LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31155-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO PICIOCCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 359/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. L.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l’avviso di accertamento emesso, in data 17/7/2013, nei confronti del contribuente in qualità di responsabile e legale rappresentante dell’Associazione Studio Musica, con il quale l’Ufficio, in relazione all’anno di imposta recuperava, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, l’Iva per Euro 53.136,58 contestando l’interposizione fittizia dell’associazione all’attività commerciale da imputare al L..
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Liguria accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l’Ufficio aveva provveduto a notificare a L.R. avviso di accertamento per gli stessi fatti e per la medesima annualità di quello oggetto del presente giudizio impugnato dal ricorrente e deciso in senso favorevole all’Ufficio dalla Commissione Tributaria Regionale, pertanto l’avviso di accertamento per cui è processo costituiva una inammissibile duplicazione.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 21, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato la duplicazione della pretesa erariale tra l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e quello a carico di L.R. impugnato in un diverso giudizio.
1.2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato notificato nei confronti di L.R. e non dell’Associazione Studio Musica.
1.3 Dalla lettura del ricorso si evince chiaramente che parte del giudizio è L.R., non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Studio Musica, l’atto è stato notificato all’indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario dell’Associazione che si è costituita svolgendo compiutamente le proprie difese.
1.4 Va, inoltre, rigettato l’ulteriore rilievo di inammissibilità per carenza del requisito di specificità del ricorso; quanto prospettato dall’Agenzia delle Entrate circa il contenuto dell’avviso di accertamento n. *****, oltre a non essere contestato dal contribuente trova conferma nei suoi elementi essenziali negli accertamenti compiuti dell’impugnata sentenza.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 stabilisce che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.
2.2 Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.” e “non quando l’imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due titoli a due soggetti diversi” (cfr. Cass. 27625/2018 e 10793/2016). 2.3 Nella fattispecie in esame il recupero dell’IVA trova fondamento nella contestazione nei confronti del L., in qualità responsabile dell’Associazione Studio Musica, asseritamente interposta, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse dall’Associazione in regime fiscale agevolativo, ai sensi della L. n. 398 del 1991 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 3, con conseguente applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 a tenore del quale ” se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture”.
2.4 L’imposta e’, quindi, dovuta dall’Associazione, della quale il L. e il rappresentante e il responsabile, a titolo di sanzione in base alla cosiddetta cartolarità dell’operazione.
2.5 Ed invero questa Corte ha più volte osservato che “la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 – secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato “fuori conto”, e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19" (cfr. Cass., 3197/20159721/2018).
2.6 Nell’avviso di accertamento oggetto del giudizio indicato nell’impugnata sentenza il recupero Iva nei confronti di L.R. in proprio trae fondamento dal diverso presupposto dei maggiori ricavi, da reddito di lavoro autonomo, conseguiti dal ricorrente e ricostruiti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5 e art. 51, comma 2, n. 7.
3 Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021