LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26337-2018 proposto da:
A.F., rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato a Filetto in Corso San Giacomo 70 Pec:
avvfustoantonucci.pec.ordineavvocatic;
– ricorrente –
contro
EREDI C.S., C.L.S., C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.
RITENUTO IN FATTO
che:
1. L’avvocato A.F. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 281 del 28/2/2017 con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte d’Appello (n. 426 del 2007) contenente conferma del rigetto dell’opposizione allo sfratto per morosità intimato all’ A., in relazione ad un immobile da lui detenuto, di proprietà di M.I..
2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Nessuno ha resistito alla impugnazione.
3. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso appare ictu oculi inammissibile per la evidente mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 bis, 51,70,83,88,89,91 e 92,99,100,101,104,112,113,115,116,132,158,159,168 bis, 174,221,324,373,395,401,416,429,436,437,447 bis e 474 c.p.c., artt. 2697,2699,1418,1325,1345 e 1346 c.c., artt. 11,331 e 333 c.p.p.artt. 3,24,25,101 e 111 Cost., Cedu e Prot. 1, L. n. 431 del 1998, art. 4 e successive modifiche, ord. Corte Cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. n. 131 del 1986, L. n. 311 del 2004, art. 17, comma 1, art. 342. Al lungo elenco di disposizioni non fa seguito alcuna trattazione delle pretese violazioni né è individuata alcuna correlazione delle censure con la motivazione dell’impugnata sentenza salvo un accenno alla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza nel rito locatizio. Il motivo è dunque inammissibile, in quanto non contiene alcuna attività assertiva del come e del perché ciascuna delle norme che indica nell’intestazione sarebbe stata violata e la breve illustrazione ivi contenuta risulta del tutto assertoria e generica.
Gli unici argomenti che appaiono minimamente intellegibili sono quello secondo il quale il dispositivo della sentenza non sarebbe stato letto in udienza ed il preteso vizio consistente nella sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del collegio.
Quanto al primo profilo il ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione del relativo verbale e non lo riproduce in questa sede cosa che sarebbe stata necessaria, non solo ai fini dell’autosufficienza, ma anche per contrastare il tenore del dispositivo che, contrariamente all’assunto del ricorrente, riferisce dell’avvenuta lettura in udienza.
Quanto poi alla sottoscrizione da parte del solo presidente non solo il ricorrente non indica il riferimento normativo che imporrebbe la sottoscrizione dell’estensore, senza tacere che, nel caso di specie, essendo il dispositivo allegato al verbale, concretandosi la sua lettura in un’attività di esternazione del contenuto di un’ordinanza, bene è stato sottoscritto solo dal presidente (art. 134 c.p.c., comma 1).
In ogni caso, denunciando il motivo, al di là della congerie di norme evocate, un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nel caso di specie si è omesso di indicare – sotto tutti i profili evocati -quale pregiudizio sarebbe stato sofferto, sicché il motivo è ulteriormente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2, nella lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e del processo di merito conseguente ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 30 bis, 70, 83, 88, 89, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 132, 168 bis, 174, 221 e ss. 324, 395, 416, 429, 436, 437, 447 bis, 474, 156 e ss, 158, 159 e 161 c.p.c., artt. 2697, 2699,1418,1325,1345 e 1346 c.c.artt. 11,331 e 333 c.p.p., artt. 3,24,25,101 e 111 Cost., Cedu e Prot. L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, e successive modifiche (L 311/2004 c. 346), ord. Corte Cost., art. 436,437,447 bis e 474 c.p.c., artt. 2697,2699,1418,1325,1345 e 1346 c.c., art. 11,331 e 333 c.p.p., artt. 3,24,25,101 e 111 Cost., Cedu e Prot. 1, L. n. 431 del 1998, art. 4 e successive modifiche, ord. Corte Cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. n. 131 del 1986, L. n. 311 del 2004, art. 17, art. 1, comma 342.
Anche in relazione a tale motivo deve rilevarsi l’assoluta mancanza di specificità delle censure, la mancanza di alcuna correlazione tra le enunciate disposizioni e la sentenza impugnata. Il contenuto del motivo è davvero privo di ogni benché minima intellegibilità, sicché è manifestamente inammissibile.
3. Il terzo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, citati nei precedenti due motivi e alla pretesa mancata registrazione del contratto di locazione dell’immobile; violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, comma 1, L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, Finanziaria 1998 L. n. 449 del 1997, art. 5, comma 1 Tariffa Parte Prima Allegata D.P.R. n. 131, Risoluzione-Guida Registrazione Contratti di locazione Immobili dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2007, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, comma 1, T.U. Imposta di registro; circolare Agenzia delle Entrate 16/1798 n. 12, artt. 1325, 1345 e 1346 c.c..
Il motivo è inammissibile in primo luogo perché evoca nella intestazione il vecchio paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..
In secondo luogo, la sua lunga esposizione si connota per l’assoluta mancanza di individuazione della motivazione che si vorrebbe criticare ed inoltre per l’evocazione di una serie di circostanze riguardo alle quali si omette di fornire l’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva da parte resistente. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021
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