Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24745 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31698-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SERVICES FACILITY LOGISTIC SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICASTRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA ROVEDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, accoglieva parzialmente, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni, l’appello proposto dalla Services Facility Logistics Soc. Coop. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso con il quale, in relazione all’anno 2007, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato un credito d’imposta concernente agevolazioni fiscali per incrementi occupazionali L. n. 388 del 2000, ex art. 7, indebitamente utilizzato in compensazione. Osservava la CTR, per quanto interessa ai fini della presente controversia, che “la normativa in parola nell’arco temporale è stata oggetto di un susseguirsi di molteplici variazioni, abrogazione e/o implementazioni e circolari per renderla operante generando difficoltà, obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni della legge stessa. Orbene, avuto riguardo alla sussistenza, nel caso in esame, delle ormai categorizzate figure di incertezza normativa, ossia obiettive condizioni di incertezza, difficoltà sulla portata e sull’ambito applicativo della normativa in materia, dichiara la disapplicazione delle sanzioni irrogate”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonché dell’art. 2697 c.c.. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano omesso di accertare i fatti indice dell’incertezza normativa, spettando peraltro al contribuente l’onere di allegare la ricorrenza di tali elementi.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente.

Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso.

Esso è infondato, essendo le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata in relazione alla ritenuta incertezza normativa e alla conseguente disapplicazione delle sanzioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione.

Il secondo motivo è ammissibile e fondato.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, posto che la censura involge questioni di diritto e non è volta ad ottenere un riesame del merito della controversia.

Questa Corte ha affermato che in tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l’obiettiva “incertezza normativa tributaria” – desumibile, da parte del giudice, da una serie di “fatti indice” – è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (Cass. n. 32082 e n. 10313 del 2019). Il contribuente ha l’onere di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l’esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell’ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all’esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice (Cass. n. 18718 del 2018). Tra i “fatti indice” si annoverano: 1) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (Cass. n. 12301 del 2017).

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi, non avendo indicato gli elementi addotti dalla contribuente a sostegno della dedotta incertezza normativa né specificato in qual modo il susseguirsi di “molteplici variazioni, abrogazione e/o implementazioni e circolari” abbia determinato una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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