Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24979 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24068-2019 proposto da:

B.N., rappresentata e difesa dall’avv. MASSIMO MAZZUCCHIELLO, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI e MANUELA MASSA;

– controricorrente –

e contro

V.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/02/2019 in R.G. 30584/18;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione con la quale B.N. aveva contestato il decreto di liquidazione del compenso dovuto al C.T.U., Dott.ssa V.L., nella parte in cui esso aveva riconosciuto all’ausiliario la somma di Euro 25 per spese vive non documentate.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.N., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

L’intimata V.L. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre scrutinare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa di parte controricorrente (cfr. pag. 2 del controricorso).

L’eccezione è infondata.

La stessa parte controricorrente dà atto che l’ordinanza del Tribunale di Napoli è stata depositata il 1.2.2019 ed il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 5.8.2019. Ne deriva la tempestività del ricorso, poiché il termine di cui all’art. 327 c.p.c., va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2019 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23363 del 03/11/2014, non massimata).

Va quindi esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla B. con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Ad avviso della ricorrente, l’I.N.P.S. non avrebbe interesse ad invocare il rigetto del ricorso, poiché il suo eventuale accoglimento si risolverebbe in un vantaggio per l’Istituto, che dovrebbe riconoscere all’ausiliario una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale di Napoli. Inoltre, l’I.N.P.S. non avrebbe titolo per contraddire il ricorso, sia perché non sarebbe portatore di un interesse contrario a quello della parte ricorrente, sia perché non ha a sua volta impugnato il provvedimento del giudice di merito oggetto del presente giudizio di legittimità.

L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili.

L’I.N.P.S., in quanto parte necessaria del giudizio di merito, ha ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo, al quale ha scelto – del tutto legittimamente – di resistere all’iniziativa processuale della B. mediante notificazione di controricorso. Ne’ tale possibilità gli era preclusa per il solo fatto di aver scelto – ancora una volta, in modo assolutamente rituale – di non proporre ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, ritenendolo evidentemente conforme al diritto.

Del pari da respingere è l’ulteriore richiesta, sempre formulata dalla B. con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in udienza pubblica. Il collegio ravvisa infatti l’evidenza decisoria che consente la definizione del giudizio in sede camerale e condivide la proposta del relatore.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, degli artt. 112,115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’unico motivo di opposizione proposto dalla B., ritenendo che la contestazione fosse limitata all’eccessività della somma riconosciuta al C.T.U., laddove -al contrario- l’odierna ricorrente ne aveva contestato in radice la debenza.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50 e ss., perché le spese di dattilografia dell’elaborato peritale, che il C.T.U. aveva inserito nella sua richiesta di liquidazione, non sarebbero state ripetibili, poiché la relazione peritale era stata depositata in modalità telematica.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale di Napoli ha fatto corretta applicazione dei precedenti di questa Corte, secondo cui “La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell’elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell’ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l’ausiliare si debba recare a cagione dell’incarico”(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636793). Il richiamato precedente chiarisce, in motivazione, che l’onere di specificità della nota spese va interpretato nel senso che l’ausiliario debba precisare, del totale delle spese vive sostenute, quante e quali siano documentate -avendo cura di allegare i relativi documenti giustificativi della spesa – e quante e quali invece non siano documentate. Relativamente a queste ultime, il richiamato precedente afferma che “Nessuno dubita che vi siano spese vive che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell’elaborato, quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e cancelleria indispensabili per la presentazione della relazione. Esse sono documentate in re ipsa, con deposito della relazione, così come quasi sempre è innegabile, secondo un criterio di regolarità causale, un costo di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell’ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui consulente si debba recare a cagione dell’incarico”; e conclude affermando che “… nell’odierno caso la richiesta e la liquidazione sono state ammirevolmente modeste”.

Analogo ragionamento logico-giuridico, inclusa la considerazione finale circa l’ammirevole modestia della somma liquidata dal Tribunale per le spese vive non documentate è perfettamente applicabile al caso di specie. In quel caso peraltro, era stato riconosciuto all’ausiliario un rimborso di spese vive non documentate di Euro 40; nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la somma è addirittura di Euro 25.

Infine, ed il richiamo tronca ogni ulteriore discussione, non può escludersi che anche il collegamento alla rete internet abbia un costo; così come anche la dattilografia, pur se eseguita mediante il ricorso allo strumento informatico).

Da quanto precede, discende l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 cel 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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