
Da un canto, non e’, in rapporto al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo” il rilievo della Corte di Roma alla cui stregua l’erronea trascrizione dell’atto di vendita in data 23.1.1968 – erronea in quanto eseguita a nome di Co.Br. anziché di Co.Br. – era tale, così come aveva evidenziato il notaio nominato c.t.u., da precludere a chiunque, pur al conservatore dei RR.II., il riscontro della trascrizione della vendita del 23.1.1968 a nome del venditore, Co.Br..
Più esattamente, il rilievo anzidetto non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte: la corte romana ha parlato – efficacemente – di “”errore fatale” del sistema che rende inutilizzabile l’atto” (così sentenza d’appello, pag. 13).
D’altro canto – alla luce, appunto, dell’insegnamento dapprima menzionato – non possono essere recepite le prospettazioni della ricorrente principale.
Ossia l’assunto secondo cui non ha alcuna valenza “l’erroneo riporto del nome ” Co.” (…) in sede di compilazione della cd. “Rubrica dei nomi” (…) utilizzata (…) come strumento di accesso dei funzionari (…) alle voci dei cc.dd. “Repertori”” (così ricorso principale, pag. 13).
Ossia l’assunto secondo cui non ha alcuna valenza la buona fede (in senso soggettivo. Riferimento alla buona fede si rinviene, viceversa, anche in Cass. 11.1.2006, n. 264).
27. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina e del quarto motivo del ricorso principale e di ogni ulteriore motivo di ricorso hinc et inde esperito.
28. Questa Corte spiega che in tema di usucapione – poiché con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso – non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. 25.7.2011, n. 16234; Cass. 21.5.2001, n. 6910, secondo cui, nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l’immobile – né diretto, come effettiva materiale disponibilità “corpore et animo”, né indiretto, come disponibilità “solo animo” utilmente mediata dal rapporto con un detentore – è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi – il soggetto, il possesso, il tempo – costitutivi della fattispecie regolata dall’art. 1158 c.c., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dall’art. 1167 c.c., comma 1 ovvero all’interruzione della prescrizione, previsti nell’art. 2943 c.c., primi due commi applicabili per rinvio recettizio dall’art. 1165 c.c.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d’interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti).
E spiega – questa Corte – ulteriormente che, agli effetti dell’interruzione del termine utile per la usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l’atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (cfr. Cass. 28.4.1986, n. 2929).
29. Su tale scorta devesi evidenziare quanto segue.
30. Il pignoramento che la “Cassa di Risparmio di Roma” ebbe successivamente (alla trascrizione del rogito in data 23.1.1968) a notificare a Co.Br., pignoramento poi trascritto in danno dell’esecutato in data 3.4.1969 ed idoneo a segnar l’inizio dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.), di certo non fu notificato a C.V. e a Ma.Gi., estranei all’esecuzione, i quali avevano in precedenza acquistato il terreno in *****, alla località *****, col rogito del 23.1.1968 seppur trascritto contro Co.Br..
Del resto non vi era ragione alcuna ché il pignoramento fosse notificato a C.V. ed a Ma.Gi., viepiù che l’ingiunzione in cui consiste il pignoramento è rivolta al debitore (art. 492 c.p.c.).
31. Il decreto di trasferimento che, nell’ambito della medesima espropriazione forzata, il giudice dell’esecuzione ebbe, in data 21.1.1977, a pronunciare in favore di T.M. e Z.L. (decreto di trasferimento poi trascritto in data 9.2.1997), non risulta sia stato notificato – né in verità la corte di seconde cure ne ha dato atto – a C.V. ed a Ma.Gi..
Tanto, ben vero, pur ad ammettere che nell’espropriazione forzata immobiliare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato, in favore dell’aggiudicatario al quale l’immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante (cfr. Cass. 4.7.2006, n. 15268; Cass. 29.5.1995, n. 6038).
32. In questo quadro in nessun modo possono essere recepite le affermazioni sulla cui scorta la Corte di Roma ha respinto il terzo motivo dell’appello esperito da S.R. e con il quale costei aveva lamentato la lacunosa, incongrua motivazione del primo dictum in ordine all’eccezione di usucapione decennale del terreno.
In particolare, in assenza di riscontro di atti idonei alla privazione, protratta per un anno, del possesso, previsti dall’art. 1167 c.c., comma 1 ovvero in assenza di riscontro di atti di notificazione, segnanti l’inizio di un processo di cognizione, conservativo o di esecuzione nei confronti o in danno di C.V. e di Ma.Gi., idonei all’interruzione della prescrizione acquisitiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 1165 c.c. e art. 2943 c.c., comma 1, non può essere condivisa l’affermazione della corte capitolina secondo cui si ha riscontro per tabulas di “atti concreti di disponibilità dell’immobile controverso prima del compimento del decennio da parte degli acquirenti del terreno nel 1968 e dei loro aventi causa, con conseguente interruzione di ogni ipotetico possesso” (così sentenza d’appello, pag. 14).
Ed invero è da escludere che siano valse ad interrompere il corso della prescrizione acquisitiva – eventualmente in itinere a vantaggio degli acquirenti del 1968, C.V. e Ma.Gi. – antecedentemente al decorso del decennio a far data dal 23.1.1968, di dell’inopponibile – loro – titolo d’acquisto, sia la notificazione a Co.Br. del pignoramento poi trascritto in danno di costui in data 3.4.1969 sia la successiva trascrizione contro Co.Br., in data 9.2.1977, del decreto di trasferimento (in memoria – a pag. 5 – la ricorrente S.R. ha specificato che non risulta “da alcuna parte che, in concorrenza o in conseguenza della pura e semplice emissione di tale decreto, si sia verificata la perdita del “possesso del bene””).
Ne’, si aggiunge, possono aver rilievo non meglio precisati “atti concreti di disponibilità dell’immobile controverso” (così sentenza d’appello, pag. 14).
In questi termini le argomentazioni, in parte qua, della Corte di Roma per nulla possono reputarsi “assorbenti” (cfr. sentenza d’appello, pag. 14).
33. In accoglimento dunque del terzo motivo del ricorso di S.R. la sentenza n. 5015/2015 della Corte d’Appello di Roma, nei limiti dell’accoglimento del medesimo motivo, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
34. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso di S.R. non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la stessa ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso di S.R.; cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 5015/2015 della Corte d’Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso di S.R.; dichiara assorbiti nell’accoglimento del terzo motivo del ricorso di S.R. la disamina di ogni ulteriore motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021
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