Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26638 del 30/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21385/2020 proposto da:

U.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Autiero, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 5306/19, depositata il 22 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2021 dal Consigliere GORI PIERPAOLO.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza n. 5306, depositata in data 22.11.2019 nella controversia iscritta al RGN 5293/2019, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto da U.I., cittadino nigeriano, in impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia di rigetto dell’opposizione avverso il decreto della Commissione territoriale reiettivo della domanda di protezione internazionale.

2. Avverso la decisione il richiedente ha depositato ricorso datato 23 luglio 2020, affidato ad un unico motivo, che non risulta notificato. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. In via pregiudiziale, in ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, mai superati: ” – la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notifi-catorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1" (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).

4. Orbene, nella presente fattispecie, in cui il Ministero non si è costituito né ha svolto attività difensiva, la prova della notifica del ricorso per cassazione e l’avviso di ricevimento della stessa non sono stati prodotti anteriormente all’adunanza camerale.

Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile.

5. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento delle difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472