Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27405 del 08/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8780-2020 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLABARBA MARINA;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRONI LUANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 220 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Fermo del 5.7.2018, ha accolto l’opposizione proposta in primo grado da C.G. e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2011, concesso per l’importo di Euro 66.000,00 asseritamente dovuti, a titolo di compenso per l’attività di responsabile della gestione e della riorganizzazione delle attività di ristorante e bar intestate alla Società “Il Ristoro srl”, a S.F..

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.F. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso C.G..

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono così titolati:

1 motivo: violazione delle norme di diritto ex artt. 1309 e 1988 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; 2 motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto artt. 1988 e 1309 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché l’errata lettura ed interpretazione della norma medesima; 3 motivo: violazione delle norme di legge ai sensi dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Nel caso in esame, il ricorso per decreto ingiuntivo, con il connesso provvedimento monitorio, è stato notificato il 26.1.2012: a tale data occorre avere riguardo ai fini di stabilire la litispendenza della controversia e del regime applicabile per la individuazione del termine lungo ad impugnare che, nella specie, è sicuramente quello di cui alla L. n. 69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

4. E’ pacifico, poi, che le controversie riguardanti crediti di lavoro sono escluse dall’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3).

5. Orbene, la odierna sentenza impugnata, avente ad oggetto crediti di lavoro, è stata pubblicata il 19.7.2019 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20.2.2020, quando cioè il termine semestrale di impugnazione era già decorso.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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