LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13720/2015 R.G. proposto da:
Management Service s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Cocilovo, con domicilio eletto in Roma, via in Arcione, n. 98, presso lo studio dello stesso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Benevento, viale Aldo Moro;
e contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa nel giudizio di merito dal Dott. Ivan Baccari, con studio in Benevento, via Michelangelo Schipa, n. 2;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10390/8/14 depositata il 2 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RILEVATO
che:
a seguito della liquidazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, delle imposte dovute in base alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2008, Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Benevento, notificò a Management Service s.r.l. una cartella di pagamento, con l’iscrizione a ruolo di IRES (per Euro 23.897,00), oltre agli interessi e alle correlative sanzioni;
la cartella di pagamento fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc anche: “CTP”) che – avendo ritenuto l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Benevento dell’Agenzia delle entrate che aveva proceduto alla liquidazione e alla successiva iscrizione a ruolo dell’imposta – accolse il ricorso della società contribuente;
avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: “CTR”), che lo accolse con la motivazione che: “(i)l primo giudice ha fondato la decisione unicamente sul difetto di giurisdizione dell’Ufficio di Benevento in quanto la dichiarazione dei redditi è stata presentata dal Contribuente all’Agenzia delle Entrate di Roma. Si osserva che la cartella di pagamento scaturisce da controllo automatico, pertanto, non è preceduta da alcun avviso di accertamento. Pertanto, contrariamente a quanto previsto in caso di emissione di avviso di accertamento, la cui competenza territoriale spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata presentata, la competenza territoriale nel caso a quo spetta all’Ufficio presso cui il controllo viene effettuato. Inoltre, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la Società presenta una dichiarazione integrativa – sempre riferita al periodo d’imposta 2008 – indicando come domicilio fiscale: via ***** per cui trattandosi di liquidazione delle imposte a seguito dell’ultimo atto presentato dal contribuente, vale il domicilio ultimo indicato e quindi la competenza permane all’Ufficio di Benevento”;
avverso tale decisione – depositata in segreteria il 2 dicembre 2014 e non notificata – ricorre per cassazione Managemet Service s.r.l., che affida il proprio ricorso, notificato (solo) all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, il 3 giugno 2015, a cinque motivi;
L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento ed Equitalia Sud s.p.a. – la quale aveva anch’essa partecipato al giudizio di merito – non hanno svolto attività difensiva;
l’8 giugno 2015, Management Service s.r.l. ha depositato istanza di rimessione in termini, con la quale – premesso che, “all’atto del ritiro dell’originale notificato, (…i si avvedeva che la notifica inoltrata all’Equitalia Sud S.p.a. non era andata a buon fine, in quanto l’Ufficiale Giudiziario incaricato riferiva in relata “Non notificato perché da informazioni assunte il dottor B.I. si è trasferito altrove”” e che “nonostante le ricerche svolte e l’omessa indicazione del nuovo indirizzo da parte dell’Ufficiale Giudiziario, allo stato, come da estratto del sito dell’Ordine dei Commercialisti di Benevento che si allega, l’indirizzo del Dott. B. risulta confermato in *****” – “al fine di rinnovare la notifica effettuata, essendo elasso il termine di legge, in alternativa anche presso la sede legale della Equitalia Sud S.p.a.”, chiedeva a questa Corte di “autorizzare la rinotifica del ricorso introduttivo alla Equitalia Sud S.p.a. in persona del legale rappresentane p.t., anche alla parte personalmente unitamente a quella nel domicilio eletto in corso di giudizio, mediante la concessione di apposito termine”;
con provvedimento del 24 giugno 2015, il Presidente della Sezione tributaria pronunciava “(n)on luogo a provvedere sull’istanza, dovendo la ripresa del procedimento notificatorio attivarsi ad istanza dell’interessato entro un termine ragionevolmente contenuto (Cass. 20830/2013)”;
il 17 luglio 2015, Management Service s.r.l. ha depositato un’ulteriore istanza di rimessione in termini con la quale, dopo avere fornito chiarimenti a conferma del fatto di essere incorsa nella decadenza per causa a sé non imputabile, chiedeva nuovamente, “ai sensi dell’art. 153 c.p.c., che l’Ecc. ma Corte di cassazione – Sezione Tributaria, alla luce dei chiarimenti resi, voglia autorizzare la rinotifica del ricorso introduttivo a Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede della società, nonché presso il domicilio eletto in corso di causa, mediante la concessione di apposito termine”;
con provvedimento del 18 luglio 2015, il Presidente della Sezione tributaria pronunciava “(n)on luogo a provvedere sull’istanza essendo rimessa al collegio la valutazione circa la tempestività della ripresa del procedimento notificatorio”;
Management Service s.r.l. ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito hanno partecipato sia l’ente impostore Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, sia Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Benevento;
il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, il 3 giugno 2015 (essendo il 2 giugno 2015, giorno di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, festivo);
lo stesso ricorso per cassazione non è stato notificato a Equitalia Sud s.p.a.;
e’ orientamento consolidato di questa Corte quello che l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario – sia nel caso di litisconsorzio sostanziale sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale – “non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio iussu iudicis”, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (tra le tante, Cass. 31/07/2013, n. 18364, 27/07/2018, n. 19910, 21/03/2019, n. 8065);
pertanto, va ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione – successore “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 3, terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225; Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911) – a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria;
essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio deve essere fatta a detta parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice cha ha emesso la sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 01/02/2006, n. 2197; Cass., 26/09/2017, n. 22341);
la causa deve essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da eseguire, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021