Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27144 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24062/2019 proposto da:

M.S., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Tabarelli de Fatis, e Cinzia Zampiccoli, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Francesco Vannicelli, in Roma, via Varrone, n. 9, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Fiorella Ugolini, e dall’Avv. Claudia Pacini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Groenlandia, n. 5, in forza di procura speciale posta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di TRENTO n. 18/2019 pubblicato il 31 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna;

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 21 gennaio 2017, il Tribunale di Rovereto, pronunciando sul ricorso depositato da C.F. nei confronti dell’ex convivente M.S., per l’affidamento del figlio minore S., nato dalla loro unione non matrimoniale il *****, aveva disposto l’affidamento educativo ed assistenziale del minore al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocamento presso il padre, conferendo al predetto Servizio di fornire ogni sostegno necessario alla genitorialità e di operare tutti gli interventi opportuni per un corretto inserimento del minore presso il medesimo, anche con l’aiuto del servizio di psicologia e di curare la ripresa dei contatti con la madre, preparandolo al riavvicinamento al mutato ambiente materno e decidendone i tempi e i modi; aveva invitato la M. a intraprendere il percorso terapeutico indicato dal consulente tecnico d’ufficio e aveva posto a carico della madre l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile di Euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate ove superiori a 250,00 Euro, per il mantenimento del figlio.

2. La Corte di appello di Trento, adita dalla M., ha rigettato la domanda proposta dalla M. di decadenza dalla responsabilità genitoriale di C.F. ex art. 330 c.c. e, in parziale riforma del decreto impugnato, ha così statuito:

– ha ordinato il prosieguo del monitoraggio della situazione del minore da parte dell’Ente affidatario e ha disposto che le frequentazioni madre/figlio continuassero ad avvenire in Spazio neutro e alla presenza di un educatore/facilitatore, con cadenza di almeno una volta alla settimana nelle forme e con le modalità ritenute più opportune dai Servizi Sociali e con la prospettiva di addivenire a due incontri settimanali;

– ha delegato i Servizi Sociali a predisporre un programma di graduale incremento della relazione tra il minore e la madre, con l’obiettivo di giungere a una progressiva liberalizzazione degli incontri, previa verifica della situazione psichica ed emotiva, nonché affettiva di S., previa valutazione dell’esito del percorso personale della M. nell’acquisizione di una maggiore adeguatezza nelle competenze genitoriali, specie in rapporto agli interventi di psicoterapia intesi ad agevolarla nel superamento delle criticità riscontrate;

– ha dato mandato all’Ente affidatario di predisporre un’offerta di sostegno psicoterapico individuale a favore della M., con compiti di verifica per il Servizio sociale.

– ha autorizzato i Servizi delegati a dare avvio a incontri periodici con la famiglia di origine della madre e con il figlio minore N., sempre sotto osservazione e con prudente gradualità;

– ha avvisato l’Ente affidatario della necessità di dare tempestiva notizia alla Procura competente di situazioni pregiudizievoli anche ai fini dell’adozione di provvedimenti ablativi ex art. 330 c.c. e ss..

3. M.S. ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Trento con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato a quattro motivi.

4. C.F. ha depositato controricorso, illustrato anche con memoria.

5. M.S. ha depositato memoria.

6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del decreto impugnato.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso in esame è certamente ammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente chiarito che il decreto della corte di appello contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e di disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché già nel vigore della L. n. 54 del 2006 (che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio) ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013 (che ha abolito ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali) al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e della definitività, perché ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato (Cass., 26 marzo 2015, n. 6132; Cassazione civile, 16 settembre 2015, n. 18194; Cass., 8 aprile 2016, n. 6919; Cass. 7 febbraio 2017, n. 3192).

2. Anche il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale, che, nell’ambito del conflitto genitoriale, dispone l’affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai Servizi Sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività) ed ha un’efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento (Cass., 12 novembre 2018, n. 28998).

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75,77 e 78 c.p.c. e art. 336 c.c., nonché degli artt. 9, par. 2 e 12 della Convenzione di New York del 1989 e degli artt. 4, 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo 1996, nonché degli artt. 6, paragrafo 1 e 13 della Convenzione Edu, per non essere stato nominato, né nel procedimento davanti il Tribunale di Rovereto, né in quello davanti la Corte di appello, il curatore speciale del minore C.S., malgrado l’accentuata conflittualità tra i genitori e le domande di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulate dalle parti reciprocamente; entrambi i genitori, inoltre, si erano rivelati temporaneamente inadeguati a valutare e salvaguardare l’interesse primario del figlio S. per la situazione di insanabili contrasti tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti; il curatore speciale doveva assumere la rappresentanza del minore in tutti gli atti indicati dal Giudice, con il compito di rappresentare S. anche nel processo pendente, oltre che di ascoltare direttamente il minore.

4. Con il secondo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., e della L. n. 833 del 1978, artt. 33, 34 e 35 nonché dell’art. 8 della Convenzione Edu, per avere la Corte di appello di Trenta imposto alla signora M.S. di seguire un percorso terapeutico, punti C), D) ed E) del decreto del 10 gennaio 2019, posto che l’incremento delle visite madre – figlio era stato subordinato alla positiva valutazione del percorso psicoterapico da parte del Servizio Sociale, ledendo la libertà personale della ricorrente, tutelata dalle norme costituzionali che vietavano l’imposizione di trattamenti sanitari e che la prescrizione di un percorso terapeutico alla madre era connotata da una finalità estranea al giudizio, ovvero quella di acquisire una maggiore adeguatezza nelle competenze genitoriali, finalità che doveva rimanere affidata al diritto di auto-determinazione della ricorrente; la decisione della Corte di appello si era, poi, discostata dalla consulenza tecnica d’ufficio, avendo, senza motivazione, subordinato il graduale incremento della relazione tra madre e figlio alla “valutazione dell’esito del percorso personale della M. nell’acquisizione di una maggiore adeguatezza nelle competenze genitoriali”.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis c.c. e ss., nonché degli artt. 6, paragrafo 1 e art. 8 Convenzione Edu, per avere la Corte di appello di Trento delegato al Servizio sociale il compito di disciplinare gli incontri madre – figlio, in tal modo abdicando ad un potere spettante esclusivamente al Giudice; la violazione dell’art. 315 bis c.c., degli artt. 29,30 e 31 Cost., punti B) C) E) ed F) del decreto del 10 gennaio 2019, non potendo il Giudice avere alcun strumento per incidere sui provvedimenti dei Servizi Sociali, nemmeno in sede di istanza di modifica; né era idoneo, a tali fini, il richiamo alla non precisata “situazione emotiva del minore” che esulava da parametri concreti e normativamente individuabili con la conseguente lesione di diritti garantiti sia dalla Costituzione, che dalla Convenzione Edu.

6. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Edu, per non avere la Corte di appello di Trento motivato in relazione ai documenti da 40) a 43) dei quali parte reclamante (oggi ricorrente) aveva chiesto l’ammissione all’udienza del 10 gennaio 2019 e, specificamente, le osservazioni scritte dal consulente di parte Dott. Mo. con allegati, due dichiarazioni a firma del Dott. A. e N. e una relazione a firma del Dott. Mi. dell’Istituto di Scienze Forensi.

7. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

7.1 Ed invero, la censura della ricorrente si fonda sulla considerazione che né il Tribunale, né la Corte di appello avevano provveduto a nominare il curatore speciale del minore, malgrado l’accentuata conflittualità tra i genitori e le domande di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulate dalle parti reciprocamente.

7.2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio (Cass., 6 marzo 2018, n. 5256).

Ancor più di recente, è stato ribadito il principio che nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell’affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d’interessi del minore con entrambi i genitori (Cass., 16 marzo 2021, n. 8627).

7.3 Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 30 gennaio 2002, ha chiarito che dalla novità introdotta dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, (che ha aggiunto all’art. 336 c.c. il comma 4 che stabilisce che per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore) si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore ed ha, altresì, precisato che la necessità del contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., può trarsi pure dall’art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991 e perciò dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.

7.4 Dalla considerazione che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne deriva che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 354 c.p.c., comma 1 (Cass., 18 febbraio 2020, n. 3973; Cass., 16 marzo 2018, n. 6644).

7.5 Anche nel caso in esame, dunque, in cui è stata pure formulata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dalla M. nei confronti di C.F., la rappresentanza nel procedimento del figlio minore deve essere affidata ad un curatore speciale, a cui spetterà esaminare l’istanza e gli atti processuali e formulare le conclusioni ritenute opportune nell’interesse esclusivo del minore.

7.6 Non risulta, infatti, che il Tribunale di Rovereto e la Corte di appello abbiano provveduto alla necessaria integrazione del contraddittorio, verificandosi così il vizio procedurale per effetto della mancata partecipazione del minore già nel giudizio di primo grado.

7.7 Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, e, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., comma 3, il processo deve essere rinviato al Tribunale di Rovereto, in diversa composizione, perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, ed alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti e rinvia, ex art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Rovereto, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, C.S., e per la decisione riguardante le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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