Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24779 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36799-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., nella qualità di ex liquidatore della Italia Stampi srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNARDO MINOZZI 133, presso lo studio dell’avvocato LORENA RAIMONDI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO MANZOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 547/01/2018, depositata il 4 settembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello del contribuente S.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento, ai fini IVA, IRES ed IRAP, emesso, sulla scorta delle risultanze del p.v.c. redatto dalla G.d.F. in data *****, nei confronti dello stesso S.R., nella sua qualità di ultimo amministratore unico e liquidatore della Italia Stampi s.r.l., per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni intercorse tra la predetta società e la Sistemi Prefabbricati s.r.l. nell’anno d’imposta 2003, che l’amministrazione finanziaria riteneva inesistenti.

Con la sentenza d’appello qui impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza a lui sfavorevole di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento impugnato sostenendo, da un lato, che doveva escludersi che “la cessione della società”, ovvero la trasformazione della Italia Stampi s.r.l. in Navi s.r.l. e, quindi, in Italia Stampi s.r.l. unipersonale, fosse preordinata al fine di eludere le pretese fiscali, atteso che dall’inizio delle verifiche fiscali a carico delle società cartiere (anno 2007) fino alla “cessione” societaria (anno 2012) erano trascorsi ben cinque anni “durante i quali la società ha proseguito la propria attività, senza che insorgesse alcun debito di natura fiscale”; dall’altro, che non poteva ritenersi sussistente l’ipotesi d’evasione prospettata dall’amministrazione finanziaria, stante l’avvenuto proscioglimento del contribuente in sede penale.

Si è costituito il controricorrente S.R., nella sua qualità di ex liquidatore della Italia Stampi s.r.l. in liquidazione, con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Amministrazione deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c., dell’art. 647 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando la sentenza impugnata perché, da un lato, era incomprensibile e neppure pertinente l’affermazione fatta dai giudici di appello in ordine all’assenza di contestazione di illeciti fiscali tra la data delle verifiche effettuate alle società cartiere (nel 2007) e quella effettuata (nel 2012) alla società amministrata e successivamente liquidata dall’intimato; dall’altro lato, per avere i giudici di appello attribuito rilevanza ad una sentenza penale che aveva assolto il contribuente dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per prescrizione del reato, con riferimento agli anni di imposta 2004/2006, e lo aveva assolto con formula piena relativamente alle fatture dell’anno 2007.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti è irrilevante, ai fini della verifica della fondatezza della pretesa fiscale avanzata dall’amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, la circostanza che tra l’accertamento effettuato nei confronti delle società individuate come cartiere – Eco Simet s.r.l. (ora Commerce s.r.l.) e Sistemi Prefabbricati s.r.l. – nel 2007, e quello nei confronti della Italia Stampi s.r.l., nel 2012, siano trascorsi cinque anni senza che, medio tempore, siano state accertate violazioni fiscali da parte di quest’ultima.

Quanto poi alla prevalenza attribuita, nella motivazione della sentenza impugnata, alla sentenza penale di assoluzione del contribuente dai reati fiscali connessi alle violazioni tributarie accertate, è opportuno ribadire l’orientamento costante e consolidato di questa Corte secondo cui “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017; cfr. già Cass. n. 8129 del 2012).

Pertanto, “la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015), dovendo il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019).

Nel caso di specie la CTR ha invero correttamente dato atto che “il giudizio penale non fa stato in quello tributario, ma ciò non significa che è “tamquam non esset””, con la conseguenza che, ai fini della decisione, “Le prove acquisite nel processo penale possono e devono essere valutate dal giudice tributario”.

Tuttavia il giudice a quo non ha poi concretamente applicato in maniera corretta i predetti principi giurisprudenziali, avendo attribuito di fatto rilevanza esclusiva al risultato conclusivo della predetta pronuncia penale assolutoria; non avendo proceduto ad autonoma valutazione delle risultanze istruttorie emergenti dal giudizio penale, in coordinazione con quelle raccolte nel giudizio tributario ed alla stregua delle regole di giudizio applicabili in quest’ultimo; ed omettendo invece di esplicitare, nella motivazione della sentenza impugnata, quanto emergeva da quella sentenza penale (riprodotta in parte nel ricorso), ovvero che si trattava di assoluzione per intervenuta prescrizione dei reati commessi con riferimento agli anni d’imposta 2004/2006 e che il giudice penale aveva comunque espressamente dato atto che gli elementi, anche presuntivi, emergenti dall’accertamento fiscale costituivano “un grave quadro indiziario a carico degli imputati”.

Tanto premesso in ordine alla fondatezza del ricorso erariale, deve inoltre considerarsi che la stessa CTR, collocati i rilievi oggetto dell’accertamento controverso nell’anno d’imposta 2003, neppure ha chiarito quale potrebbe essere la rilevanza, ipotetica, di un accertamento penale relativo a fatti avvenuti in anni diversi e successivi.

Pertanto, il ricorso va accolto (così come accaduto per altri relativi al medesimo contribuente, per fattispecie analoghe ma attinenti altri anni d’imposta: Cass., 30/09/2020, n. 20812 e n. 20813).

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, “in punto al difetto di legittimazione passiva e cessazione della materia del contendere per inesistenza del soggetto e dell’oggetto del giudizio per violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., art. 145 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60: inesistenza dell’accertamento e conseguente cessazione della materia del contendere per inesistenza del soggetto e dell’oggetto del giudizio”.

Il motivo è inammissibile, atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma non di una questione giuridica (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017; Cass., Sez. L -, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018).

Inoltre, la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando piuttosto specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793). Ne’, peraltro, sarebbe ammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

PQM

Accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del controricorrente;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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