LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34974-2019 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DI LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6130/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da F.C. nei confronti di Poste Italiane Spa volto all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto con decorrenza dal 6 giugno 2011 al 30 settembre 2011;
2. la Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha ritenuto “destituita di fondamento… la prima censura circa la mancata valutazione del materiale probatorio sulla clausola di contingentamento”; ha rilevato al riguardo che “la società si costituiva tempestivamente immediatamente depositando tutta la documentazione posta a sostegno della sua posizione. In particolare, depositava prospetti attestanti il numero di dipendenti a tempo indeterminato e quello dei dipendenti a tempo determinato per il periodo che qui interessa, a firma del responsabile, dott. D.R.C.. La causa veniva più volte rinviata, e ciò nonostante, mai nulla la ricorrente eccepiva con riferimento a siffatti documenti. Alla luce di tale circostanza, in alcuna considerazione possono tenersi le eccezioni sollevate per la prima volta in sede di appello. Ed invero, vi osta il divieto di nova sancito dall’art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado”, richiamandosi a sostegno la giurisprudenza di legittimità la quale “esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
le parti hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. (esistenza e pertinenza delle censure contenute nel ricorso introduttivo e poi ribadite nel gravame) – violazione dell’art. 112 c.p.c. (per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) – violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. – (omessa pronuncia sul capo della domanda relativo alla violazione della clausola di contingentamento)”; si lamenta che il Collegio di Appello avrebbe “ingiustamente ritenuto inammissibile” il motivo di gravame relativo alla violazione della clausola di contingentamento, in quanto “la Corte di Appello di Roma ha completamente ignorato l’esistenza di questa domanda contenuta nel ricorso introduttivo, che, così, certamente, costituiva uno dei motivi di censura del contratto impugnato”, come comprovato anche dal fatto che la controparte, in comparsa di costituzione, aveva replicato alla doglianza, depositando documentazione comunque inidonea a fondare la prova del rispetto del limite percentuale;
2. la censurà è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con l’effettivo contenuto) del decisum, facendo anche riferimento a diverso contenzioso come emerge dal riferimento ad altra Corte di Appello nel passaggio del motivo teste’ richiamato;
infatti la Corte napoletana, come risulta dallo storico della lite, non ha ritenuto “inammissibile” il motivo di impugnazione dell’appellante, bensì “destituito di fondamento” e non perché la questione della violazione della clausola di contingentamento non fosse stata introdotta con il ricorso introduttivo, quanto piuttosto perché la difesa della F. nulla aveva eccepito rispetto ai documenti depositati da Poste Italiane Spa a sostegno della prova del rispetto del limite di contingentamento, invocando altresì la Corte la preclusione secondo la quale nuove contestazioni non potevano essere effettuate per la prima volta in appello;
3. per analoga ragione deve essere dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata, ancora per “violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c.”, per “omessa pronuncia sui motivi di censura contenuti sin dall’atto introduttivo del giudizio” e relativi alla violazione della clausola di contingentamento;
la doglianza non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è pure specificamente pronunciata sulla questione, attenendo l’eventuale conformità a diritto della pronuncia una questione diversa che non può essere adeguatamente censurata facendo riferimento ad un’inesistente omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
4. il secondo motivo denuncia: “violazione della clausola di contingentamento di cui all’art. 25, comma 3, CCNL Poste del 11.1.2001 in relazione all’art. 2697 c.c., alla L. n. 56 del 1987 – violazione dell’art. 2699 e ss. c.c.”; si ribadisce che “la questione relativa all’esame del rispetto o meno del limite percentuale massimo di assunzioni tempo determinato previsto nella clausola di contingentamento contenuta nel CCNI, anche alla luce delle difese svolte dalla resistente società è entrata, sin dal 1 grado, a pieno titolo a far parte del petitum del giudizio”; si eccepisce che “controparte non ha in alcun modo offerto la prova documentale e concreta su essa gravante in ordine al rispetto dei suddetti limiti percentuali”;
la censura è inammissibile non solo perché, ancora una volta, non si misura con il reale contenuto della decisione impugnata (facendo ancora riferimento alla questione dell’introduzione della questione del “contingentamento” sin dal primo grado, aspetto – si ribadisce – che non è messo in discussione dalla sentenza impugnata), ma anche perché tende ad una rivalutazione di merito di una questione di fatto qual è indubbiamente il rispetto o meno del limite percentuale nelle assunzioni, attraverso un sindacato sul materiale probatorio acquisito nel giudizio inibito a questa Corte di legittimità;
conferma questa pretesa di rivalutazione nel merito l’improprio riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove Oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. In. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la prova del superamento del limite percentuale stabilito dalla clausola in controversia;
peraltro questa Corte ha reiteratamente affermato che, fermo l’onere della Società di dimostrare l’avvenuto rispetto delle soglie percentuali, costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il documento prodotto dall’ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma testimoniale ovvero di una diversa verifica (cfr., in analogo contenzioso, Cass. n. 28158 del 2018, che richiama Cass. n. 12801 del 2018 e Cass. n. 753 del 2018);
5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate per compensi professionali in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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