LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 21108/2018 proposto da:
Cartiera Bosco Marengo S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 40, presso lo studio dell’avvocato Marino Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bozzano Alfredo Stefano;
– ricorrente –
contro
Cima Paper S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Bertoloni n. 26/b, presso lo studio dell’avvocato Bravi Sandro, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cadili Paolo, e Guastamacchia Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE d’APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 18/05/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) La Cartiera Bosco di Marengo S.p.a. procedette, in forza di clausola risolutiva, alla risoluzione del contratto di agenzia che aveva stipulato con la Cima Paper S.r.l.(successivamente mutata in S.p.a.), per violazione, da parte dell’agente, della clausola di esclusiva e a seguito di procedimento cautelare instaurato nei suoi confronti dalla Cima Paper S.r.l., che, oltre a svolgere attività di agente svolgeva anche attività in proprio nel settore delle carte da stampa, ottenne dal Tribunale di Alessandria, il rigetto della domanda di cautela innominata e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
1.1) Sulla base dell’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, contenente statuizione sulle relative spese di lite, la Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. intimò precetto, per oltre duemila Euro (precisamente per Euro 2.504,02).
1.2) La Cima Paper S.r.l. propose opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, altresì. domanda di condanna per crediti portati da fatture non saldate da Cartiera Marengo S.p.a..
1,3) Il Tribunale di Alessandria dichiarò, con sentenza, la compensazione con il credito per spese di lite di quelli di cui alle fatture poste a fondamento della propria domanda da Cima Paper S.r.l. e, in accoglimento della detta domanda, condannò la Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. al pagamento di poco meno di centoquarantamila Euro (Euro 139.843,52).
1.4) La Corte di Appello di Torino, adita dalla Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. con appello principale e dalla Cima Paper S.p.a. con appello incidentale ha, con sentenza n. 951 del 16/05/2018, rigettato l’impugnazione principale e, in accoglimento di quella incidentale, ha dichiarato dovuti, da parte dell’appellante principale, gli interessi nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
1.5) La decisione della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a quattro motivi, dalla Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. (che comunque precisa di avere già corrisposto la somma portata dalla sentenza di condanna della Corte territoriale).
1.6) Resiste con controricorso la Cima Paper S.p.a..
1.7) Il P.G. ha presentato conclusioni scritte.
1.8) Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie nel termine di legge.
1.9) All’esito dell’udienza pubblica del 18 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Torino.
2.1) Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., ed erronea interpretazione dell’art. 40 c.p.c., con riferimento alla fattispecie (definita “ambito”) della connessione tra domande.
2.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., in merito alla risoluzione del contratto di agenzia per causa non imputabile al debitore, nonché falsa ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c..
2.3) Il terzo motivo deduce falsa ed erronea valutazione delle prove, così come dedotte da Cartiera di Bosco Marengo S.p.a., nonché violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
2.4) Il quarto, ed ultimo, motivo è incentrato sul riconoscimento degli interessi, operato dalla Corte territoriale in accoglimento dell’appello incidentale, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, e afferma che l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso di legittimità comporta quale conseguenza il rigetto dell’appello incidentale della Cima Paper S.p.a. e la non spettanza dei detti interessi (o, meglio, degli interessi calcolati secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 23 del 2002).
2.1.1) Il primo motivo di ricorso è infondato: l’opponente Cima Paper S.p.a. non ha proposto una domanda riconvenzionale, in quanto essa, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, assume veste di attore in senso sostanziale ed ha, pertanto, proposto una domanda di caducazione del titolo esecutivo a ragione del proprio credito vantato nei confronti della controparte (la riconvenzionale sarebbe se del caso, qualora proposta, ascrivibile alla parte opposta, come pacificamente ammesso in giurisprudenza e dottrina).
2.1.2) Nella specie il credito della Cima Paper S.p.a., come accertato dai giudici del merito sulla base della documentazione commerciale prodotta (fatture), era preesistente alla formazione del titolo giudiziale posto in esecuzione (o, meglio, del quale era stata preannunciata l’esecuzione) dalla Cartiera di Bosco Marengo S.p.a..
Pertanto, stante la natura sostanzialmente aperta del giudizio incidentale di opposizione all’esecuzione, con riferimento ai crediti esistenti tra le parti, non sussistono ragioni per precludere la deducibilità in sede di opposizione degli altri crediti sussistenti in favore di Cima Paper S.r.l., sulla scorta della risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2259 del 10/05/1978 Rv. 391660 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, secondo la quale: “Nel giudizio di cognizione, promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell’intimazione dello stesso, l’indagine sull’attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l’opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l’opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva”.
2.1.3) Il riferimento, di cui al primo motivo del ricorso, agli artt. 36 e 40 c.p.c., oltre che poco perspicuo, e’, almeno con riferimento all’applicazione dell’art. 36 c.p.c., operata dalla sentenza d’appello, del tutto fuori centro, posto che (Cass. n. 10356 del 07/08/2000 Rv. 539265 – 01) “In caso di opposizione all’esecuzione, la domanda diretta all’accertamento dell’importo del credito ulteriore rispetto a quello contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo è idonea a determinare lo spostamento della competenza “ratione valoris” del giudice dell’opposizione solo se sia configurabile come domanda riconvenzionale in senso tecnico, cioè come domanda dell’interessato a conseguire una pronuncia di condanna sulla pretesa, che, cumulandosi al valore della domanda oggetto dell’opposizione all’esecuzione, determina l’esorbitanza dalla competenza per valore del giudice adito; mentre non rientra in nessuna delle ipotesi di modificazione della competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31 – 36 c.p.c., la pretesa che si configuri come mera eccezione difensiva del convenuto nel giudizio di opposizione all’esecuzione.”. La lettura della giurisprudenza di questa Corte da parte della Cartiera di Bosco Marengo S.p.a. e’, inoltre, del tutto parziale, giacché, ove correttamente compulsata essa consente il radicarsi del processo simultaneo anche in presenza di collegamenti di plurimi rapporti contrattuali (Cass. n. 01617 del 14/02/2000 Rv. 533819 – 01: pretese creditorie nascenti dallo stesso rapporto di collaborazione posto a fondamento della domanda ex art. 2598 c.c.).
In conclusione, l’opponibilità di un controcredito in compensazione da parte dell’opposto appare oramai pacifica (si veda, in tema di compensazione: Sez. U. n. 23225 del 15/11/2016 Rv. 641764 – 02; e, con riferimento all’ambito esecutivo: Cass. n. 09686 del 26/05/2020 Rv. 657716 – 01 e Cass. n. 30323 del 21/11/2019 Rv. 656147 – 01), con conseguente pieno radicarsi della cognizione del giudice adito con opposizione all’esecuzione ed indipendentemente dal comportamento processuale dell’opposto.
2.1.4) Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere rigettato 2.2.1) Il secondo motivo, prima che infondato è inammissibile, in quanto non si riportano in alcun modo gli atti di causa, delle fasi di merito, dai quali desumere il tipo di domanda che era stata proposta davanti al Tribunale di Alessandria e quindi, asseritamente, riproposta alla Corte di Appello di Torino.
2.2.2) La censura ancorata all’art. 2697 c.c., e’, inoltre, del tutto fuori fuoco in quanto essa contesta l’apprezzamento delle prove, che rientra nell’ambito delle attribuzioni esclusive del giudice di merito e non l’errata posizione dell’onere della prova su una parte anziché sull’altra. Ciò in quanto un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale, solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c., non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (se si considera l’art. 2697 c.c., norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c., norma sostanziale) e, nel regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01).
2.3.1) Con riferimento al terzo motivo deve rilevarsi che la stessa formulazione del mezzo ne tradisce l’inammissibilità: esso si limita a richiedere un apprezzamento di circostanze di fatto, precluso in questa sede di legittimità; anche con riferimento a questo motivo il richiamo dell’art. 2697 c.c., comma 1, è del tutto errato, giusta quanto sopra affermato con riguardo al secondo motivo.
2.3.2) Le censure mosse ai sensi degli artt. 113 e 115 c.p.c., sono del tutto inammissibili in quanto con riferimento alla prima delle dette norme non è chiarito in alcun modo in quale violazione di legge sia incorsa la Corte d’Appello, mentre con riferimento all’art. 115 c.p.c., deve ribadirsi che perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicatolo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “Valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01).
2.4.1) Il quarto mezzo è inammissibile per difetto di specificità con riferimento al disposto del D.Lgs. n. 231 del 2002, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale e non è in alcun modo argomentato, nell’esposizione del mezzo, che si riduce a poche righe, quali errori di diritto siano addebitabili alla sentenza d’appello.
2.5) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di infondatezza e di inammissibilità dei motivi, deve essere rigettato.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata.
4) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se eventualmente dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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