Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27379 del 08/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8159-2018 proposto da:

A.V., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 427/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO;

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 5/9/2017, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.V. e altri litisconsorti contro la sentenza resa dal Tribunale di Padova, impugnata nella parte in cui aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere la conversione dei contratti a tempo determinato, stipulati con il Ministero, in contratti a tempo indeterminato ed aveva negato il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellanti aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici per oltre un triennio, erano stati stabilizzati attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo.

Contro la sentenza A.V., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; ha resistito il Ministero con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.

E’ stata depositata separata istanza, con cui B.R. ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, regolarmente notificata al MIUR.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, deve dichiararsi l’estinzione del processo per effetto della rinuncia al ricorso ritualmente presentata nell’interesse della B. e notificata al MIUR, con compensazione delle spese, in ragione della particolare complessità delle questioni devolute e del comportamento processuale della ricorrente;

la pronuncia di estinzione fa venir meno l’obbligo del versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; da ultimo, Cass. ord. 26/5/2017, n. 13408).

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del principio di effettività della tutela”;

2. il secondo motivo è incentrato “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”;

3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo”;

4. i motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.;

5. il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; in ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, composte dall’intervento di questa Corte e della Corte di giustizia solo successivamente all’introduzione del ricorso, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio;

sussistono invece presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, fatta eccezione per B.R., dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo tra B.R. e il Ministero e gli uffici scolastici territoriali e compensa le spese.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dagli altri ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, fatta eccezione per B.R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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