Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26232 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13688-2020 proposto da:

A. C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16153/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 273/2020 La A.C. Soluzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 16153/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 7/8/2019. Resiste con controricorso Unipolsai s.p.a., illustrato da memoria. Il sig. C.M., assicurato con Unipol, intimato, non ha svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, la A.C. Soluzioni s.r.l., quale cessionaria del credito da fermo tecnico acquisito da C.M., conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di *****, la UnipolSai s.p.a., assicuratrice per la RCA del veicolo di proprietà di C.M., nonché quest’ultimo, per ottenere il pagamento della somma di Euro 948,00 pari ai costi di noleggio oltre spese stragiudiziali, collegati ai danni riportati dal veicolo del sig. C. a seguito di sinistro stradale avvenuto in data *****, per il quale si era reso necessario il noleggio di altro veicolo per alcuni giorni. Il Giudice di Pace della sezione distaccata di Ostia aveva negato la propria competenza territoriale in favore del giudice di pace di Roma, Milano o Tivoli, assegnando un termine per la riassunzione. Il Giudice di Pace di Roma rilevava a sua volta la propria incompetenza territoriale.

3. In sede di gravame, il Tribunale di Roma ha accolto il primo motivo di appello con il quale la A.C. Soluzioni lamentava l’erroneità della dichiarazione di incompetenza territoriale. Nel merito ha rigettato la domanda di A.C. Soluzioni s.r.l. in quanto, a fronte della opposizione della compagnia assicuratrice del proprietario del veicolo, cedente il credito, non aveva provato la responsabilità del veicolo antagonista nella determinazione dei danni al veicolo della cedente, nonché il credito stesso e i danni derivati dal sinistro e richiesti con la domanda di risarcimento, senza pronunciarsi sulla domanda svolta in via subordinata nei confronti del cedente.

4. In particolare, il giudice dell’appello ha rilevato che l’unico mezzo di prova offerto a sostegno della verificazione del sinistro era il modello di constatazione amichevole di incidente il quale, tuttavia, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del confitente, ma può essere liberamente apprezzato dal giudice. Quanto alle richieste istruttorie formulate dall’appellante principale ha rilevato che non risultava indicato il nominativo del teste da escutere (né in primo grado, né in appello).

5. Pertanto, in assenza di altri elementi di prova valutabili a sostegno della dinamica del sinistro per come dedotta in citazione e a fronte delle contestazioni della compagnia assicuratrice, ha ritenuto il fatto costitutivo della pretesa non provato. Inoltre, ha rilevato “ad abundantiam” che la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di risarcimento relativa al pagamento del noleggio del veicolo sostitutivo non era idonea a fornire la prova del danno subito dall’appellante, in primo luogo in quanto prova precostituita dalla stessa parte che l’aveva prodotta a fondamento della propria richiesta, in secondo luogo perché inidonea a dimostrare che il veicolo del cedente, a seguito del sinistro, fosse inutilizzabile per un numero di giorni tale da richiedere il noleggio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1260 e 1264 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, si deduce che la ceduta Milano Assicurazioni s.p.a. avrebbe corrisposto al cedente sig. C. l’importo di Euro 4.800,00 cinque mesi dopo la notifica della cessione del credito dal cedente alla cessionaria A.C. Soluzioni. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato i principi informatori e regolatori in materia di libera circolazione dei crediti e, in particolare le norme in epigrafe, là dove non ha ritenuto che il pagamento al cedente, eseguito dopo la notifica della cessione, non è liberatorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 149 CdA, nonché dell’art. 102 c.p.c., e dell’art. 354c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”. La decisione della lite presupporrebbe in tesi la presenza in giudizio della sig.ra A.F., proprietaria dell’autovettura, (assicurata con la Ina Assitalia s.p.a.), che avrebbe causato il sinistro e che sarebbe stata litisconsorte necessaria e, purtuttavia, non è stata portata a conoscenza né della domanda di A.C. Soluzioni s.r.l., né di quella adesiva del cedente.

3. Con il terzo motivo si denuncia “Motivazione manifestamente illogica ed irriducibilmente contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 4)”. La A.C. in via alternativa, subordinata all’inesistenza del credito originario, la ricorrente avrebbe chiesto la condanna del cedente, tenuto a garantire la cessione pro solvendo e al pagamento della prestazione di noleggio auto. Pertanto, il Tribunale avrebbe dato una motivazione illogica e contraddittoria per aver confuso la causa della cessione con il suo oggetto là dove ha rigettato la domanda proposta in via alternativa per aver ritenuto non provati i danni da fermo tecnico.

4. Con il quarto motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente che, sia in primo grado che in appello, avrebbe chiesto in caso di rigetto della domanda nei confronti della compagnia ceduta – la condanna del cedente a corrispondere alla A.C. Soluzioni la somma di Euro 984,00 per il noleggio dell’autovettura.

5. Preliminarmente va considerato il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancata integrazione del contraddittorio con la chiamata della proprietaria del veicolo quale litisconsorte necessaria. La società ricorrente deduce che, non risultando integro il contraddittorio, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e a rimettere la causa dinanzi al GdP competente. La compagnia resistente deduce, di contro, che nel primo grado la proprietaria del veicolo ritenuto responsabile era stata convenuta innanzi al Giudice di Pace di Ostia, mentre l’atto di appello non è stato notificato alla medesima, né risulta essere stata chiesta l’integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio.

5.1. Il motivo è fondato.

5.2. Nel caso di specie la signora A., proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, non è stata citata nel giudizio di appello, mentre è risultata contumace in quello svoltosi innanzi al Giudice di Pace.

5.3. Invero, secondo il principio di diritto citato dalla ricorrente, Cass.. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/9/2017), in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al proprietario del veicolo danneggiante e ritenuto responsabile, analogamente a quanto previsto dallo decreto, art. 144, comma 3 (v. anche Sez. 3 -, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11215 del 24/04/2019).

5.4. Per quanto riguarda l’appello si vedano, in particolare, le decisioni di cui a Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018 (Rv. 650325 – 02), le quali statuiscono che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c., e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

5.5. Ogni altro motivo è pertanto assorbito.

6. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, assorbiti gli altri, la Corte cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa.

PQM

In accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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