Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26374 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28125/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 384/04/13 depositata il 09/10/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– va preliminarmente osservato, quanto alla notifica del ricorso per cassazione, che agli atti non è stato prodotto il c.d. “CAD” comprovante l’avvenuta ricezione dell’avviso di deposito dell’atto notificato;

– ritiene la Corte (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.;

– ancora recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come (Cass. Civ., Sezioni Unite., sentenza 15 aprile 2021, n. 10012) in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima;

– pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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