LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Q.S., nella qualità di socio unico della società
***** s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell’avvocato Claudio Pirola, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione e PM;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2051/2020 della CORTE D’APPELLO di Milano, depositata il 6.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16.9.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
– che viene proposto da Q.S. ricorso avverso la sentenza n. 2051/2020, depositata il 6.8.2020, con cui è stato rigettato il reclamo L. Fall. ex art. 18, proposto da Q.S., nella qualità di socio unico della società ***** s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza n. 130/2020 emessa dal Tribunale di Milano che ne aveva dichiarato il fallimento;
La Corte d’Appello ha ritenuto, in primo luogo, che l’accertamento dello stato di insolvenza in una società in liquidazione dovesse essere diretto a verificare che gli elementi attivi siano o meno in grado di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali, accertando nel caso in esame la ricorrenza dello stato di insolvenza, stante l’entità elevatissima della debitoria a fronte dell’inconsistenza dell’attivo patrimoniale;
– che le parti intimate non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che il ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., sul rilievo che la dichiarazione di G.N. rappresentava una confessione stragiudiziale attestante il credito verso Stoica;
2. che con il secondo motivo è stata dedotto vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la corte di merito non avrebbe esaminato il documento depositato telematicamente nel procedimento di reclamo con nota del 26.6.2020, sempre in relazione alla predetta dichiarazione del G.;
3. che con il terzo mezzo si deduce vizio di viollazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 5 e all’art. 1218 c.c., in ordine alla valutazione dello stato di insolvenza nelle società in liquidazione;
4. che i primi due motivi, da esaminarsi unitariamente (riguardando la medesima doglianza), sono inammissibili perché rivolti a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione della documentazione già scrutinata dai giudici del merito per una riedizione del giudizio sullo stato di insolvenza, scrutinio quest’ultimo che è inibito alla corte di cassazione e che è peraltro impedito dalla mancata allegazione del profilo di decisività della documentazione della cui erronea od omessa valutazione si duole oggi il ricorrente (Cass. ss.uu. 8053/2014), dovendosi peraltro ritenere che, al contrario, la predetta documentazione – invocata non già per lo scrutinio dell’insussistenza dei requisiti di soggettiva fallibilità L. Fall. ex art. 1, comma 2, quanto piuttosto del requisito oggettivo dell’insolvenza – se raffrontata ai debiti complessivamente maturati, neanche può ritenersi decisiva ai fini della valutazione complessiva del presupposto di cui alla L. Fall., art. 5;
5. che il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., perché la motivazione impugnata è conforme ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità e qui di nuovo riaffermati secondo cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 1, Sentenza n. 13644 del 30/05/2013).
6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021