LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9082-2019 proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASS.ni s.p.a., (già FONDIARIA SAI SPA), rappresentata e difesa dall’avv. CARLO SCOFONE e, disgiuntamente, dall’Avv. FILIPPO SCIUTO, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via E.
Gianturco 6;
– controricorrente –
D.G., L.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1588/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 15/3/2019, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 1588/2019 della Corte d’Appello di Roma notificata l’8/3/2019. Con controricorso notificato il 23/4/2019 resiste la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.). Gli intimati D.M. e L.G., nonostante la regolarità della notifica del ricorso non hanno presentato difese.
2. Per quanto ancora rileva, AGEA ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l’ha condannata alla restituzione della somma di Euro 41.711,29 corrispostale da Fondiaria Sai in forza dell’escussione della polizza fideiussoria prestata dalla compagnia assicuratrice a garanzia del pagamento anticipato erogato da AGEA in favore di D.G.. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando integralmente la pronuncia di prime cure, ritenendo infondato il primo motivo di impugnazione – con il quale l’Agenzia deduceva l’inammissibilità dell’azione di ripetizione spiegata dalla Fondiaria-Sai data la spontaneità del pagamento – rilevando che il pagamento era stato eseguito dalla compagnia dopo la scadenza della polizza e a seguito del minacciato recupero coattivo del credito e della prospettata esclusione della Fondiaria – Sai dalla possibilità di stipulare in futuro garanzie fideiussorie con AGEA formulando, peraltro, espressa riserva di ripetizione. Parimenti, ha ritenuto infondato il secondo e il terzo motivo di gravame, in quanto la polizza era stata escussa solo il 7/12/2010, dopo la scadenza della proroga semestrale contrattualmente prevista (6/11/2010), assumendo che l’art. 2 della polizza preveda che il Fideiussore non possa opporre ad AGEA alcuna eccezione relativa alla validità, alla efficacia e alle vicende del rapporto da cui è derivata l’erogazione dell’anticipo; pertanto, ha ritenuto irrilevante che il procedimento amministrativo di revoca nei confronti del beneficiario si fosse concluso il 12/10/2010, peraltro comunque prima del termine di scadenza della polizza, perché Agea avrebbe potuto escutere la garanzia nei termini, essendo già stata avviata sin dal 2007 la procedura per far valere l’inadempimento degli obblighi da parte del beneficiario dell’erogazione statale.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in sede di adunanza camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c. Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. La ricorrente deduce di aver spiegato puntualmente – sia nel primo motivo di appello, sia nella comparsa conclusionale – le ragioni per cui il pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice avrebbe dovuto ritenersi “spontaneo”. Tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai motivi di gravame, limitandosi a recepire acriticamente quanto dedotto dalla società assicuratrice e, in tal modo, incorrendo nel vizio di motivazione apparente.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La Corte d’Appello ha motivato il rigetto del primo motivo di gravame nei termini che seguono: “Con il primo motivo l’AGEA ha dedotto l’inammissibilità dell’azione di ripetizione, data la spontaneità del pagamento. La doglianza è infondata. Il pagamento, a seguito del minacciato recupero coattivo del credito e della prospettata esclusione della Fondiaria Sai dalla possibilità di stipulare garanzie fideiussorie con l’AGEA (doc 5 fascicolo FONDIARIA) è stato effettuato espressamente con riserva di ripetizione (docc. 6 e 7)” (p. 2, 4-6 cpv.).
1.3. In primo luogo, si rileva che la deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 suppone che il vizio di motivazione apparente (o talmente contraddittoria da ridondare in motivazione apparente o di motivazione inesistente) debba emergere dalla mera lettura della sentenza impugnata, perché è l’esposizione con cui il giudice ha inteso adempiere al dovere di motivazione che deve rivelare il vizio. La deduzione del vizio ai sensi di detta norma è invece non configurabile quando che impugna la decisione, per sostenere il vizio debba fare riferimento ad elementi aliunde rispetto all’esposizione della decisione stessa, come parte ricorrente ha fatto, avendo sostenuto che la pretesa apparenza di motivazione si paleserebbe solo all’esito del confronto con il suo atto di appello, del quale ha riprodotto il contenuto. Il motivo è privo di fondamento per ciò solo. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere – il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. Un. N. 8053 del 7/4/2014; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 3/11/2016; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 3819 del 14/2/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/5/2019).
1.4. Rileva, peraltro, il Collegio che, se, al di là della formale deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 il motivo, in ragione della sua illustrazione si apprezzasse – alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013 come volto a dedurre, in realtà, omesso esame del motivo di appello e, dunque, violazione dell’art. 112 c.p.c., si dovrebbe rilevare che così inteso il motivo risulterebbe parimenti privo di fondatezza. La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta, infatti, pienamente idonea a farsi carico dell’atto di appello, perché essa, in modo che giustifica la valutazione di infondatezza, dà rilievo ad un elemento, quello della riserva di ripetizione del pagamento, del quale l’appello non si faceva carico. La motivazione dà contezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire al proprio convincimento, con annessa esplicitazione del quadro probatorio di riferimento.
1.5. Anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, questa Corte ha anche precisato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, e ciò in ragione del fatto che ogni nullità processuale deve essere sorretta da un interesse concreto ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 6145 dell’1/3/2019; Sez. Un., Sentenza n. 2731 del 2/2/2017; Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013), per come si desume dall’art. 360-bis c.p.c., n. 2 secondo il principi di diritto affermati da Cass. n. 22341 del 2017 e le successive conformi.
1.6. Invero, il motivo, più che l’apparenza di motivazione, è teso a far emergere che non sia stata adeguatamente confutata la tesi di Agea, non condivisa dalla Corte di merito, sulla spontaneità del pagamento della compagnia assicuratrice, sull’assunto che il pagamento in forza della fideiussione sarebbe stato un atto dovuto richiesto dal creditore al primo momento utile, quando si è accertato l’inadempimento del debitore, e non rileverebbero pertanto i vizi del consenso dedotti ai fini della ripetizione dell’indebito, né la riserva di ripetizione.
1.7. Tuttavia tale impostazione di fondo, oltre a risultare adeguatamente contrastata con motivazione percepibile, per quanto succinta, non risulta conforme al principio secondo cui “La proponibilità dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo non è esclusa dall’avere il solvens effettuato il pagamento non già nell’erronea consapevolezza dell’esistenza dell’obbligazione, ma al contrario nella convinzione di non essere debitore, e quindi senza l’animus solvendi, nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento effettuato al solo scopo di evitare l’applicazione di eventuali sanzioni” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 3894 del 17/2/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9624 del 15/11/1994; Sez. 1, Sentenza n. 2525 dell’11/3/1987). Sul tema, infatti, è stato precisato che l’azione di ripetizione, oltre che derivare dalle ipotesi di indebito oggettivo e soggettivo disciplinate dagli artt. 2033 e 2036 c.c. può fondarsi anche su un’espressa riserva in tal senso, formulata dal solvens all’atto del pagamento, sostenendo la propria estraneità all’obbligazione. L’accettazione da parte del creditore del pagamento eseguito con riserva di ripetizione, importa che egli non possa, al fine di opporsi a quest’ultima, negare efficacia alla suddetta riserva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/9/1971).
1.8. Del resto, l’interpretazione data dalla Corte di merito si allinea a quanto ritenuto da questa Corte in simile fattispecie, anche solo considerando la normativa di settore cui si riferisce la polizza. Ed invero, “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione” (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3980 del 27/02/2015 (Rv. 634429 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 12300 del 15/06/2016 (Rv. 640381 – 01). Pertanto, dopo la scadenza del termine, il pagamento con riserva di ripetizione non potrebbe certamente considerarsi come atto dovuto.
2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1191 e 1438 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La statuizione contenuta nella sentenza impugnata e relativa al rigetto del primo motivo di appello sarebbe errata anche per violazione delle norme in epigrafe posto che la Corte del gravame avrebbe escluso la “spontaneità” del pagamento dell’assicuratrice sulla base della riserva di ripetizione, elemento che sarebbe del tutto irrilevante. Difatti, a fronte della condotta concludente della compagnia, che ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia, non assumerebbe alcuna rilevanza la circostanza che quest’ultima avrebbe “minacciato” di escluderla dalla possibilità di stipulare ulteriori polizze poiché il pagamento effettuato in adempimento di un’obbligazione, in quanto atto dovuto, non è soggetto alla disciplina dei vizi del consenso. Peraltro, la minaccia di far valere un diritto assumerebbe i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso, solo se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto e ciò, nel caso di specie, non accade, in quanto il vantaggio perseguito dall’Agenzia era solo quello di soddisfare il proprio diritto nei modi previsti dall’ordinamento.
2.1. Il motivo è infondato perché non si correla alla ratio della decisione. La Corte d’Appello ha ritenuto la non spontaneità del pagamento eseguito dall’assicuratrice sulla base della riserva di ripetizione, espressa a motivo del “minacciato recupero coattivo del credito” e della “prospettata esclusione della Fondiaria SAI dalla possibilità di stipulare garanzie fideiussorie con l’AGEA”.
2.2. Il giudice di secondo grado, là dove rileva il “minacciato recupero coattivo del credito” non fa riferimento né all’una né all’altra fattispecie astratta prevista dalle norme sui vizi del consenso, ma intende semplicemente dare atto del contenuto delle produzioni documentali da cui ha desunto la non spontaneità del pagamento ai fini della sua ripetibilità. Gli artt. 1191 e 1438 c.c. – rispettivamente, dedicati al pagamento eseguito dall’incapace e alla minaccia di far valere un diritto – non sono conferenti nel caso di specie, anche perché la Corte ha considerato che il pagamento, lungi dall’essere un atto dovuto, è stato effettuato quando la polizza era scaduta, anche dopo l’accertamento definitivo dell’inadempimento del debitore, e dunque l’obbligazione di garanzia non era più pretendibile, per quanto sopra detto al p.1.
3. Con il terzo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La sentenza viene censurata per violazione della disciplina di ermeneutica contrattuale là dove ha affermato la non tempestività della richiesta di rimborso al fideiussore e, sulla base dell’art. 2 della polizza, l’irrilevanza dell’esaurimento del procedimento di revoca. Diversamente, l’art. 4 della polizza prevedrebbe espressamente che l’Agenzia può chiedere, almeno 2 mesi prima della scadenza della durata massima, un’ulteriore proroga che il fideiussore si impegna a concedere. Dunque, la nota dell’Agenzia del 12/2/2010 sarebbe stata utile al fine di prorogare il termine di escussione al 6/11/2010. Peraltro, l’Agenzia non avrebbe potuto escutere la garanzia prima che la Regione avesse concluso il procedimento di revoca della concessione nei confronti del beneficiario. Dunque, per valutare la tempestività della richiesta di escussione sarebbe stato necessario considerare la data di conclusione del procedimento amministrativo di revoca del beneficio, avvenuta il 12/10/2010, per cui la conseguente richiesta di incameramento dell’Agenzia, in data 7/12/2010 sarebbe tempestiva.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il motivo prospetta le difese spiegate nelle precedenti fasi di merito, nonché tende a fornire una diversa interpretazione della polizza non in linea con quanto già indicato dalla giurisprudenza, per quanto sopra detto. Soprattutto, omette di indicare le violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale, denunciandole solo in astratto.
3.3. La Corte d’Appello ha rilevato che la polizza era stata escussa dall’Agenzia il 7/12/2010, dopo la scadenza della proroga semestrale della polizza, avvenuta il 6/11/2010. Inoltre, ha richiamato l’art. 2 della polizza che prevedeva che il pagamento potesse essere effettuato dal fideiussore “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all’efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l’erogazione dell’anticipo citato nelle premesse”; tanto premesso, ha ritenuto che la clausola contrattuale confermasse l’irrilevanza dell’esaurimento del procedimento amministrativo di revoca del beneficio rispetto al rapporto tra Agenzia e Fideiussore, procedimento che – peraltro – si era concluso già il 12/10/2010. Vieppiù, ha ritenuto inconferente la circostanza che nel 2007 fosse stato contestato l’inadempimento al beneficiario dell’anticipo dell’aiuto statale, in quanto l’invito al rimborso previsto dall’art. 1, se inottemperato, avrebbe dovuto essere seguito dalla successiva richiesta al fideiussore, prevista dagli artt. 1 e 2 della polizza, diversamente avvenuta solo il 7/12/2010, una volta intervenuta la formale revoca del beneficio e dopo la scadenza.
3.4. Deve darsi, in primo luogo, rilievo alla circostanza che non si denuncia in alcun modo la violazione dei canoni esegetici indicati nella intestazione. La censura di violazione della “disciplina di ermeneutica contrattuale”, al di là del richiamo agli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. contenuto nell’epigrafe del motivo, non argomenta su tali violazioni, né indica in concreto i canoni di interpretazione del contratto dai quali il giudice di merito si sarebbe discostato (v. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16987 del 27/6/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013), mentre la sentenza dimostra, per converso, un iter argomentativo che si pone nel rispetto dei predetti canoni e dello stesso sistema in cui si inserisce la polizza, da cui non si evince che la polizza debba essere escussa solo una volta che il beneficio sia stato formalmente revocato in via amministrativa, potendo il creditore prospettare una situazione di inadempimento a prescindere da tale atto formale.
3.5. In secondo luogo, la prospettazione del motivo risulta enunciare una tesi che partendo dal rilievo della proroga semestrale e, dunque, da un dato che la sentenza registra essa stessa, non spiega perché essa fosse stata idonea a giustificare che la richiesta di pagamento oltre la scadenza delle proroga fosse consentita in ragione dell’esaurimento del procedimento amministrativo, che, peraltro, la sentenza stessa ha anche detto essersi esaurito il 12 ottobre 2010 e, dunque, prima della data di scadenza della proroga stessa.
4. Con il quarto motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La sentenza viene censurata per aver rigettato il terzo motivo di gravame sulla base delle considerazioni formulate con riferimento alla non spontaneità del pagamento. In tesi, nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. e, pertanto, l’importo versato in ottemperanza all’obbligazione di garanzia non avrebbe potuto essere ripetuto, né essere produttivo di interessi. In ogni caso, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dal giorno della domanda, e non del pagamento, mancando la prova della mala fede dell’Agenzia nell’escussione della polizza.
4.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha respinto il terzo motivo di impugnazione concernente la condanna al pagamento degli interessi, essendo riposto su una tesi infondata “in virtù di quanto in precedenza esposto”. Pertanto, avendo la Corte ritenuto che il terzo motivo di appello fosse fondato sulla spontaneità del pagamento, ed avendo escluso tale circostanza, in ragione del comportamento aggressivo assunto dalla accipiens nell’intimare un pagamento non dovuto, il rigetto è dipeso da tale ragione che, evidentemente, è stata ritenuta idonea a giustificare la mala fede della cui mancata prova il motivo si lamenta, e ciò ai fini della decorrenza degli interessi sul capitale da restituire al solvens che ha pagato non spontaneamente una somma non dovuta.
5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato quanto ai primi due motivi e al quarto motivo, e dichiarato inammissibile per il resto. Le spese sono poste a carico di AGEA, come di seguito liquidate sulla base delle tariffe vigenti, in favore della resistente.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Le spese sono poste a carico di AGEA in favore della resistente UNIPOLSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria -Sai s.p.a), liquidate in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali forfetarie ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021
Codice Civile > Articolo 1191 - Pagamento eseguito da un incapace | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1438 - Minaccia di far valere un diritto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2033 - Indebito oggettivo | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 2 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile