Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27659 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9692/15 R.G. proposto da:

T.L., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Panama, n. 74;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8458/15/14 depositata in data 8 ottobre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettò i ricorsi riuniti proposti da T.L. avverso gli avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali, all’esito di indagini bancarie, era stata recuperata a tassazione maggiore IRPEF.

I giudici di primo grado, in particolare, analizzando le numerose doglianze del contribuente – che, tra l’altro, aveva contestato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento e sostenuto di avere giustificato tutti i movimenti bancari sottoposti a verifica – le disattesero, osservando che il contribuente non aveva provato il nesso tra i movimenti bancari contestati e le giustificazioni fornite.

2. In esito all’appello proposto dal contribuente, la Commissione tributaria regionale rigettò l’impugnazione. Rilevò che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 prevedeva che i versamenti attraverso strumenti bancari e finanziari erano posti a base delle verifiche e rettifiche sociali se il contribuente non dimostrava di averne tenuto conto nella dichiarazione dei redditi o che fossero irrilevanti ai fini fiscali; in punto di prova, osservò che il contribuente non aveva dimostrato “il titolo dei versamenti contestati”, ma aveva solo provato di avere percepito alcune somme che non coincidevano né cronologicamente né quantitativamente con i versamenti accertati, sicché la C.T.P. correttamente aveva rigettato il ricorso.

3. T.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente ha depositato atto di rinuncia, facendo presente di avere formulato istanza di adesione alla cd. “rottamazione delle cartelle” e di avere provveduto al pagamento delle somme liquidate.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e violazione dell’art. 111 c.p.c. (nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento per insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nullità della sentenza per difetto di motivazione), lamenta che la sentenza gravata manca del contenuto minimo previsto dalle norme richiamate ed è motivata per relationem alla sentenza dei primi giudici ed alle memorie difensive depositate in primo grado dall’Ufficio, alle quali presta implicita adesione, omettendo del tutto di esplicitare il ragionamento critico volto a giustificare l’adesione ed il rifiuto delle opposte ragioni espresse e impedendo in tal modo ogni verifica delle premesse in fatto ed in diritto del decisum che si fonda su affermazioni meramente assertive.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nullità insanabile degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado per mancata allegazione della delega del Direttore provinciale alla sottoscrizione degli stessi da parte dei funzionari designati”, sottolineando che tale nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nel ribadire che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento costituisce preciso obbligo di legge da assolversi da parte dell’Ufficio finanziario, sul quale incombe l’onere di provare la sussistenza della attribuzione di tale facoltà, evidenzia che, nella specie, gli atti di accertamento impugnati recano la sottoscrizione del Capo Ufficio Controllo per delega del Dirigente dell’Agenzia delle entrate di Benevento e che detta delega non è stata mai allegata, né esibita dall’Amministrazione finanziaria.

3. Con il terzo motivo – rubricato: “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nullità insanabile/Inesistenza/Invalidità degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado per mancata concessione del “termine a difesa” di 60 giorni stabilito dall’art. 12, comma 7 riconosciuto al contribuente per vedersi garantire lo svolgimento del contraddittorio post verifica” – si duole che l’Ufficio abbia redatto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 in data 16 settembre 2011 (e notificato il 23 settembre 2011) dopo 53 giorni dalla notifica del relativo processo verbale di constatazione del 25 luglio 2011 e l’ulteriore avviso di accertamento per l’anno 2008 in data 19 ottobre 2011, dopo 49 giorni dal processo verbale di constatazione del 1 settembre 2011, con conseguente nullità degli atti impositivi.

4. Con il quarto motivo, deducendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia in ordine alla nullità degli avvisi di accertamento per mancata allegazione ed esibizione dell’autorizzazione della Direzione generale alle indagini bancarie – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, il ricorrente sostiene che il procedimento di acquisizione dei dati bancari deve considerarsi irritualmente effettuato per mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini bancarie, che impedisce anche di valutare se sia stato rispettato l’obbligo di motivazione di detto provvedimento. Sostiene il ricorrente che l’autorizzazione deve essere “preventiva”, adeguata e non generica, dovendo contenere gli estremi identificativi del soggetto nei confronti del quale eseguire l’indagine finanziaria, il periodo temporale cui l’indagine si riferisce ed i motivi che inducono a ritenere utile il ricorso all’indagine finanziaria per ricostruire la posizione fiscale del contribuente.

5. Con il quinto motivo deduce la “violazione e falsa applicazione dei dettami di legge attinenti alle modalità degli accertamenti bancari – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51”, ribadendo che ove non dovesse ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato con il quarto motivo, la censura deve intendersi riproposta, per le medesime ragioni, come vizio di violazione di legge.

6. Con il sesto motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 42 violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (in relazione alla nullità e/o illegittimità degli accertamenti impugnati per mancanza di motivazione in ordine ai fatti accertati) – violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto di difesa – Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 – violazione dell’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2728 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso di considerare le eccezioni e deduzioni sollevate in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in spregio dello statuto del contribuente e della disciplina di cui alla L. n. 241 del 1990.

Nel ricorso in appello, reiterando quanto già dedotto in primo grado, aveva contestato le generiche motivazioni contenute negli avvisi di accertamento impugnati, laddove l’Ufficio finanziario si era limitato ad affermare “visti i dati forniti dall’anagrafe tributaria”, con espresso richiamo a dati esterni e non conosciuti che, invece, avrebbero dovuto essere allegati.

7. Con il settimo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 2727 c.c., dell’art. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 (in relazione al principio del divieto di doppia imposizione – il ricorrente lamenta che la C.T.R. ha fondato la decisione su indimostrate asserzioni dell’Ufficio finanziario, trascurando l’esame di tutte le prove documentali prodotte dal contribuente. In appello aveva dimostrato, allegando prova documentale, che i movimenti bancari a lui addebitati erano tutti giustificati.

La C.T.R., secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe quindi dovuto convenire che le presunzioni operate dall’Ufficio costituivano mere “congetture”, non confortate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. necessari per assurgere al rango di prova.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, imputando alla C.T.R. di non avere adeguatamente valutato le risultanze processuali che attestavano la bontà delle giustificazioni fornite.

9. In prossimità dell’adunanza camerale, come sopra esposto, il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.

10. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., sez. 6, 3/10/2018, n. 24083; Cass., sez. L 2/05/2019, n. 11540; Cass., sez. 5, 11/02/2020, n. 3245).

11. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, la comunicazione delle somme dovute ed ha prodotto ricevute di pagamento, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

12. Conclusivamente, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto dell’intervenuta rinuncia, vanno interamente compensate tra le parti.

Non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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