LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – est. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.G.A., rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Vincenzo Cancrini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, largo della Gancia n. 1.
– ricorrente –
contro
Prime Promozioni Europee Immobiliari s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2475 della Corte di appello di Roma, depositata il 21.4.2015.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 20.5.2016 M.G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2475 del 21.4.2015, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione tardiva al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento della somma di Euro 12.669,20 alla Prime Promozioni Immobiliari Europee s.r.l., quale saldo del prezzo di lavori di appalto. A sostegno della conclusione accolta la Corte di appello ha affermato che: l’appellante non aveva allegato né provato di non avere avuto conoscenza del decreto e, quindi, di non essere stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; la deduzione dell’appellante secondo cui la notificazione dell’ingiunzione sarebbe nulla, per essere state eseguita in *****, presso la propria residenza anagrafica e non in *****, nel luogo della sua abituale dimora, conosciuta dalla controparte, non era fondata, essendo le prove allegate a tal fine insufficienti a dimostrare che la società ingiungente fosse a conoscenza del suo nuovo indirizzo e risultando invece elementi che smentivano che egli effettivamente vi dimorasse; che non poteva spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inefficacia del precetto e del pignoramento eseguito in forza del decreto ingiuntivo opposto per nullità della loro notifica eseguita presso l’indirizzo in *****, attesa la diversità di oggetto dei due giudizi, la natura processuale della pronuncia invocata ed il tempo decorso tra la notifica del decreto opposto e la notifica degli atti esecutivi.
La società Prime Promozioni Immobiliari Europee non si è costituita.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza nella parte in cui afferma che l’opponente non aveva allegato né provato di non avere avuto conoscenza del decreto a causa della dedotta nullità della sua notificazione e, quindi, di non essere stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Così motivando la Corte ha del tutto ignorato le deduzioni svolte nell’atto di opposizione, in cui la parte aveva espressamente indicato di avere avuto notizia dell’ingiunzione solo a seguito della comunicazione della Banca del 24.4.2003 di avvenuto pignoramento di somme presso il suo conto corrente e di non averne avuto prima conoscenza in quanto egli aveva locato l’appartamento in *****, presso cui la notificazione era stata eseguita, e viveva e domiciliava abitualmente in un luogo diverso, in *****. Il motivo censura altresì la sentenza per non avere accertato e dichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, atteso che essa era stata eseguita in un luogo diverso rispetto a quello in cui il destinatario dimorava e che il suo nuovo indirizzo era conosciuto dall’ingiungente, come dimostrato dai numerosi documenti prodotti, in particolare dalle missive inviate dalla Prime s.r.l. al suo nuovo domicilio, e dal fatto che quest’ultima era al corrente della locazione del suo appartamento in *****.
Il secondo motivo di ricorso, denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censura l’affermazione della sentenza secondo cui l’appellante non avrebbe provato che la controparte era a conoscenza, al momento della notifica del decreto, che egli non viveva più a *****, ma risiedeva a *****, ignorando le prove testimoniali ed i documenti prodotti in giudizio, quali il contratto di locazione del suo appartamento di ***** in epoca precedente, prodotto dalla stessa società opposta, e la corrispondenza intercorsa tra le parti, indirizzata al suo nuovo domicilio.
Il terzo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando che la Corte territoriale, nell’escludere che i documenti sopra menzionati ed il fatto della produzione in giudizio del contratto di locazione da parte della stessa società opposta dimostrassero che quest’ultima era a conoscenza del trasferimento dell’odierno ricorrente da ***** a *****, abbia fornito una motivazione soltanto apparente e comunque gravemente contraddittoria ed illogica.
Il quarto motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15083 del 2005, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento eseguito dalla società Prime in forza del decreto ingiuntivo in ragione della nullità delle notificazioni del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento, rilevando che esse erano state eseguite in ***** e non presso il domicilio effettivo) del debitore in ***** e che tale trasferimento non era ignoto al creditore procedente.
Il quinto motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato l’irrilevanza, al fine della prova della conoscenza da parte della ingiungente della modifica del domicilio del ingiunto, della lettera del 15.3.2001 da questa inviata al M.G. all’indirizzo di *****. La Corte è infatti pervenuta a tale valutazione sulla base del rilievo che tale missiva era stata inviata nel periodo in cui l’immobile di ***** era occupato dal cantiere dei lavori ed era stato riconsegnato solo il 2.3.2001, senza considerare che la suddetta lettera è successiva.
Sotto altro profilo si sostiene che il giudice a quo, nell’escludere che la produzione in giudizio da parte della società opposta del contratto di locazione dell’immobile in ***** provasse la conoscenza di un tale fatto in capo alla suddetta al momento della notificazione del decreto, ha compiuto non solo un errore logico ma ha di fatto invertito l’onere della prova, ponendo illegittimamente la prova di tale conoscenza a carico dell’opponente.
Il sesto motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando l’affermazione della sentenza impugnata circa l’inidoneità del luogo in cui l’opponente si sarebbe trasferito a costituire una dimora, attribuendo rilievo a tal fine ad un verbale di pignoramento negativo in cui l’ufficiale giudiziario dichiarava che al suddetto indirizzo vi era un locale utilizzato come garage e che il soggetto ivi rinvenuto, qualificatosi come proprietario, aveva dichiarato di non conoscere il M.G., senza considerare che detto verbale risaliva al 2007, era cioè di ben 5 anni posteriore alla notifica del decreto ingiuntivo.
I motivi sono tutti infondati ed in parte inammissibili.
Va premesso al riguardo, al fine di dare ordine logico alle questioni sollevate dal ricorrente, che la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo avanzata dall’odierno ricorrente sulla base, innanzitutto, del rilievo che tale notifica non poteva ritenersi nulla in quanto era stata eseguita presso la sua residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la parte non aveva fornito prova convincente che il notificante fosse a conoscenza che egli si era trasferito presso altro indirizzo, ponendo altresì in dubbio il fatto stesso di tale trasferimento, aggiungendo inoltre che l’appellante non aveva affatto allegato né provato che la dedotta nullità della notifica gli aveva impedito di avere conoscenza del decreto e quindi di proporre tempestiva opposizione.
Con riferimento al tema della validità della notifica, in punto di diritto deve ribadirsi l’indirizzo di questa Corte che nei casi in cui, come accaduto nella fattispecie concreta, la notifica di un atto sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, la notifica può dichiararsi nulla soltanto nel caso il destinatario provi di essersi trasferito altrove ed altresì che il notificante fosse a conoscenza, ovvero avrebbe potuto conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza, tale nuovo indirizzo, dovendosi ritenere prevalente in tal caso sul dato della residenza anagrafica la residenza reale, presso cui il notificante è tenuto ad eseguire la notifica, a mente dell’art. 139 c.p.c. (Cass. n. 30952 del 2017; Cass. n. 3590 del 2015).
Tanto precisato, le censure che investono la statuizione della Corte di appello che ha escluso nel caso di specie la nullità della notifica per mancata prova che il notificante conoscesse il luogo diverso in cui il destinatario si era trasferito sono inammissibili nella parte in cui investono l’accertamento di tale fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla base dell’apprezzamento degli elementi di prova acquisiti nel giudizio, costituendo orientamento costante di questa Corte che tale valutazione è riservata dalla legge al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. Ne’ tali censure sembrano fondate sotto il profilo dell’omessa valutazione di fatti decisivi, tenuto conto che, da un lato, il fatto decisivo a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può certo identificarsi nel significato che la parte intenda attribuire ad un determinato mezzo di prova e, dall’altro, che il giudice nel caso concreto ha dettagliatamente esaminato le prove ed i fatti dedotti. Dalla lettura della decisione risulta che sono stati oggetto di valutazione sia la corrispondenza intercorsa tra le parti, che il contratto di locazione dell’immobile dell’opponente in *****, che, infine, la sentenza n. 15083 del 2005 pronunciata dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguita dalla società Prime presso la residenza anagrafica del M.G. in *****. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto la corrispondenza in atti non significativa al fine di dimostrare la conoscenza della società Prime del nuovo domicilio della controparte, atteso che essa si componeva di fax, dal cui numero non risultava l’indirizzo e fornendo della circostanza che la missiva dell’1.3.2000 fosse stata inviata sia all’indirizzo di ***** che a quello di *****, una spiegazione in ragione del fatto che in quel momento l’appartamento in ***** era occupato del cantiere al fine della esecuzione dei lavori; ha considerato che la produzione in giudizio del contratto di locazione del suddetto appartamento non dimostrasse che esso fosse conosciuto dalla società anche al momento della notifica del decreto ingiuntivo; ha ritenuto non utilizzabile ai propri fini e non vincolante la richiamata sentenza del Tribunale in ragione, tra l’altro, della sfasatura temporale di circa un anno tra la notifica del decreto ingiuntivo e quella degli atti esecutivi poi dichiarati nulli.
Il rigetto dei motivi che attengono al capo della decisione che ha escluso la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata conoscenza da parte del notificante del dedotto trasferimento assorbono le doglianze relative alla ritenuta incertezza dello stesso trasferimento ed alla mancata prova della mancata conoscenza, a causa della nullità della notifica, del decreto ingiuntivo, che investono presupposti di fatto ulteriori e sovrabbondanti rispetto all’accertamento suddetto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla sulle spese, non essendosi la controparte costituita.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021
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