Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27658 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9932/15 R.G. proposto da:

T.A., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Panama, n. 74;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8460/15/14 depositata in data 8 ottobre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Benevento accolse i ricorsi riuniti proposti da T.A. avverso gli avvisi di accertamento, per gli anni 2007 e 2008, con i quali, all’esito di indagini bancarie, era stata recuperata a tassazione maggiore IRPEF.

I giudici di primo grado, in particolare, analizzando le numerose doglianze del contribuente – che, tra l’altro, aveva contestato che non era stata presa in considerazione la circostanza che aveva spostato sul proprio conto corrente personale somme, già assoggettate ad imposta, della società Aura Flex, di cui era socio – le disattesero, osservando che era stata depositata l’autorizzazione agli accertamenti bancari, che il conto cassa della società era anomalo perché i soci vi eseguivano versamenti in contanti superiori ai propri redditi ed anche ai redditi sociali e che lo stesso ricorrente aveva ammesso di avere eseguito prelievi e versamenti incrociati, tra i propri conti correnti e quelli societari, in assenza di contabilità, sicché non era giustificato il titolo e la provenienza degli stessi versamenti.

2. In esito all’appello proposto dal contribuente, la Commissione tributaria regionale rigettò l’impugnazione. Rilevò che “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, prevede che i versamenti attraverso strumenti bancari e finanziari sono posti a base delle verifiche e rettifiche sociali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione dei redditi o che sono irrilevanti ai fini fiscali”; in punto di prova, osservò: “il mastrino della Aura Flex s.a.s. è anonimo e non è possibile distinguere le operazioni di prelievo e versamento asseritamente effettuate, peraltro, in tempi diversi, dal ricorrente piuttosto che dagli altri soci; lo stesso contribuente, del resto, afferma di non essere in grado di ricollegare i versamenti a specifici prelievi, avendo operato senza ordine e senza contabilità. Effettivamente, dunque, non vi è poi modo di ricollegare i versamenti evidenziati alla provenienza da somme prodotte dall’attività commerciale della società e già tassate”.

Affermò, quindi, che il contribuente non aveva affatto provato il titolo dei versamenti contestati, ma aveva solo dimostrato di essere socio accomandatario di una società i cui soci prelevavano e versavano varie somme di denaro. Pertanto, a fronte della presunzione relativa legale, non era riuscito a provare di avere effettuato prelevamenti da somme già tassate, presenti sul conto corrente della società, poi riversati sul proprio, che corrispondessero, sia pure con qualche approssimazione, ad alcuno dei versamenti contestati.

3. T.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, facendo presente di avere formulato istanza di adesione alla cd. “rottamazione delle cartelle” e di avere provveduto al pagamento delle somme liquidate.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 111 c.p.c. (nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento per insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Nullità della sentenza per difetto di motivazione), lamenta che la sentenza gravata manca del contenuto minimo previsto dalle norme richiamate ed è motivata per relationem alla sentenza dei primi giudici ed alle memorie difensive depositate in primo grado dall’Ufficio, alle quali presta implicita adesione, omettendo del tutto di esplicitare il ragionamento critico volto a giustificare l’adesione ed il rifiuto delle opposte ragioni, impedendo in tal modo ogni verifica del decisum che si fonda su affermazioni meramente assertive.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nullità insanabile degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado per mancata allegazione della delega rilasciata dal Direttore provinciale ai funzionari designati alla sottoscrizione.

Evidenzia che, sebbene gli atti di accertamento impugnati recano la sottoscrizione del Capo Ufficio Controllo per delega del Dirigente dell’Agenzia delle entrate di Benevento, la delega non è stata mai allegata, né esibita dall’Amministrazione finanziaria.

3. Con il terzo motivo – rubricato: “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nullità insanabile/Inesistenza/Invalidità degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado per mancata concessione del “termine a difesa” di 60 giorni stabilito dall’art. 12, comma 7 riconosciuto al contribuente per vedersi garantire lo svolgimento del contraddittorio post verifica” – si duole che l’Ufficio abbia redatto l’avviso di accertamento in data 9 settembre 2011 (e notificato il 14 settembre 2011) dopo 43 giorni dalla notifica del relativo processo verbale di constatazione del 28 luglio 2011 e l’ulteriore avviso di accertamento sempre in data 9 settembre 2011 solo dopo otto giorni dal processo verbale di constatazione del 1 settembre 2011, con conseguente nullità degli atti impositivi.

4. Con il quarto motivo, deducendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia in ordine alla nullità degli avvisi di accertamento per mancata allegazione ed esibizione dell’autorizzazione della Direzione generale alle indagini bancarie – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, il ricorrente sostiene che il procedimento di acquisizione dei dati bancari deve considerarsi irritualmente effettuato per mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini bancarie, che impedisce anche di valutare se sia stato rispettato l’obbligo di motivazione di detto provvedimento. Sostiene che l’autorizzazione deve essere “preventiva” e non generica, dovendo contenere gli estremi identificativi del soggetto nei confronti del quale eseguire l’indagine finanziaria, il periodo temporale cui l’indagine si riferisce ed i motivi che inducono a ritenere utile il ricorso all’indagine finanziaria per ricostruire la posizione fiscale del contribuente.

5. Con il quinto motivo deduce “violazione e falsa applicazione dei dettami di legge attinenti alle modalità degli accertamenti bancari – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51”, ribadendo che ove non dovesse ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato con il quarto motivo, la censura viene riproposta, per le medesime ragioni, come vizio di violazione di legge.

6. Con il sesto motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 42 violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (in relazione alla nullità e/o illegittimità degli accertamenti impugnati per mancanza di motivazione in ordine ai fatti accertati) – violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto di difesa – Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 – violazione dell’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2728 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso di considerare le eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in spregio dello statuto del contribuente e della disciplina di cui alla L. n. 241 del 1990.

Nel ricorso in appello aveva contestato le generiche motivazioni contenute negli avvisi di accertamento impugnati, nei quali l’Ufficio finanziario si era limitato ad affermare “visti i dati forniti dall’anagrafe tributaria”, richiamando dati esterni e non conosciuti che, invece, avrebbero dovuto essere allegati; la carenza di tali presupposti non gli aveva consentito di valutare tutti gli elementi necessari per contestare adeguatamente gli atti impositivi, con violazione del diritto di difesa.

7. Con il settimo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 2727 c.c., degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 (in relazione al principio del divieto di doppia imposizione – il ricorrente evidenzia che in appello aveva dimostrato, allegando prova documentale, che i movimenti bancari a lui addebitati erano quasi tutti riconducibili agli incassi societari della Aura Flex s.a.s., di cui era socio accomandatario, unitamente alla madre, socia accomandante; detta circostanza non era stata smentita dall’Ufficio che aveva posto a base dell’accertamento il fatto che non risultava registrato il prelievo che, quale socio amministratore, aveva effettuato dalla cassa della società ed il relativo versamento sul conto corrente personale. L’Ufficio, secondo il ricorrente, non aveva contestato i documenti esibiti nella fase del contraddittorio, ma solo la omessa contabilizzazione, per cui doveva ritenersi che quelle somme costituissero incassi della società Aura Flex regolarmente fatturati e contabilizzati. Trattandosi di somme regolarmente contabilizzate e già dichiarate dalla società e sottoposte a tassazione, in virtù del divieto di doppia imposizione, le stesse somme non potevano essere poste a base degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54.

La C.T.R., secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe quindi dovuto convenire che le presunzioni operate dall’Ufficio costituivano mere “congetture”, non confortate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. necessari per assurgere al rango di prova.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, imputando alla C.T.R. di non avere adeguatamente valutato gli elementi acquisiti che, se presi in considerazione, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

9. In prossimità dell’adunanza camerale, come sopra esposto, il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.

10. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., sez. 6, 3/10/2018, n. 24083; Cass., sez. L 2/05/2019, n. 11540; Cass., sez. 5, 11/02/2020, n. 3245).

11. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, la comunicazione delle somme dovute ed ha prodotto ricevute di pagamento, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

12. Conclusivamente, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto dell’intervenuta rinuncia, vanno interamente compensate tra le parti.

Non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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