LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16122/2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura dell’Istituto Pec:
avv.ester.sciplino.postacert.inps.gov.it;
avv.antonino.sgroi.postacert.inps.gov.it;
– ricorrente –
contro
B.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA VESCHI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima Pec: luciana.veschi.avvocatiperugiapec.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
RITENUTO
che:
1. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 44 del 18/3/2019 che, in accoglimento del gravame di B.L., avvocato iscritto d’ufficio alla Gestione Separata Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha dichiarato prescritta la pretesa dell’Ente di ottenere il pagamento dei contributi dovuti per i redditi del 2009.
Per quanto ancora qui di interesse la Corte d’Appello ha ritenuto che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorra dal momento in cui la contribuzione asseritamente omessa è dovuta, ossia dalla data di scadenza dei termini per il suo versamento e non anche dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Conseguentemente la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei suddetti contributi dovesse essere individuata nella data del 16 giugno 2010 e che, pertanto, il credito dell’Inps era già estinto al momento in cui, in data 30 giugno 2015, il ricorrente aveva ricevuto la richiesta di pagamento da parte dell’Ente stesso.
Al ricorso dell’Inps, affidato ad un unico motivo, ha resistito l’avvocato B. con controricorso.
2. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in vista della quale il resistente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente solleva la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
L’Istituto ricorrente afferma che, essendo incontestato lo svolgimento da parte del B. dell’attività di avvocato, la sua mancata iscrizione alla cassa per mancato raggiungimento del volume minimo d’affari previsto per l’obbligatorietà dell’iscrizione, ed essendo altresì incontestata la mancata richiesta di iscrizione alla gestione separata, ciò posto esso Inps aveva provveduto d’ufficio alla iscrizione del B. alla Gestione Separata avendo appreso, dalla lettura della dichiarazione dei redditi presentata in data 1 settembre 2010, dell’esistenza di redditi maturati nell’anno 2009. Nel termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla suddetta data, aveva richiesto al B. il pagamento della contribuzione previdenziale per l’anno 2009 non potendo, prima di quella data, avere alcuna contezza dell’importo dovuto, trattandosi di importo variabile in ragione dell’entità del reddito.
1.1 Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in senso conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui la contribuzione asseritamente omessa è dovuta, ossia dalla data di scadenza dei termini per il suo versamento e non anche dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., L, n. 27950 del 31/10/2018, Cass., L, n. 4329 del 14/2/2019).
Ne’ può attribuirsi alcun rilievo all’ordinanza di questa Corte, richiamata dall’istituto ricorrente, n. 6677 del 2019, che stabilisce la decorrenza della prescrizione dalla omessa compilazione, da parte del legale, della dichiarazione dei redditi, per l’assoluta diversità dei presupposti.
In quella fattispecie, infatti, a differenza del caso qui in esame, la decorrenza della prescrizione è collegata ad un comportamento doloso del contribuente, volontariamente finalizzato a non compilare il quadro reddituale per sottrarsi all’obbligo di pagamento del contributo.
Nella fattispecie in esame il giudice di primo grado aveva espressamente affermato non potersi rilevare, nell’omessa compilazione del quadro RR, un comportamento doloso volto ad occultare un debito contributivo la cui esistenza ben poteva all’epoca non apparire verosimile e tale statuizione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’Inps nel corso del processo di appello, di guisa che su tale aspetto si è formato il giudicato e non costituisce più tema controvertibile. Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 dovesse individuarsi nel 16/6/2010, di guisa che, essendo la richiesta di pagamento pervenuta in data 30/6/2015, essa era inevitabilmente prescritta.
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021