Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27914 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2443 del ruolo generale dell’anno 2019 proposto da:

A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, (P.I.: *****), in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Giambattista Schininà, (C.F..: SCHGBT52R05H163I);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura P.V. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Raffaele Di Palma (C.F.: DPLRFL33D27L845U) e Daniela Pozzoli (C.F.:

PZZDNL651348I625K);

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, M.R.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Raffaele Di Palma (C.F.: DPLRFL33D27L845U) e Daniela Pozzoli (C.F.: PZZDNL65648I625K);

– controricorrenti –

nonché

SIEME S.r.l. – Società Idroelettrica Meccanica Edile (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

MODICA Società consortile a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Fallimento ***** S.p.A. in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del Curatore fallimentare, legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2335/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Mediocredito Italiano S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della A.S.P. di Ragusa, in virtù di un credito avente titolo in un contratto di appalto, originariamente spettante alla ***** S.p.A. ed oggetto di cessione in suo favore.

Su opposizione dell’ente debitore, il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l’incompetenza per territorio sulla domanda proposta, in favore del Tribunale di Ragusa.

Il Tribunale di Ragusa, adito in riassunzione, ha condannato la A.S.P. al pagamento dell’importo di Euro 399.122,58 in favore di Mediocredito Italiano S.p.A., oltre accessori.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza la A.S.P. di Ragusa ha proposto domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., oltre che ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è stato accolto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9801 del 20/04/2018) e la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.

Sulla domanda di revocazione della medesima sentenza, la Corte di Appello di Catania ha, di conseguenza, dichiarato cessata la materia del contendere, condannando peraltro, in virtù del principio della soccombenza virtuale, la A.S.P. di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Contro tale ultima decisione ricorre la A.S.P. di Ragusa, sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi Mediocredito Italiano S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha frattanto incorporato per fusione l’altra controricorrente Mediocredito Italiano S.p.A., ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U., Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

La A.S.P. ricorrente si limita, in sostanza, a trascrivere lo “svolgimento del processo” contenuto nella sentenza impugnata (aggiungendo solo alcune precisazioni sugli esatti termini della richiesta di compensazione delle spese operata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di revocazione).

Tale esposizione non è sufficiente a consentire di intendere adeguatamente l’oggetto della domanda originaria, le reciproche difese delle parti, le ragioni per cui tane domanda è stata accolta in sede di merito e quelle per cui la relativa sentenza è stata poi cassata con rinvio, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione.

Emerge, in sostanza, esclusivamente che la A.S.P. di Ragusa avrebbe pagato alla ***** S.p.A. un credito derivante da un contratto di appalto, dopo la notificazione della cessione di tale credito a Mediocredito Italiano S.p.A., e quest’ultima avrebbe ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo credito, assumendo l’inefficacia del pagamento in favore della cedente. Non vengono però adeguatamente chiariti, nel ricorso, i motivi dell’opposizione al decreto monitorio e, tanto meno, le ragioni per cui la domanda della cessionaria (dopo l’annullamento del decreto ingiuntivo, per ragioni di competenza territoriale) è stata accolta in primo grado, i motivi posti a base del gravame avverso la relativa sentenza del Tribunale di Ragusa e le ragioni del rigetto del gravame; non risultano indicate nel ricorso neanche le ragioni per cui la sentenza citi appello è stata infine cassata (anche se queste ultime sono ricavabili dall’esame diretto della sentenza di questa Corte n. 9801 del 2018).

Nel ricorso non è adeguatamente chiarito, inoltre, da chi e per quali motivi sono state evocate in giudizio le società Intesa Sanpaolo S.p.A., Sieme S.r.l. e Modica s.c. a r.l., e a che titolo queste ultime sono quindi parti del giudizio stesso.

E’ poì appena il caso di osservare che i precisi termini della vicenda processuale relativa alla controversia di merito hanno rilievo ai fini del giudizio sulla fondatezza (virtuale) della domanda di revocazione: per valutare il carattere controverso e decisivo dei fatti che si assumono oggetto di errore percettivo da parte della corte di appello è infatti necessario averne piena contezza.

Il difetto di esposizione del fatto costituisce ragione assorbente di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per completezza espositiva, è peraltro opportuno precisare che il ricorso stesso, almeno per quello che è possibile stabilire sulla base della lacunosa esposizione dei fatti di causa in esso contenuta, non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento nel merito.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione art. 395 c.p.c., n. 4, art. 398 c.p.c., art. 1362,1363,1364,1367 c.c., art. 2697 c.c., art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La censura ha ad oggetto il primo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. aveva sostenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente affermato, nel giudizio di merito, che non era stata proposta domanda di risoluzione del contratto di appalto.

La corte di appello ha ritenuto infondato tale profilo della domanda di revocazione, ritenendo il fatto non decisivo, avendo la stessa A.S.P. allegato di avere avanzato la domanda di risoluzione del contratto di appalto con gli scritti conclusionali, quindi tardivamente, il che rendeva del tutto irrilevante il suo omesso esame nel giudizio di merito.

Secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello avrebbe però erroneamente interpretato l’atto introduttivo del giudizio di revocazione, ritenendo che in esso si era fatto riferimento alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto di appalto esclusivamente con gli scritti conclusionali; al contrario, in tale atto in realtà era testualmente affermato che la domanda di risoluzione era stata proposta “… in ultimo, al p. 3 della comparsa conclusionale…” e ” nella memoria di replica…”, espressioni che – contenendo comunque la domanda di revocazione anche il richiamo agli scritti difensivi del giudizio di primo grado – avrebbero dovuto essere, a suo dire, intese come riferimento ad una domanda già proposta con le precedenti difese e solo “da ultimo” nuovamente ribadita con la comparsa conclusionale e la memoria di replica.

La A.S.P. richiama poi una parte del contenuto della comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Ragusa, in cui vi è un riferimento alla violazione di obblighi negoziali che avrebbero comportato la risoluzione del contratto di appalto.

Orbene, in proposito è sufficiente rilevare che, per valutare se era stata effettivamente e tempestivamente proposta domanda di risoluzione del contratto di appalto, sarebbe stato necessario un puntuale riferimento al contenuto dell’originario atto di citazione in opposizione, il quale invece non è adeguatamente richiamato nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

D’altra parte, il mero richiamo al contenuto della comparsa di risposta nel giudizio riassunto davanti al tribunale di Ragusa non è assolutamente sufficiente a far ritenere che fosse stata proposta dalla A.S.P. una vera e propria domanda di risoluzione del contratto di appalto con l’atto di opposizione.

Dunque, il fatto di cui era stata dedotta dalla ricorrente l’errata percezione finisce per rivelarsi effettivamente comunque privo di decisività, con conseguente correttezza della decisione impugnata sul punto, anche eventualmente con correzione della relativa motivazione, nel senso appena chiarito.

3. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione art. 395 c.p.c., n. 4, artt. 398 art. 1362 e 1363 c.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo riguarda il secondo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. ricorrente aveva sostenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente affermato, nel giudizio di merito, che non vi era prova che le parti avessero convenuto la non cedibilità del credito derivante dal contratto di appalto.

La corte di appello ha ritenuto infondato anche tale profilo della domanda di revocazione, affermando che nel giudizio di merito era stata in realtà effettuata una valutazione della prova documentale con riguardo ad un fatto oggetto di discussione e controverso tra le parti. Ha aggiunto che, d’altra parte, non era stato specificamente allegato e dimostrato, in sede di revocazione, “quando o con quale atto il Capitolato speciale era stato prodotto” nel giudizio di merito.

Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame risultano in primo luogo inammissibili, per violazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacché non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell’ambito del fascicolo processuale.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).

D’altronde, secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello, nel giudizio di merito, non avrebbe deciso la questione controversa tra le parti ma avrebbe commesso un mero errore percettivo, essendosi limitata ad affermare (a suo dire erroneamente) che mancava la prova della pattuizione della non cedibilità del credito; di conseguenza, la decisione sulla revocazione, che ha affermato il contrario, sarebbe erronea per non avere colto il senso della sentenza revocanda.

Ma le stesse società controricorrenti fanno correttamente presente, in proposito, che, in realtà, l’esclusione della sussistenza di una pattuizione di incedibilità del credito per cui è causa – fatto controverso tra le parti, anche con riguardo alle previsioni del capitolato speciale di appalto, nonché alla completezza ed alla idoneità probatoria dell’estratto dello stesso prodotto in giudizio – è stata argomentata dai giudici del merito sulla base di una serie di ragioni e di elementi probatori emergenti dagli atti (tra cui un riconoscimento di debito e una deliberazione dell’ente in cui si riconosceva l’errore consistito nel pagamento alla cedente invece che alla cessionaria), non meramente ed apoditticamente affermata sulla base della mancata produzione in atti del capitolato speciale di appalto, come sostiene la ricorrente.

In tale situazione, risulta decisiva la considerazione che l’oggetto della censura di cui al motivo di ricorso in esame riguarda una questione (l’esistenza di un divieto negoziale di cedibilità del credito derivante dall’appalto) che era effettivamente controversa tra le parti nel giudizio di merito e la cui risoluzione dipendeva dalla valutazione delle prove acquisite agli atti in proposito, ivi inclusa la idoneità probatoria di alcuni dei documenti prodotti dalle parti e la stessa completezza di tali documenti. Deve ritenersi, pertanto, correttamente esclusa la sussistenza di un mero errore percettivo da parte della corte di appello nel giudizio di merito: come ritenuto dalla stessa corte di appello in sede di revocazione, potrebbe al più parlarsi di un errore nella valutazione delle prove, in proposito; comunque, la questione della sussistenza di una efficace pattuizione di non cedibilità del credito costituisce fatto controverso su cui la sentenza di merito ha pronunciato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la richiesta revocazione.

4. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione art. 163 c.p.c., art. 167 c.p.c., art. 50 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

La censura riguarda il secondo ed il terzo motivo della domanda di revocazione, con i quali la A.S.P. aveva sostenuto che la corte di appello, nel giudizio di merito, avrebbe erroneamente ritenuto proposte tardivamente” solo con la comparsa conclusionale, due eccezioni (la prima relativa alla natura liberatoria del pagamento effettuato alla società cedente, la seconda relativa alla mancata prova della titolarità del credito da parte della Mediocredito Italiano S.p.A., per avere anticipato alla cedente l’importo della fattura per cui è causa), eccezioni che in realtà sarebbero state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio.

La corte di appello ha ritenuto infondati tali motivi di revocazione, osservando che effettivamente le eccezioni in questione erano state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio (Tribunale di Ragusa) ma che esse dovevano ritenersi, ciò nonostante, comunque tardive, in quanto il thema decidendum si era definitivamente formato davanti al giudice originariamente adito (Tribunale di Ivllilano) e davanti al Tribunale di Ragusa il giudizio era solo proseguito, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., ferme restando le decadenze già maturate. Secondo la A.S.P. ricorrente la decisione sarebbe erronea, perché dopo la revoca del decreto ingiuntivo il giudizio prosegue davanti al giudice competente come un ordinario giudizio di cognizione relativo alla sussistenza del credito e, dunque, al giudice davanti al quale esso è riassunto possono essere proposte anche ulteriori domande, ciò che, a suo avviso, giustificherebbe anche la proposizione di nuove eccezioni.

Va premesso che la mancanza di una adeguata esposizione delle questioni di diritto poste nel giudizio di merito, alla base delle eccezioni di cui si discute, costituisce di per sé una ragione di inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Non risulta infatti chiarito in modo adeguato, nel ricorso, né su quale ragione di fatto e/o di diritto sia fondata l’eccezione relativa alla “natura liberatoria” del pagamento effettuato in favore della società cedente, né, in presenza di una cessione del credito notificata al debitore ceduto, che rilievo possa avere l’avvenuta anticipazione o meno, in concreto, da parte del cessionario, dell’importo della fattura in favore del cedente.

In mancanza di adeguata indicazione dei termini di fatto e di diritto posti alla base delle eccezioni di cui si discute non è possibile valutare l’effettiva rilevanza dei motivi di revocazione proposti contro la sentenza di merito e, quindi, quella delle censure di cui al motivo di ricorso in esame.

E’ comunque opportuno sottolineare che la corte di appello ha ritenuto, implicitamente ma inequivocabilmente, che si trattava di eccezioni in senso stretto, senza che sul punto siano state sollevate specifiche censure; da ciò ha fatto discendere che tali eccezioni erano da ritenersi precluse se non proposte dalla parte interessata all’atto della sua tempestiva costituzione in giudizio e, quindi, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione risulta, sul punto, conforme ai principi di diritto che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

I precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno del suo contrario assunto non possono ritenersi pertinenti: non vi sono dubbi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la revoca del decreto emesso da giudice incompetente per territorio, prosegue, in caso di riassunzione davanti al giudice competente, come un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la sussistenza del credito originariamente fatto valere in sede monitoria, e neanche che in sede di riassunzione è eventualmente possibile proporre anche nuove domande, diverse da quella originaria. Ciò, però, non comporta, come pretenderebbe la ricorrente, che dopo la riassunzione sia possibile proporre nuove eccezioni in senso stretto, ove le stesse siano già precluse, in quanto non proposte con l’opposizione o la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, in relazione alla domanda proposta con il ricorso monitorio.

Ai sensi dell’art. 50 c.p.c., il giudizio iniziato davanti a giudice incompetente prosegue davanti al giudice competente per territorio: di conseguenza, anche dopo la riassunzione restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate in relazione alla domanda originaria (cfr. ad es., con riguardo al rito del lavoro: Cass., Sez. L, Sentenza n. 1076 del 08/02/1999, Rv. 523051 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001, Rv. 550147 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7392 del 19/03/2008, Rv. 602438 – 01).

Tali principi valgono anche in caso di giudizio iniziato con ricorso monitorio: in tal caso l’opposizione tiene luogo della comparsa di risposta ai fini della individuazione del termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto.

La revoca del decreto ingiuntivo, a causa del difetto di competenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, non muta la situazione: anche se il decreto ingiuntivo viene revocato, con dichiarazione di competenza di un diverso ufficio giudiziario, una volta riassunta la causa davanti al giudice competente, l’opponente non sarà rimesso in termini per proporre le eccezioni in senso stretto non avanzate tempestivamente con l’atto di opposizione.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Poiché la controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. ha incorporato per fusione l’altra controricorrente Mediocredito Italiano S.p.A., la condanna al pagamento delle spese andrà effettuata esclusivamente in favore della società incorporante, anche se, nella liquidazione, si terrà conto dell’attività processuale svolta separatamente dalle due società controricorrenti prima della fusione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente incorporante (Intesa Sanpaolo S.p.A.), liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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