LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21624-2015 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO VERGANI;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE IRCSS – ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA n. 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO LAMBERTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2015 R.G.N. 2395/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
1. con ricorso al Tribunale di Milano P.L., premesso di aver svolto dal novembre 2006 al novembre 2010 ininterrottamente attività lavorativa avente i caratteri della subordinazione presso la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori nonostante la formale stipula di contratti di collaborazione professionale, agiva nei confronti dell’IRCSS chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dei suddetti contratti, stante la mancata riconducibilità ad uno specifico progetto o programma di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61 e che fosse accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 28 novembre 2006 con inquadramento come dirigente biologo, con conferimento incarico ex art. 27, lett. c) c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale tecnico ed amministrativa dell’8 giugno 2000 e condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive fino alla riammissione in servizio;
il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo la natura pubblica della Fondazione e l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003 ed in ogni caso rilevando che le mansioni della P. erano sempre state caratterizzate da piena autonomia, essendo sul punto del tutto generica l’indicazione dei capitoli di prova ed escludendo la possibilità di conversione del rapporto;
la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure quanto alla natura pubblicista della Fondazione ed alla inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61-69;
riteneva irrilevante il D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11 al fine di dimostrare l’asserita applicabilità ai dipendenti della Fondazione IRCSS del D.Lgs. n. 276 del 2003 trattandosi di norma intesa solo ad attribuire ai rapporti di lavoro subordinato regolarmente instaurati natura e disciplina privatistica e non ad estendere alla fondazione IRCSS tutta la disciplina dei rapporti privati;
evidenziava, richiamando le pronunce della Corte Cost. nn. 326/2006 e 81/2006, che il suddetto art. 11 non aveva introdotto alcuna deroga alla regola del pubblico concorso e che, d’altra parte, I’IRCSS poteva assumere personale solo attraverso procedure selettive;
escludeva, poi, ai fini degli effetti di cui all’art. 2126 c.c., che fosse stata allegata e provata da parte della P. la sussistenza degli indici della subordinazione;
3. per la cassazione della sentenza P.L. ha proposto ricorso con tre motivi;
4. la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
si sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale nello sminuire la portata del D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11 ed assume che l’affermazione secondo la quale tale disposizione riguardi solo i contratti di lavoro sorti, ab initio e regolarmente, come subordinati non troverebbe alcun riscontò nel dettato normativo;
si precisa che, nella fattispecie in esame, andava fatta applicazione dell’art. 2093 c.c. conseguendone la possibilità che la costituzione del rapporto d’impiego nell’ambito di enti pubblici soggetti al regime privatò avvenga senza il ricorso al pubblico concorso ex art. 97 Cost.;
si formula anche un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. chiedendo a questa Corte di affermare che il D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11, comma 1, per cui il rapporto del personale delle fondazioni IRCSS ha natura privatistica, comporta l’estensione a tali enti di tutta la disciplina del rapporto di lavoro privato ivi compresi il D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. e segnatamente dell’art. 69, prevalendo il suddetto D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11 sul D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2;
2. preliminarmente, va rilevato che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, non è applicabile ratione temporis nella fattispecie, trattandosi di disposizione che è stata in vigore relativamente ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) e fino al 4 luglio 2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47) – v. ex multis Cass. 19 novembre 2014, n. 24597);
3. tanto premesso, il motivo è infondato;
3.1. la Fondazione IRCSS, nata a seguito della trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ha natura pubblica;
e’ lo stesso D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 2 che, al comma 1, fa riferimento a tale natura pubblica (“Su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi le finalità di cui all’art. 1, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCSS”);
al nuovo tipo di soggetto pubblico fa anche riferimento la Corte Cost. nella sentenza n. 270/2005;
il giudice delle leggi, nell’esaminare, tra le altre, le poste questioni di legittimità costituzionale della Legge Delega n. 3 del 2003, art. 42, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11, commi 1 e 2, ha sottolineato, con riferimento alla normativa di cornice di un settore come quello relativo alla ricerca scientifica in campo medico, come sussistesse la necessità di disciplinare un procedimento uniforme di trasformazione degli IRCSS esistenti in un nuovo tipo di soggetto pubblico, caratterizzato da un rinnovato modello organizzativo destinato a soddisfare le esigenze di funzionamento a rete, la opportunità di riservare ad organi statali alcuni – pur limitati e condivisi con le Regioni – poteri amministrativi di attuazione di questo rinnovato sistema di organizzazione e di gestione, la ineludibile permanenza di alcune specifiche responsabilità di organi statali in materie complementari (come quelle inerenti i rapporti con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento internazionale) ed ha, in particolare, evidenziato come sia del tutto legittima la previsione da parte del legislatore statale di un processo di trasformazione degli IRCSS pubblici in apposite fondazioni di diritto pubblico;
3.2. tanto precisato, è tale natura pubblica che determina l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003 il cui art. 1 prevede che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” ed è chiaro nell’individuare il destinatario della esclusione, riferita all’intero decreto, innanzitutto nell’ente pubblico (v. Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327 e numerose successive conformi. secondo cui non si può sostenere che i due termini distinti inseriti nell’art. 1, comma 2 costituirebbero un’endiadi in quanto il legislatore delegato, conformandosi a quanto previsto dalla L. n. 30 del 2003, art. 6 avrebbe solo voluto impedire “al personale delle pubbliche amministrazioni” l’utilizzo delle nuove tipologie contrattuali; la esegesi prospettata contrasta con il chiaro tenore letterale della norma che, nell’affermare la inapplicabilità della normativa dettata dal decreto, sia alle pubbliche amministrazioni che al loro personale, non fa altro che recepire e rendere più esplicita la indicazione data dal legislatore delegante, il quale aveva previsto con il richiamato art. 6 che “le disposizioni degli artt. da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate”);
3.3. l’IRCSS, dunque, rimane un soggetto pubblico, come del resto, ribadito dallo stesso D.Lgs. n. 288 del 2003, senza che rilevi, ai fini che qui interessano, la previsione della natura privata del rapporto (il D.Lgs. n. 288 del 2003, art. 11 prevede, infatti, che: “Nelle Fondazioni di cui all’art. 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica”);
egualmente è la natura pubblica del soggetto titolare del rapporto di lavoro, deponente per la necessità di assunzioni per il tramite di procedure concorsuali (art. 97 Cost.), che impedisce la conversione del rapporto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36 (v. tra le più recenti Cass. 11 febbraio 2021, n. 3558);
4. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha negato, ai fini dell’art. 2126 c.c., i presupposti della subordinazione ex art. 2094 c.c.;
si deduce che la P., per l’attività di elevato contenuto professionale svolta, lavorando all’interno della sede aziendale ed utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro doveva essere considerata incardinata all’interno della struttura aziendale e sottoposta alle direttive del datore di lavoro;
si formula un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. chiedendo che si affermi che sussiste un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. allorché il lavoratore, il quale svolga attività di elevato contenuto professionale, sia incardinato all’interno di una struttura aziendale, sia soggetto alle direttive del datore di lavoro, debba concordare ferie e assenze ed avvisare il datore di lavoro in caso di malattia, abbia un orario predeterminato e percepisca un compenso mensile legato all’orario;
5. il motivo è innanzitutto inammissibile per essere operato un mero richiamo ad atti ed a risultanze di causa senza la doverosa trascrizione del relativo contenuto;
in una tale situazione e’, infatti, ravvisabile la violazione del principio di specificità nella redazione del ricorso – che impone l’indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorregge la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cui la medesima corrisponde (cfr. ex aliis, Cass. 22 aprile 2016, n. 8183; Cass. 5 giugno 2013, n. 14216) – nonché la violazione del principio di responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (v. Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450);
5.1. inoltre, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, si sollecita un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede;
si consideri, del resto, che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);
nella specie il motivo non soddisfa gli indicati requisiti;
5.2. si aggiunga che, come’ da questa Corte già affermato (v. Cass. 29 maggio 2008, n. 14371; Cass. 10 settembre 2015, n. 17884), ai fini della qualificazione del rapporto di collaborazione personale in termini di subordinazione, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione (ora nei più ristretti limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054) del relativo apprezzamento, essendo a tal fine sufficiente che da questa risulti che il convincimento si sia formato attraverso la valutazione degli elementi acquisiti considerati nel loro complesso, senza necessità di una specifica analisi e confutazione degli elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati di valore prevalente;
6. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
si lamenta che la Corte territoriale abbia formulato il giudizio finale senza ammettere la prova testimoniale affermandone la genericità;
si formula anche in questo caso un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. chiedendo che si affermi che, ai sensi dell’art. 244 c.p.c. e tenuti presente l’art. 253 c.p.c., comma 1, e art. 421 c.p.c., comma 2, sono ammissibili capitoli di prova tendenti all’accertamento della natura delle direttive impartite dal datore di lavoro al lavoratore, nell’arco di un rapporto durato oltre quattro anni e inde affermarne la natura subordinata, ancorché i capitoli di prova non facciano riferimento a specifici episodi;
7. il motivo è inammissibile per carenza di specificità;
anche in questo caso è operato un mero richiamo ad atti ed a risultanze di causa (così, in particolare a non meglio precisati capitoli 1, 4, e 5': v. pag. 16 del ricorso) senza la doverosa trascrizione del relativo contenuto;
7.1. il motivo e’, in ogni caso, mal formulato dovendosi ricordare che la mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e solo nel caso in cui essa investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v. Cass. 17 giugno 2019, n. 16214; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654);
7.2. nella specie il rilievo della ricorrente, così come formulato, non vale a scardinare il ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio non fossero idonee a dimostrare la sussistenza, nella specie, del vincolo di soggezione personale e neppure in grado di confermare che le concrete modalità esecutive della prestazione fossero del tutto incompatibili con l’assetto autonomo voluto dalle parti (v. pag. 6 della sentenza);
8. alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, non ravvisandosi nella sentenza impugnata le denunciate violazioni;
9. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021
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