Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26565 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28505/2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA GAUDIOSI D’URSO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 711/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

R.G. ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Salerno il Consorzio Cooperative Costruzioni al fine di sentir accertare il suo diritto al pagamento delle somme dovutegli a titolo di compenso per l’opera professionale prestata a favore del Consorzio.

Il Consorzio resisteva contestando la pretesa avversaria e chiamò in causa il Comune di Valva, chiedendo, in via riconvenzionale, al professionista la restituzione delle somme pagate allo stesso in esubero rispetto al dovuto ed all’Ente locale il pagamento di quanto anticipato al R. per suo conto.

Ad esito della trattazione il Tribunale salernitano accoglieva parzialmente la domanda articolata dal R. e rigettava le domande riconvenzionali mosse dal Consorzio verso il R. e verso il Comune di Valva.

Il R. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Salerno, che, resistendo il Consorzio ed il Comune di Valva, accolse parzialmente il gravame principale mosso dal R. e rigettò l’appello incidentale del Consorzio, osservando come il collaudo era attività espletata dal R. su incarico ricevuto dal Comune di Valva e non dal Consorzio, che dunque non era tenuto a pagare al professionista il compenso per tale attività;

come il compenso per l’attività di collaudo, comunque, non poteva esser pagato dall’Ente locale poiché la delibera d’affido incarico non risultava seguita dalla stipula, per iscritto, del contratto d’opera professionale tra le parti, sicché nulla era dovuto a tale titolo al R. da parte dell’Ente locale;

come effettivamente, in quanto non dovute dal soggetto in tesi obbligato, le somme, erogate al professionista dal Consorzio a titolo di anticipazione per i collaudi, erano da detrarre dal corrispettivo dovuto dal Consorzio per l’attività professionale svolta dal R. in esecuzione del contratto stipulato con detto soggetto;

come solo in relazione alle opere non terminate per la mancata erogazione del finanziamento pubblico poteva esser riconosciuta la maggiorazione L. n. 143 del 1949, ex artt. 10 e 18, mentre per le altre opere portate a termine detta maggiorazione non poteva esser riconosciuta.

Il R., avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, esclusivamente con relazione alla posizione del Consorzio, unico soggetto originariamente da lui evocato in causa. Il Consorzio Cooperative Costruzioni, benché ritualmente evocato, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da R.G. ha fondamento giuridico relativamente al primo motivo mentre i restanti vanno rigettati perché privi di pregio giuridico. Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia la violazione della regola iuris desumibile dal disposto L. n. 143 del 1949, ex artt. 10,16,18 e 19 – tariffa professionale relativa agli ingegneri ed architetti -, posto che la Corte campana ha ritenuto che l’incarico affidato era da considerare siccome parziale esclusivamente in relazione alle opere non completate per la carenza di finanziamenti.

Viceversa, ad opinione del ricorrente, tutti gli incarichi affidati erano da ritenere di natura parziale posto che le convenzioni stipulate tra le parti non prevedevano l’espletamento di tutte le attività ordinariamente – secondo tariffa professionale – correlate all’incarico di progettazione e direzione lavori, sicché era dovuta la maggiorazione prevista dalla legge professionale, invece esclusa dalla Corte salernitana per erronea interpretazione della legge.

La critica svolta coglie la testa del chiodo in quanto effettivamente la maggiorazione prevista dall’art. 18 Legge Professionale del 1949 va riconosciuta in tutte le ipotesi in cui l’incarico professionale conferito non sia comprensivo di tutte le prestazioni previste per lo sviluppo completo dell’opera dalla disciplina tariffaria posta ex lege n. 143 del 1949.

E’ insegnamento consolidato di questa Corte – Cass. sez. 2 n. 4540/79, Cass. sez. 2 n. 3264/93 – che la maggiorazione è correlata anche ad incarico parziale conferito ab origine, e non già solo come conseguenza di interruzione dell’opera professionale commessa a causa di fatto sopravvenuto – come invece erroneamente ritenuto dalla Corte salernitana – e che detta situazione in fatto si configura quando l’incarico affidato non segue lo sviluppo complessivo dell’opera da realizzare.

Nella specie, come dianzi cennato, la Corte territoriale non ha esaminato la questione sotto tale profilo, ossia la natura parziale o completa dell’incarico – da individuare secondo il parametro dello sviluppo completo dell’opera commessa – siccome all’origine conferito, limitandosi ad individuare una situazione di incarico parziale solo nei due casi, in cui l’opera commessa non era stata ultimata per fatto sopravvenuto – carenza di finanziamento.

Dunque sul punto la sentenza impugnata appare carente e va annullata con rinvio alla Corte di Salerno affinché esamini la questione anche sotto il profilo dianzi evidenziato.

Con la seconda doglianza il R. lamenta violazione delle disposizioni ex artt. 2036 e 1269 c.c., poiché il Collegio salernitano aveva ritenuto di dedurre dal compenso, dovutogli dal Consorzio, gli importi che detto soggetto gli aveva versato a titolo di compenso per i collaudi, in effetti a lui affidati dal Comune di Valva.

Secondo il ricorrente dette somme erano a lui state spontaneamente pagate dal Consorzio, quali anticipazioni in sostituzione ed a vantaggio dell’Ente locale, sicché operava la disciplina in tema di indebito soggettivo, poiché i rapporti interni tra il Consorzio ed il Comune erano irrilevanti nei suoi riguardi.

L’argomentazione critica svolta in relazione a detto vizio appare priva di pregio posto che si fonda sul postulato che comunque il compenso per l’attività professionale di collaudo delle opere, eseguite sotto la direzione tecnica da altri colleghi, gli era dovuto, sicché lo spontaneo pagamento da parte del soggetto che non era debitore nella consapevolezza di ciò, non consente la ripetizione dell’indebito ex art. 2036 c.c. – Cass. sez. 3 n. 7066/19.

In effetti nello svolgere detta critica il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione al riguardo della questione illustrata dal Collegio campano.

Difatti la Corte territoriale ha partitamente esaminato la questione afferente il conferimento dell’incarico di collaudare i lavori fatti sotto la direzione di altri professionisti ed ha individuato nel Comune di Valva il committente e, non già, nel Consorzio resistente.

Quindi i Giudici d’appello hanno evidenziato come il R. fu incaricato, bensì, in forza di specifiche delibere emesse da tale Ente pubblico, ma non seguite dalla stipula – necessariamente – per iscritto del relativo contratto d’opera con la conseguenza che nulla era dovuto al professionista dal Comune committente per difetto di rapporto contrattuale.

La Corte di merito ha individuato la concorrenza di indebito oggettivo – art. 2033 c.c. – ossia che alcun credito a tale titolo poteva vantare il professionista; di conseguenza nemmeno poteva questi trattenere il pagamento di quanto non dovuto ancorché erroneamente eseguito da qualunque soggetto.

In questa prospettiva alcun rilievo assume la prospettata questione che il finanziamento concesso dallo Stato comprendeva anche detto costo e che è intervenuta definizione della contesa tra il Consorzio ed il Comune al riguardo di detta spesa, poiché alcunché il professionista poteva pretendere da alcuno a titolo di corrispettivo per la specifica opera professionale prestata in quanto difettava il rapporto contrattuale alla sua base, ossia il titolo della pretesa.

Non risulta proposta in causa la domanda ex art. 2041 c.c., che indubbiamente non poteva che riguardare l’Ente locale, il quale ebbe bensì ad incaricare il R. ma non a confezionare il necessario contratto per iscritto.

Con la terza ragione d’impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 115 c.p.c., nonché art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il Collegio salernitano non ha esposto motivazione in relazione alle difese da lui esposte a censura della statuizione del Tribunale di procedere alla decurtazione di quanto dovutogli, per la progettazione e direzione lavori, da parte del Consorzio dell’importo ricevuto per l’attività di collaudo delle opere seguite da altri colleghi.

La censura appare priva di fondamento in dipendenza della soluzione data al precedente mezzo d’impugnazione, posto che, una volta escluso che il professionista era creditore di alcunché a tale titolo, le somme per detto titolo erroneamente versate erano indebite e rettamente i Giudici di merito le hanno detratte da quanto effettivamente dovuto dal Consorzio e la motivazione, esposta a sostegno della statuizione d’inesistenza del credito a tale titolo preteso, si riflette necessariamente sulle difese esposte dal R. a sostegno della sua pretesa al riguardo.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il R. rileva violazione delle medesime disposizioni di Costituzione e legge dianzi indicate, in quanto la Corte di merito ha rigettato anche l’appello incidentale mosso dal Consorzio e diretto ad ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di compenso per attività professionale di collaudo, sicché, ad opinione del R., coesistono nella medesima sentenza statuizioni tra loro insanabilmente contraddittorie.

Non sussiste il vizio denunziato posto che, da un lato, il Collegio salernitano ha statuito che il credito del professionista per l’opera di collaudo non sussiste, mentre, esaminando l’impugnazione incidentale mossa sul punto dal Consorzio, ha valutato e deciso circa due domande distinte:

una domanda rivolta verso il R. di restituzione delle somme pagate per attività professionale non commessa, l’altra domanda verso il Comune di Valva di manleva per quanto pagato in ragione dell’opera di collaudo affidata al professionista dall’Ente locale.

La pretesa svolta verso il Comune venne definita in forza della decisione assunta nel procedimento arbitrale tra le due parti intervenuto sul punto; mentre la pretesa verso il R. fu rigettata per l’assenza di formale delega da parte dell’Ente locale al pagamento.

Dunque la soluzione di ritenere che le somme versate per debito inesistente sono da detrarre dal compenso ancora dovuto per l’attività professionale svolta dal R. in favore del Consorzio in base dal rapporto contrattuale esistente tra dette parti non risulta in contrasto con l’accertamento che per i collaudi eseguiti non esisteva diritto al compenso fondato su titolo.

Con la quinta ragione di doglianza il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo individuato nella circostanza fattuale che il contributo, erogato dallo Stato per la ricostruzione a seguito del terremoto verificatosi nel 1981 in Irpinia, era comprensivo anche dei costi dei collaudi statici delle eseguite opere di ricostruzione e che risulta documentalmente provato che detti importi furono versati dal Comune di Valva al Consorzio, sicché comunque il compenso pagatogli a tale titolo era dovuto.

Il denunziato vizio non concorre posto che il Collegio salernitano ha puntualmente – come dianzi anticipato – esaminato la questione e rilevata la sua irrilevanza a fronte del fatto incontroverso che tra l’Ente locale ed il R. mai fu stipulato il necessario contratto scritto di affidamento incarico.

Il Giudice di rinvio provvederà, ex art. 385 c.p.c., comma 3, a disciplinare anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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