LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36646 del 2019 proposto da:
MASTERCHEF S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE RUGGERI;
– ricorrente –
contro
DITTA ALIMENTARI DI C.C. e L.M.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 332/2019 del GIUDICE di PACE di TERMINI IMERESE, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fresa Mario, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza.
osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La Masterchef S.r.l. impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Termini Imerese, resa a seguito di scioglimento di riserva, con la quale il detto giudice ha disposto la sospensione del processo civile, di opposizione a decreto ingiuntivo, tra la stessa Masterchef S.r.l. e la ditta Alimentari della C., “visto l’art. 295 c.p.c.”, fino all’esito del processo penale r.g. n. 4214 del 2018, pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, per il delitto di cui all’art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 4 nei confronti di L.M..
C.C. e L.M. sono rimasti intimati.
Il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso, non ricorrendo ipotesi di sospensione del processo civile.
Il ricorso è fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 18918 del 15/07/2019, la cui motivazione è in questa sede ripresa), al di fuori delle previsioni di cui all’art. 75 c.p.p., nessuna delle quali ricorre in questa sede, non vi è alcuno spazio per la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale.
In base all’attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 22/06/2017 Rv. 644464 – 01).
Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finchè quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 e 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso: Cass. n. 27787 16/12/2005 Rv. 586367 01; Cass. n. 15641 del 03/07/2009 Rv. 608762 – 01 ed altre successive in termini).
Non ricorrendo, nel caso di specie, detta ipotesi, come già sopra tratteggiato, il ricorso deve essere accolto, ordinandosi la prosecuzione del processo civile dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, cui è rimesso il giudizio sulle spese del regolamento.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021