LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12954/2020 proposto da:
I.N.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro in carica;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da I.N.H. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
In via preliminare e dirimente, il ricorso è tardivo, perché proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, decorrente dalla comunicazione del decreto del tribunale a cura della cancelleria. D’altra parte, è lo stesso ricorrente che chiede, in via preliminare, la rimessione in termini (v. p. 2 del ricorso), consapevole della predetta tardività, per la quale non può essere concessa, nella presente sede, nessuna rimessione in termini, di cui all’art. 153 c.p.c..
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021