Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27734 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19723-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2274/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. G.F. proponeva opposizione avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data ***** da Equitalia (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni) conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata al contribuente dall’Agente di Riscossione in data ***** per Irpef e correlate addizionali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agente di Riscossione e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello sul presupposto dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria non potendo i debiti tributari per loro natura, essere assunti per soddisfare bisogni familiari.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenza delle Entrate Riscossioni sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nell’adottare quale criterio identificativo della estraneità ai bisogni familiari la natura del credito anziché la concreta relazione tra fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia il cui onere della prova è a carico del contribuente.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente fondato una presunzione di conoscenza da parte del creditore di conoscenza della estraneità ai bisogni della famiglia del debito fiscale 2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

2.1 La controversia portata allo scrutinio di questa Corte concerne l’impugnazione del preavviso di iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2-bis, su cartella di pagamento per una ripresa fiscale avente ad oggetto reddito da partecipazione societaria, avente ad oggetto beni immobili di proprietà di G.F. e oggetto di costituzione di fondo patrimoniale 2.2 Secondo il granitico indirizzo di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, (Cass. n. 23876 del 2015; Cass. n. 22762 del 2016, Cass. n. 20998 del 2018 e da ultimo Cass., n. 10166 del 2020),: “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità”.

2.2 In tema di ripartizione dell’onere probatorio è stato puntualizzato che “l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore”(cfr. Cass. n. 22761 del 2016). Inoltre, questa Corte ha (Cass. n. 3738 del 2015) ha affermato “che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886 del 2014; id. Cass. n. 15886 del 2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998 del 2006) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738 del 2015 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011 del 2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio teste’ descritto).”.

2.3 Ciò premesso in punto di diritto, la CTR, nell’affermare che il debito del contribuente, derivante da omessa denuncia del reddito da partecipazione societaria, fosse ontologicamente incompatibile con i bisogni della famiglia, negando in radice che il fondo patrimoniale risponda del debito fiscale, è incorsa nella dedotta violazione di legge ponendosi in antitesi con i principi giurisprudenziali sopra esposti.

3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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