Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27735 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32972-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOTECO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2058/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc Soteco srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa contabilizzazione, nel periodo di competenza 2007, della fattura n. ***** del *****, dell’importo di Euro 55.172,32, emessa per la fornitura eseguita in favore della soc. Alstom Power Italia spa nel dicembre del 2007 di n. 38 “filtri a manica”, della nota di credito n. ***** del ***** emessa dal fornitore Metalsider srl di Euro 4.056,40 oltre Iva a fronte di merce resa in data ***** e nota di credito, emessa dal fornitore ditta Monteggi di N.T. di *****, di Euro 206,38 oltre Iva, a fronte di storno parziale per errori materiali di forniture eseguite e fatturate nel 2007.

2. La CTP accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Puglia rigettava l’appello osservando: a) che, con riferimento alla fattura n. ***** la contribuente aveva correttamente imputato gli importi al conto economico del 2008 in quanto trattavasi di cessione di componenti industriali il momento traslativo, ai fini fiscali, era da individuarsi non nella consegna e nella percezione del corrispettivo ma nella superamento del collaudo; b) che, con riferimento alle due note di credito, emesse nel gennaio e nel febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della regolarizzazione contabile avvenuta entro il *****.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR abbia imputato i componenti positivi derivanti dalla fattura e dalle note di credito violando il criterio temporale della competenza dei ricavi applicabile alla cessione di beni mobili 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di seconde cure scorrettamente ritenuto che l’Ufficio non abbia assolto all’onere di prova posta a suo carico.

2. Il primo motivo è fondato 2.1 In materia di imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, stabilisce che “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme del presente non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”.

2.2 Per costante giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. n. 1648 del 2013, Cass. n. 25282 del 2015) le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria e che, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio: ciò, infatti, finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile.

2.3 Oltre ad adottare il criterio di competenza il testo unico sulle imposte si incarica anche di specificare detto criterio attraverso l’enunciazione delle regole che devono essere seguite per la individuazione della data alla quale si considerano perfezionate i componenti positivi di reddito.

2.4 In particolare per quanto concerne le forniture di beni mobili, che rientrano nel caso di specie, l’art. 109, comma 2, lett. a), prevede che ” i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà”.

2.5 Dunque, nel caso di cessione di beni mobili, il corrispettivo si considera fiscalmente incassato alla data della consegna o della spedizione. In proposito conviene precisare che ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”.

2.6 Nella fattispecie in esame, con riguardo alla fornitura richiesta dalla Alstorm Power Italia alla Soteco srl, l’Ufficio ha evidenziato nell’avviso di accertamento, fornendo sul punto prova documentale, che il materiale, oggetto della fattura n. *****, fu ordinato nel marzo 2007 e imbarcato per essere consegnato al cliente in data ***** giorno della partenza della partenza della nave dal porto di *****.

2.7 La CTR nell’individuare l’effetto traslativo, fiscalmente rilevante, anziché nella data della spedizione della merce, nel successivo ed incerto momento della messa in prova e/o collaudo delle componenti industriali oggetto della fornitura non si è conformata al principio di imputazione per competenza sancito dall’art. 109 Tuir.

3. Il secondo motivo è anch’esso fondato.

3.1 Questa Corte ha affermato che “l’onere della prova tra le parti, ex art. 2697 c.c., va ripartito nel senso che all’Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sono verificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione dei componenti negativi o positivi di reddito (nel caso considerato le date di ultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia), così determinando l’esercizio di competenza; al contribuente che abbia registrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare (in tal senso, Cass. n. 25282 del 2015) e che non lo erano al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (Cass. n. 19671 del 2013; conf. Cass. n. 3484 del 2014)”.

3.1 Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento ha enunciato gli elementi di fatto – consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007- posti a sostegno della contestazione di omessa imputazione per competenza di componenti positivi nell’anno di imposta 2007.

3.2 La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto, a fronte della enunciazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento degli elementi di fatto (consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007) posti a sostegno della contestazione di omessa imputazione per competenza di componenti positivi nell’anno di imposta 2007, avrebbe dovuto accertare se il contribuente avesse o meno assolto il proprio onere di provare una diversa imputazione temporale.

4 Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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