Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27063 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12772 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

S.S. (C.F.: *****), rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Sandro Strozzi (C.F.: STR CRS 43R25 C261L) e Francesca Crimi (C.F.: CRM FNC 69D69 H501P);

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. (P.I.: 00875360018), in persona del legale rappresentante pro tempore;

L.S.S. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 1740/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

S.S. ha agito in giudizio nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni, quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale a suo dire verificatosi per esclusiva responsabilità di Salvatore L.S., proprietario e conducente del veicolo che lo aveva investito mentre procedeva sulla propria bicicletta e che era sfornito di copertura assicurativa.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Alessandria.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il S., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: art. 2697 c.c. – mancata applicazione della presunzione ex lege ex art. 2054 c.c. – valutazione unilaterale e inversione del giudizio – violazione dell’art. 111 Cost.”.

Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova dei presupposti necessari ai fini del risarcimento del danno da lui subito in conseguenza del sinistro stradale denunziato, a carico del Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada, non avendo tenuto adeguatamente conto degli elementi istruttori forniti a sostegno della domanda nel corso del giudizio, in base ai quali avrebbe dovuto ritenersi soddisfatto il relativo onere probatorio.

Il motivo è inammissibile.

La corte di appello ha preso in esame tutti i fatti principali rilevanti ai fini della controversia, ha puntualmente esaminato le prove acquisite e, sulla base di motivazione ampia ed adeguata – certamente non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede – non solo ha ritenuto che non fosse stata fornita sufficiente prova della dinamica del sinistro denunziato dall’attore ma ha, soprattutto, ritenuto mancante la prova della circostanza che il preteso veicolo investitore fosse sfornito di copertura assicurativa.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una contestazione della valutazione delle prove operata dai giudici di merito ed in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: ovvero mancata pronuncia della corte d’appello circa la qualificazione giuridica della confessione resa dal danneggiante soggetto alla rivalsa del FGVS”.

Il ricorrente sostiene che il proprietario e conducente del veicolo che lo aveva investito aveva reso una confessione stragiudiziale ai Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, ma la corte di appello non avrebbe tenuto conto del valore di prova legale di tale confessione, ritenendo invece liberamente interpretabili ed apprezzabili le dichiarazioni del responsabile.

Anche questo motivo è inammissibile.

E’ assorbente in proposito la considerazione che si tratta di censure di per sé non concludenti, in quanto riguardanti esclusivamente la prova della sussistenza del sinistro, nonché, eventualmente la responsabilità dello stesso, mentre la domanda è stata rigettata in primo luogo per la mancanza di prova della scopertura assicurativa del veicolo investitore.

In ogni caso, la corte di appello ha semplicemente – e del tutto correttamente – ritenuto che dalla circostanza di fatto della spontanea presentazione del L.S. (proprietario e conducente del veicolo investitore) ai Carabinieri di Castelnuovo Scrivia alcuni giorni dopo il sinistro non emergesse in realtà alcuna confessione, in quanto non era noto il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri né risultava dalla relazione da questi ultimi inviata al legale dell’attore che egli avesse in qualche modo riconosciuto la sua responsabilità per il sinistro ovvero fornito dichiarazioni in ordine alla dinamica dello stesso.

Sotto questo aspetto, anche le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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