Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24820 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37355-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA DI LAURO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 559/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.C. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, contestando la ristretta base partecipativa della soc. Tecnoservizi srl, destinataria di un avviso di accertamento, mai impugnato, con il quale l’Ufficio effettuava una ripresa fiscale per l’anno di imposta 2008, imputava alla socia B.C. l’imponibile corrispondente alla propria quota di partecipazione pari all’85%.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso in assenza di elementi di prova circa la presunta distribuzione ai soci degli utili evasi.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Molise rigettava l’appello osservando che la presunzione di redistribuzione in capo ai soci nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria non comporta il venir meno in capo dall’Ufficio dell’onere di provare in concreto la percezione da parte dei soci degli utili distribuiti extrabilancio.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere l’impugnata sentenza erroneamente affermato che, in presenza di una ristretta base societaria, spettasse all’Ufficio comunque fornire la prova della effettiva percezione da parte del socio dei maggiori utili distribuiti extrabilancio.

2. Il motivo è fondato.

2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti (cfr. tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).

2.2 La CTR non ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione poiché, dopo aver dato atto della esistenza di una ripresa fiscale nei confronti della società, divenuta definitiva e della ristretta base partecipativa della compagine societaria, ha erroneamente affermato che spettasse all’Ufficio l’onere di provare l’effettiva distribuzione ai soci degli utili societari provento dell’evasione fiscale.

3 II ricorso va, pertanto, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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